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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025,
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Luca Spadoni del foro di Latina, con studio in Latina V. le dello Statuto n. 37, ivi domiciliata;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , residente in [...]; Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato con il relativo pedissequo decreto, la società evocava in giudizio il sig. in epigrafe generalizzato, per Parte_1 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del resistente, nonché la decorrenza del termine del contratto stipulato il 27/01/2024 e per l'effetto condannare il sig. alla riconsegna dei seguenti beni oggetto di Controparte_1
contratto di noleggio: veicolo Fiat F100 n. telaio 001067024; rotopressa Faraboli Sprinter 165, matricola 0468-2001; In via accessoria, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del resistente e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno della somma complessiva di euro
7.500,00 oltre al pagamento di tutti i danni patrimoniali quantificabili in base al canone di noleggio relativo ai due contratti fino alla consegna. In via ulteriormente accessoria chiede applicarsi la norma di cui all'art. 614 bis C.p.c.”. A fondamento della domanda, deduceva che in data 27.01.2024 noleggiava al sig. Controparte_1
il veicolo Fiat F100 n. telaio 001067024, consegnatogli il 06/02/2024 (cfr. doc. 1 all. ricorso) e che la durata del noleggio veniva predeterminata dalle parti con scadenza il 25.05.2024.
Allegava, inoltre, che in data 14.05.2024 noleggiava al medesimo resistente la rotopressa Faraboli
Sprinter 165, matricola 0468-2001, consegnatagli il 14.05.2024 (cfr. doc. 2 all. ricorso).
Asseriva che il noleggiatore, dopo aver versato la pigione per il noleggio per entrambi i mezzi agricoli, si rendeva inadempiente per la somma complessiva di € 7.500,00 e che in data 29.10.2024, stante l'inadempimento dovuto al mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di luglio 2024, agosto 2024, settembre 2024, la società ricorrente inviava formale diffida stragiudiziale, con l'invito al pagamento dei canoni insoluti, pena la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. (cfr. doc. 3 all. ricorso).
Esponeva che, a causa del mancato riscontro della diffida da parte del sig. i contratti di CP_1
noleggio si risolvevano ex art. 1454 c.c. e che, ciononostante, il noleggiatore non restituiva i mezzi agricoli oggetto di tali contratti.
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto a mezzo UNEP, perfezionatasi il 30.01.2025, il Tribunale dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva in decisione procedendo a norma dell'articolo 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale ritiene che le domande di parte ricorrente possano essere solo parzialmente accolte.
In via preliminare, la società ricorrente agisce per ottenere la condanna alla restituzione di due mezzi agricoli oggetto di contratti di noleggio stipulati con l'odierno resistente e versati in atti.
Come è noto, l'azione di restituzione è un'azione personale destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di riconsegna di un bene in precedenza consegnato in esecuzione di un titolo contrattuale. Essa differisce dall'azione di rivendicazione quale azione reale, tesa ad ottenere la restituzione del bene in favore del soggetto che dimostri di esserne proprietario, onerato della c.d. probatio diabolica del diritto di proprietà. Diversamente, colui che esperisce l'azione personale di restituzione non è chiamato a dare la prova di essere proprietario del bene, ma può limitarsi ad allegare il titolo costitutivo della sua pretesa (In tal senso, Cass. civ. 28 marzo 2014 n. 7305).
Nel caso di specie, ricorreva un rapporto obbligatorio tra le parti originato da due distinti contratti di noleggio versati in atti da parte ricorrente, la quale ultima allegava l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione dei canoni di noleggio, non altrimenti meglio specificati, relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre 2024 per un importo complessivo di € 7.500,00.
Come è noto, in materia di inadempimento contrattuale, colui che si afferma creditore può limitarsi a provare il titolo costitutivo della pretesa e ad allegare l'inadempimento (In tal senso, Cass. civ. n.
13533/2001). Nel caso di specie, la società ricorrente allegava non solo i titoli contrattuali, ma anche la diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., regolarmente notificata al resistente in data 29.10.2024, il quale ultimo non riscontrava la missiva né si costituiva in giudizio.
Tuttavia, dalla disamina dei documenti versati in atti non è possibile accertare e quantificare il dedotto inadempimento dei canoni di noleggio dei mezzi agricoli di cui è causa.
Più nel dettaglio, il contratto di noleggio-in atti- relativo al veicolo Fiat F100 n. telaio 001067024 prevedeva la corresponsione di un canone mensile di € 1.000,00+Iva e ne predeterminava la durata del rapporto contrattuale sino al 25.05.2024.
Il relativo regolamento contrattuale, inoltre, e segnatamente l'art. 3, prevedeva un tacito rinnovo in caso di mancata consegna del mezzo entro il termine di scadenza del contratto per un periodo pari a quello originario (circa 3 mesi).
Ne consegue che, anche in ragione del detto tacito rinnovo, è ormai venuto meno il titolo della detenzione del veicolo Fiat F100 n. telaio 001067024 per il resistente. Per questo, il Tribunale deve condannare il sig. alla restituzione del mezzo in favore della società ricorrente. CP_1
Il contratto di noleggio, invece, relativo alla rotopressa Faraboli Sprinter 165, matricola 0468-2001, si perfezionava il 14.05.2024, non prevedeva un termine di durata né stabiliva il relativo canone.
Ne deriva che il dedotto inadempimento del pagamento dei canoni di noleggio dei mezzi agricoli per un importo complessivo di € 2.500,00 mensili per i mesi di luglio, agosto, settembre 2024 non possa essere verificato per tabulas dal Tribunale, stante la mancata previsione contrattuale del canone di noleggio della . Parte_2
Né la parte fornisce alcun altro elemento per la determinazione del canone, per cui neppure ai sensi dell'art. 1474 c.c. può desumersi o stabilirsi un prezzo. La parte, poi, neppure ne chiede la determinazione indicando un corrispettivo senza fornire prova della sua previsione contrattuale.
Del resto, anche nella diffida stragiudiziale versata in atti il canone veniva considerato come uno ed uno solo senza specificare i singoli canoni dei due mezzi agricoli oggetto di distinti rapporti contrattuali.
Ne deriva che mancando ogni indicazione sul corrispettivo e la durata, deve dirsi non provato il perfezionamento dell'accordo tra le parti.
Né la durata può desumersi da quanto stabilito dall'art. 1574 c.c. n. 3, in quanto in mancanza di corrispettivo non sussistono elementi per stabilirla.
Per questo, il Tribunale non può accertare l'intervenuta risoluzione, ex art. 1454 c.c., del contratto di noleggio relativo alla rotopressa e, per l'effetto, non può condannare, in assenza di altri elementi probatori idonei a suffragare la pretesa attorea, il resistente alla corresponsione dei canoni asseritamente insoluti, stante la loro indeterminatezza, né alla restituzione del detto mezzo in favore della società ricorrente, quale effetto restitutorio conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento.
L'impossibilità di stabilire il canone dovuto per il noleggio della rotopressa osta anche all'accoglimento della domanda risarcitoria parametrata sul canone medesimo.
Quanto, invece, al noleggio del mezzo agricolo Fiat F100 n. telaio 001067024, la parte chiede che, stante la risoluzione del contratto di noleggio sottoscritto il 14/05/2024 per inadempimento del resistente, debba essere riconosciuto un duplice risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c. e il danno derivante dalla mancata riconsegna dei beni oggetto dei due contratti.
In merito alla quantificazione lo stabilisce in relazione ai canoni non versati pari ad € 7.500,00.
In ordine, come detto, tuttavia, alla non può accogliersi la domanda, mentre può accogliersi Parte_2 con riferimento al mezzo agricolo il cui canone è pari a € 1.000,00 mensili, per cui spetta a parte attrice l'importo a titolo di canoni non percepiti di € 3.000,00 per le mensilità di luglio, agosto, settembre 2024, oltre interessi come per legge dalle scadenze al saldo.
Quanto all'ulteriore danno da perdita subita quale conseguenza dell'impossibilità oggettiva di disporre ed eventualmente concedere in noleggio i beni oggetto di causa, alcune allegazione e prova
è stata fornita, per cui essa va rigettata.
Infine, in ordine all'istanza di cui all'art. 614 bis C.p.c., essa va accolta e stabilita la sanzione di €
10,00 al giorno nel caso di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento rispetto all'obbligazione di restituzione del mezzo agricolo a decorrere dal 15° giorno successivo dalla sua notifica a parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore liquidato in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
-accoglie parzialmente le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna il sig.
[...]
alla restituzione immediata del mezzo agricolo Fiat F100 n. telaio 001067024 in favore CP_1 della società nonché al pagamento dell'importo di € 3.000,00, oltre interessi Parte_1
come per legge dalle scadenze al saldo,
- rigetta per il resto,
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte attrice, ex art. 614 bis C.p.c., della somma di € 10,00 al giorno nel caso di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento rispetto all'obbligazione di restituzione del mezzo agricolo a decorrere dal 15° giorno successivo dalla sua notifica a parte resistente, -condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 280,00 di spese, in € 700,00 per la fase studio, in € 600,00 per la fase introduttiva e in € 900,00 per la fase decisoria, oltre ad iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 14.3.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)