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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/09/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3702/2018
TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3702/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 22 settembre 2025 il Giudice Pietro Merletti constata che:
Per l'avv. ANGELONI FERNANDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. DI GIALLUCA VINCENZO e l'avv. , Controparte_1 oggi sostituito dall'avv.
Hanno tempestivamente precisato le conclusioni e preso parte alla discussione con scritti ex art. 127 ter cpc come previsto dal rito. . I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3702/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANGELONI Parte_1 P.IVA_1 FERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N. 8 C 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. ANGELONI FERNANDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 DI GIALLUCA VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TEATRO ANTICO 18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI GIALLUCA VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il chiede al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 dichiarare che per effetto della polizza numero 79-07455YM stipulata il 30 gennaio 2013 con la compagnia ha diritto di essere indennizzato dei danni subiti nel corso dei furti Controparte_1 commessi in data16 ottobre 2015 ed in data 12 aprile 2017 e conseguentemente condannare la CP_ compagnia di assicurazioni al pagamento in suo favore della somma di euro 3753,46 pari al valore dei beni sottratti o di quanto di giustizia;
oltre a danni materiali per 12.960 euro. I Furti furono regolarmente denunciati ed ebbero ad oggetto le attrezzature utilizzate per la manutenzione del verde pubblico e somme di denaro custodite nei cassetti;
e l'edificio fu danneggiato come da CP_ richiesta. afferma che l'oggetto della polizza commercio era un negozio di strumenti musicali e l'oggetto non corrisponde ai sinistri denunciati in ordine ai quali in ogni caso eccepisce la prescrizione biennale e contesta la quantificazione. Condotta istruttoria con prova per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in un primo tempo spedita a discussione;
Rimessa in istruttoria per pagina 2 di 5 completare la prova per testi ed assumere l'interrogatorio, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. La polizza ha per oggetto un esercizio commerciale con 25 addetti adibito alla vendita di strumenti musicali.l'interprete debba ricercare la comune volontà delle parti ma non possa però limitarsi al senso letterale della parole e debba ricercare la detta volontà tenendo conto del comportamento complessivo della parti, anche successivo alla conclusione del contratto ed avvalendosi innanzitutto dei criteri soggettivi stabiliti dagli artt. 1363,1364 e 1365 c.c. e, solo quando attraverso questa operazione ermeneutica persistano dubbi sulla reale intenzione delle parti, ricorrendo ai criteri oggettivi – integrativi stabiliti dagli artt. 1366 c.c. e seguenti (Cass. civ., Sez. trib., 26 settembre 2008 n. 24209).
Più esattamente, “il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti” (Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2019 n. 20294).
In altri termini, il processo interpretativo “non può arrestarsi alla ricognizione letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti” (Cass. civ., Sez. lav., 1 dicembre 2016 n.
24560)
Ovviamente, il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto e rilevante ai fini della ricostruzione della loro volontà e dello scopo concreto perseguito è solo quello posto in essere in esecuzione e in riferimento a quel contratto e non anche il comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti (Cass. civ. Sez. II, 11 marzo 2016 n.
4832).
E' stato anche chiarito che il giudice deve individuare la comune intenzione delle parti procedendo innanzitutto all'interpretazione letterale delle singole clausole, anche delle une per mezzo delle altre, dando contezza del risultato dell'indagine; e solo qualora, con decisione adeguatamente argomentata, dimostri la impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la reale intenzione delle parti, potrà fare ricorso ai criteri sussidiari (Cass. civ, Sez. II, 21 marzo 2011 n. 6405).
Detto altrimenti, l'attività ermeneutica del giudice deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza necessità di indagare il comportamento complessivo delle parti successivo alla stipulazione del contratto, quando il senso letterale delle espressioni usate sia di tale chiarezza da permettere di stabilire quale sia stata la loro comune volontà senza che residuino ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti (Cass. civ., Sez. II, 26 novembre 2012
n. 20893; Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2013 n. 11694).
Merita di essere richiamata, però, una sentenza con la quale la Cassazione ha chiarito in cosa consista il principio “in claris non fit interpretatio”: esso presuppone una formulazione testuale talmente chiara ed univoca da precludere la possibilità di una diversa volontà e richiede al giudice di accertare se questa volontà risulti in modo certo ed immediato dalla lettera delle clausole pagina 3 di 5 attraverso una valutazione che consideri il grado di chiarezza mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, “in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico” (Cass. civ., Sez. lav., 3 giugno 2014
n. 12360) Va rilevato che le copie prodotte da entrambe le parti non sono conformi;
in una vi si legge esercizio commerciale adibito alla vendita di strumenti musicali con 25 addetti;
nella Copia del Comune di tale dicitura non compare;
pur essendo una polizza commerciale, ove sono Pt_1 lasciati in bianco oggetto e numero di addetti;
e sostiene che il esercitando attività Pt_1
“statale” come espressamente indicato in polizza, avrebbe dichiarato correttamente la propria attività e quindi correttamente informato l'Assicurazione in merito al rischio assicurato. Ora, appare improbabile che sia mai stata la sede del Comune un negozio di strumenti musicali, con 25 CP_ addetti;
in merito alla non conformità delle due copie, la non ha mai espressamente contestato che sia stato in qualche modo alterato il modulo depositato. Quand'anche sia stato scritto, per assicurare la sede Comunale, “strumenti musicali”, è evidente che si sia trattato di un refuso che doveva essere noto ad entrambe le parti;
che si sia inteso di assicurare in realtà la sede del Pt_1
è evidente, per il numero degli addetti indicato, conforme ad una realtà comunale, non certo ad un negozio di Strumenti musicali;
ed effettivamente, anche se è possibile che nella sede si sia talvolta CP_ esibita la Banda, non è realistico che inconsapevolmente la abbia assicurato la sede del
Comune pensando di assicurare un negozio di strumenti musicali. E' evidente quindi che la comune intenzione delle parti fu quella di assicurare un edificio al cui interno si svolgeva attività statale ( intesa come pubblica, quale ad esempio la riscossione dei tributi e la manutenzione del verde pubblico, con il ricovero della idonea strumentazione) con 25 addetti.Il danno può ritenersi confermato, dalla stessa perizia come effettuata, che ha dato dei danni una interpretazione
“conservativa”; in difetto della espressa richiesta di accertamenti peritali del Tribunale, sia pur in subordine, la descrizione dei danni collima con la descrizione dei danni provocati all'edificio e compiutamente descritti, e quanto alla loro effettività confermati dal Perito dell'assicurazione, che ne dà una minore valutazione solo perché “conservativa”; quindi nell'ambito di una possibile trattativa, che però non vi fu essendo convinta l'Assicurazione di aver avuto una descrizione falsa del rischio assicurato. Dall'esame degli atti e dalle testimonianze assunte emerge che il ritardo nell'adempimento dell'obbligo non sia stato suscettibile di incidere sulle attività valutative del sinistro quanto a cause e conseguenze dello stesso (si pensi a quei sinistri rispetto ai quali una denuncia anche tardiva non abbia minimamente inciso sulle attività di verifica dell'assicuratore, ad esempio perché è stato prontamente redatto un verbale da parte delle autorità competenti nell'immediatezza dell'evento dannoso;
qui, trattandosi di un ente pubblico, le cose e tracce dell'evento sono state correttamente conservate, del che dà atto il Perito dell'assicurazione; e nemmeno si afferma che una denuncia più tempestiva avrebbe posto l'Assicurazione in grado di agire in maniera più efficace, atteso che l'evento per cui si chiede l'indennizzo non appare essere stato mai discusso, trattandosi, ancorché in minima parte, anche del furto relativo a tributi locali versati).
Per giunta, la mancata valorizzazione di elementi comprovanti l'intento fraudolento da parte dell'assicurato, comportando l'automatismo citato: inosservanza obbligo=condotta dolosa comporterebbe un sostanziale effetto abrogativo dell'ipotesi di inosservanza meramente colposa pagina 4 di 5 dell'inadempimento o tardivo adempimento previsto dal comma 2 dell'art. 1915 c.c., in quanto totalmente assorbita dall'ipotesi dolosa.
Ne consegue, pertanto, che la domanda del va pienamente accolta;
non si ha Parte_1 CP_ prova di una gestione del sinistro volutamente imprudente o trascurata della , che comunque ha il testo della polizza letteralmente indicante un rischio diverso da quello verificato ( salve le doverose considerazione della logica interpretazione della comune volontà delle parti, che era quella di assicurare il con 25 addetti presso quella che è la sua sede e mai è stata una Pt_1 rivendita di strumenti musicali;
in merito l'Assicurazione non ha nemmeno esibito i calcoli attuariali per cui, ove fosse stato calcolato il premio per rivendita di strumenti musicali, sarebbe stato sensibilmente più basso rispetto all'effettivo rischio assicurato di un edificio pubblico, con attrezzature destinate alla manutenzione del verde pubblico e tributi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare al euro 16.213,46, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi, in misura legale, dal 31 Ottobre 2015 al saldo effettivo. Condanna Controparte_1 alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario del 15%.
Teramo, 22 Settembre 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3702/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 22 settembre 2025 il Giudice Pietro Merletti constata che:
Per l'avv. ANGELONI FERNANDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. DI GIALLUCA VINCENZO e l'avv. , Controparte_1 oggi sostituito dall'avv.
Hanno tempestivamente precisato le conclusioni e preso parte alla discussione con scritti ex art. 127 ter cpc come previsto dal rito. . I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3702/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANGELONI Parte_1 P.IVA_1 FERNANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N. 8 C 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. ANGELONI FERNANDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 DI GIALLUCA VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TEATRO ANTICO 18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI GIALLUCA VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il chiede al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 dichiarare che per effetto della polizza numero 79-07455YM stipulata il 30 gennaio 2013 con la compagnia ha diritto di essere indennizzato dei danni subiti nel corso dei furti Controparte_1 commessi in data16 ottobre 2015 ed in data 12 aprile 2017 e conseguentemente condannare la CP_ compagnia di assicurazioni al pagamento in suo favore della somma di euro 3753,46 pari al valore dei beni sottratti o di quanto di giustizia;
oltre a danni materiali per 12.960 euro. I Furti furono regolarmente denunciati ed ebbero ad oggetto le attrezzature utilizzate per la manutenzione del verde pubblico e somme di denaro custodite nei cassetti;
e l'edificio fu danneggiato come da CP_ richiesta. afferma che l'oggetto della polizza commercio era un negozio di strumenti musicali e l'oggetto non corrisponde ai sinistri denunciati in ordine ai quali in ogni caso eccepisce la prescrizione biennale e contesta la quantificazione. Condotta istruttoria con prova per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in un primo tempo spedita a discussione;
Rimessa in istruttoria per pagina 2 di 5 completare la prova per testi ed assumere l'interrogatorio, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. La polizza ha per oggetto un esercizio commerciale con 25 addetti adibito alla vendita di strumenti musicali.l'interprete debba ricercare la comune volontà delle parti ma non possa però limitarsi al senso letterale della parole e debba ricercare la detta volontà tenendo conto del comportamento complessivo della parti, anche successivo alla conclusione del contratto ed avvalendosi innanzitutto dei criteri soggettivi stabiliti dagli artt. 1363,1364 e 1365 c.c. e, solo quando attraverso questa operazione ermeneutica persistano dubbi sulla reale intenzione delle parti, ricorrendo ai criteri oggettivi – integrativi stabiliti dagli artt. 1366 c.c. e seguenti (Cass. civ., Sez. trib., 26 settembre 2008 n. 24209).
Più esattamente, “il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti” (Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2019 n. 20294).
In altri termini, il processo interpretativo “non può arrestarsi alla ricognizione letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti” (Cass. civ., Sez. lav., 1 dicembre 2016 n.
24560)
Ovviamente, il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto e rilevante ai fini della ricostruzione della loro volontà e dello scopo concreto perseguito è solo quello posto in essere in esecuzione e in riferimento a quel contratto e non anche il comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti (Cass. civ. Sez. II, 11 marzo 2016 n.
4832).
E' stato anche chiarito che il giudice deve individuare la comune intenzione delle parti procedendo innanzitutto all'interpretazione letterale delle singole clausole, anche delle une per mezzo delle altre, dando contezza del risultato dell'indagine; e solo qualora, con decisione adeguatamente argomentata, dimostri la impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la reale intenzione delle parti, potrà fare ricorso ai criteri sussidiari (Cass. civ, Sez. II, 21 marzo 2011 n. 6405).
Detto altrimenti, l'attività ermeneutica del giudice deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza necessità di indagare il comportamento complessivo delle parti successivo alla stipulazione del contratto, quando il senso letterale delle espressioni usate sia di tale chiarezza da permettere di stabilire quale sia stata la loro comune volontà senza che residuino ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti (Cass. civ., Sez. II, 26 novembre 2012
n. 20893; Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2013 n. 11694).
Merita di essere richiamata, però, una sentenza con la quale la Cassazione ha chiarito in cosa consista il principio “in claris non fit interpretatio”: esso presuppone una formulazione testuale talmente chiara ed univoca da precludere la possibilità di una diversa volontà e richiede al giudice di accertare se questa volontà risulti in modo certo ed immediato dalla lettera delle clausole pagina 3 di 5 attraverso una valutazione che consideri il grado di chiarezza mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, “in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico” (Cass. civ., Sez. lav., 3 giugno 2014
n. 12360) Va rilevato che le copie prodotte da entrambe le parti non sono conformi;
in una vi si legge esercizio commerciale adibito alla vendita di strumenti musicali con 25 addetti;
nella Copia del Comune di tale dicitura non compare;
pur essendo una polizza commerciale, ove sono Pt_1 lasciati in bianco oggetto e numero di addetti;
e sostiene che il esercitando attività Pt_1
“statale” come espressamente indicato in polizza, avrebbe dichiarato correttamente la propria attività e quindi correttamente informato l'Assicurazione in merito al rischio assicurato. Ora, appare improbabile che sia mai stata la sede del Comune un negozio di strumenti musicali, con 25 CP_ addetti;
in merito alla non conformità delle due copie, la non ha mai espressamente contestato che sia stato in qualche modo alterato il modulo depositato. Quand'anche sia stato scritto, per assicurare la sede Comunale, “strumenti musicali”, è evidente che si sia trattato di un refuso che doveva essere noto ad entrambe le parti;
che si sia inteso di assicurare in realtà la sede del Pt_1
è evidente, per il numero degli addetti indicato, conforme ad una realtà comunale, non certo ad un negozio di Strumenti musicali;
ed effettivamente, anche se è possibile che nella sede si sia talvolta CP_ esibita la Banda, non è realistico che inconsapevolmente la abbia assicurato la sede del
Comune pensando di assicurare un negozio di strumenti musicali. E' evidente quindi che la comune intenzione delle parti fu quella di assicurare un edificio al cui interno si svolgeva attività statale ( intesa come pubblica, quale ad esempio la riscossione dei tributi e la manutenzione del verde pubblico, con il ricovero della idonea strumentazione) con 25 addetti.Il danno può ritenersi confermato, dalla stessa perizia come effettuata, che ha dato dei danni una interpretazione
“conservativa”; in difetto della espressa richiesta di accertamenti peritali del Tribunale, sia pur in subordine, la descrizione dei danni collima con la descrizione dei danni provocati all'edificio e compiutamente descritti, e quanto alla loro effettività confermati dal Perito dell'assicurazione, che ne dà una minore valutazione solo perché “conservativa”; quindi nell'ambito di una possibile trattativa, che però non vi fu essendo convinta l'Assicurazione di aver avuto una descrizione falsa del rischio assicurato. Dall'esame degli atti e dalle testimonianze assunte emerge che il ritardo nell'adempimento dell'obbligo non sia stato suscettibile di incidere sulle attività valutative del sinistro quanto a cause e conseguenze dello stesso (si pensi a quei sinistri rispetto ai quali una denuncia anche tardiva non abbia minimamente inciso sulle attività di verifica dell'assicuratore, ad esempio perché è stato prontamente redatto un verbale da parte delle autorità competenti nell'immediatezza dell'evento dannoso;
qui, trattandosi di un ente pubblico, le cose e tracce dell'evento sono state correttamente conservate, del che dà atto il Perito dell'assicurazione; e nemmeno si afferma che una denuncia più tempestiva avrebbe posto l'Assicurazione in grado di agire in maniera più efficace, atteso che l'evento per cui si chiede l'indennizzo non appare essere stato mai discusso, trattandosi, ancorché in minima parte, anche del furto relativo a tributi locali versati).
Per giunta, la mancata valorizzazione di elementi comprovanti l'intento fraudolento da parte dell'assicurato, comportando l'automatismo citato: inosservanza obbligo=condotta dolosa comporterebbe un sostanziale effetto abrogativo dell'ipotesi di inosservanza meramente colposa pagina 4 di 5 dell'inadempimento o tardivo adempimento previsto dal comma 2 dell'art. 1915 c.c., in quanto totalmente assorbita dall'ipotesi dolosa.
Ne consegue, pertanto, che la domanda del va pienamente accolta;
non si ha Parte_1 CP_ prova di una gestione del sinistro volutamente imprudente o trascurata della , che comunque ha il testo della polizza letteralmente indicante un rischio diverso da quello verificato ( salve le doverose considerazione della logica interpretazione della comune volontà delle parti, che era quella di assicurare il con 25 addetti presso quella che è la sua sede e mai è stata una Pt_1 rivendita di strumenti musicali;
in merito l'Assicurazione non ha nemmeno esibito i calcoli attuariali per cui, ove fosse stato calcolato il premio per rivendita di strumenti musicali, sarebbe stato sensibilmente più basso rispetto all'effettivo rischio assicurato di un edificio pubblico, con attrezzature destinate alla manutenzione del verde pubblico e tributi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare al euro 16.213,46, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi, in misura legale, dal 31 Ottobre 2015 al saldo effettivo. Condanna Controparte_1 alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario del 15%.
Teramo, 22 Settembre 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5