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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1030/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione – ferie – inclusione parte variabile – marinai – preposti al comando ”
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e Parte_7 Parte_8 Parte_9
- rappresentati e difesi dall'Avvocato NASTARI Parte_10
DOMENICO ed elettivamente domiciliati come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e CP_1 difesa dall'Avvocato CONTE GIORGIO ed elettivamente domiciliata in VIA
ALLEGRI N. 29 30174 MESTRE VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/05/2024 i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, hanno convenuto chiedendo: CP_1
«NEL MERITO per tutte le ragioni esposte in narrativa,
1 - accertare la nullità dell'art. 3 dell'accordo nazionale 27/11/2000 e dell'art. 5 dell'accordo nazionale 15/11/2015 e precedenti e successivi cc.cc.nn.ll. nonché la nullità degli accordi nazionali e/o aziendali e/o di qualsiasi altro accordo e/o circolare e/o disposizione datoriale succedutisi nel tempo, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente (marinaio o preposto al comando) durante le ferie, delle voci “indennità pro tempore” / “incentivazione produttività giornaliera”, “indennità di presenza” / “premio di produttività giornaliero” /
“incentivazione produttività giornaliera”, ed in aggiunta: per le mansioni proprie dei marinai, delle voci “incentivi bigliettazione”, “incentivazione biglietti imob”, “aggi palmari vendita” e “aggi palmari controlli”; per le mansioni proprie dei preposti al comando, delle voci “indennità piano nebbia”,
“indennità di comando”, ed in particolare, ex plurimis, la nullità di:
- accordo del 17/04/1981 e circolare del 18/07/1981 e circolare del
27/07/1981 (pro tempore) e accordo del 31/07/2014 (incentivazione produttività giornaliera) e accordo del 29/06/2017 (pro tempore),
- accordo del 31/07/2014 (incentivazione produttività giornaliera),
- accordi del 16/07/1963 e 18/12/1987 (indennità di presenza), accordo del 18/01/2008 (premio di produttività giornaliera) e accordo del 31/07/2014
(incentivazione produttività giornaliera) e accordo del 29/06/2017 (premio di produttività giornaliera),
- accordi del 30/03/2001 e del 20/04/2009 (incentivi bigliettazione), accordo del 10/02/2012 (incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli),
- accordi del 30/03/2001 e 20/02/2002 e 30/12/2002 e 25/03/2004 e
20/04/2009 (piano nebbia),
- accordi del 17/10/2013 e 18/12/2014 (di comando),
- e/o accertare il diritto in capo a ciascun ricorrente alla retribuzione dei giorni di ferie che sia comprensiva delle predette voci, laddove presenti, calcolate assumendo come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media così calcolata sui dodici mesi precedenti: sommatoria dei compensi percepiti ai titoli invocati per i dodici mesi precedenti la fruizione
2 delle ferie, diviso il numero di giorni effettivamente lavorati per lo stesso periodo, od il diverso numero ritenuto di giustizia;
retribuzione aggiuntiva dei giorni di ferie che per il periodo a decorrere dal 01/07/2022 è data dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra (minuendo) il valore orario dovuto delle predette voci calcolato come sopra, e (sottraendo) il valore dato dagli € 8,00 giornalieri di cui all'art. 4 accordo nazionale del 10/05/2022 od eventuale diverso futuro valore;
e, per l'effetto,
- condannare alla retribuzione dei giorni di ferie che sia CP_1 comprensiva delle predette voci, laddove presenti;
adottando come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media come sopra calcolata;
retribuzione aggiuntiva dei giorni di ferie che per il periodo a decorrere dal 01/07/2022 è data dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra (minuendo) il valore orario dovuto delle predette voci calcolato come sopra, e (sottraendo) il valore dato dagli € 8,00 giornalieri di cui all'art. 4 accordo nazionale del 10/05/2022 od eventuale diverso futuro valore;
e
- condannare alla corresponsione delle differenze retributive CP_1 maturate e maturande a tale titolo sin dall'inizio del rapporto lavorativo, sempre assumendo come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media come sopra calcolata;
differenze retributive che per il periodo a decorrere dal 01/07/2022 sono date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra la sommatoria dei descritti valori sulla media dei dodici mesi precedenti (minuendo) ed il valore dato dagli € 8,00 giornalieri, pari ad €
1,23 all'ora, di cui all'art. 4 accordo nazionale del 10/05/2022 (sottraendo) od eventuale diverso futuro valore, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso spese e competenze di lite integralmente rifuse»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa dei ricorrenti, CP_1 dedotto ed eccepito:
3 «- Rigettarsi la domanda dei ricorrenti per infondatezza e per mancanza di prova;
- Accertarsi l'infondatezza delle domande per quanto in contesto dedotto.
In via subordinata:
- dichiararsi prescritto ogni diritto patrimoniale per il periodo antecedente al quinquennio computato dal reclamo gerarchico.
Spese, onorari e accessori rifusi»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. I ricorrenti deducono di essere tutti dipendenti di CP_1 prestando la propria attività lavorativa a bordo dei vaporetti, alcuni con mansioni di marinaio altri con mansioni di preposto al comando dopo aver svolto mansioni di marinaio;
in particolare i ricorrenti , Pt_3 Parte_7
e hanno svolto e svolgono le mansioni del marinaio e Parte_8 Pt_9 pertanto attività marinaresche e di vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi, attività di informazione ed assistenza alla clientela e si occupano del presidio degli approdi, comprese le attività ausiliarie connesse, il tutto come da “Accordi Actv Venezia 20 febbraio e 20 maggio 2002”; i ricorrenti
, , e hanno Parte_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_10 inizialmente svolto le mansioni di marinaio ed in seguito quelle di preposto al comando e pertanto di conduzione di mezzi navali di stazza non superiore alle
25 tonnellate (quali i vaporetti) e svolgono anche mansioni marinaresche nel caso di anzianità nella qualifica inferiore a dieci anni;
il tutto sempre come da
“accordi Actv Venezia 20 febbraio e 20 maggio 2002”; detti cinque ricorrenti
– dalle rispettive date di applicazione alla qualifica di preposto al comando - nello svolgimento dell'attività lavorativa svolgono il lavoro anche in presenza di nebbia, in particolare nei mesi da ottobre a maggio, come emerge dalla presenza nelle buste paga della voce “indennità piano nebbia” (voce 1015); lamentano che la retribuzione dei giorni di ferie non comprende la parte variabile costituita dalle indennità di seguito esaminate.
4 2. Nel merito le domande attoree sono da accogliere nei limiti di seguito rappresentati, condividendo questa Giudice pienamente l'orientamento della
Sezione.
3. Deve muoversi dalle recenti pronunce della S.C., che facendo propria la giurisprudenza della CGUE, hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo europeo. A queste decisioni il Giudicante si riporta integralmente.
4. La S.C. ha invero evidenziato: “ Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_1 punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del
12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_2
350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-
155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
(...) Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_2 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto CP_2
a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v.
5 sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, Controparte_3 Persona_3 punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri
(punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); Per_4 pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della
Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status
6 personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). (...) In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia (...) In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_4 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.”
(Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
5. In base a detto orientamento, vincolante per il giudice interno, posta la tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria spettante al lavoratore, le voci pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie sono quelle erogate per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlate “allo status personale e professionale del lavoratore”. In sostanza devono essere valorizzati solo i compensi intrinsecamente legati alle mansioni affidate ai ricorrenti, in quanto espressioni della loro specifica professionalità.
6. La circostanza che la contrattazione collettiva abbia previsto, peraltro solo con l'Accordo del 10/5/2022 e decorrenza 1/7/2022 una decurtazione parziale durante il periodo di ferie ovvero la corresponsione di € 8,00
7 giornalieri per ogni giornata di ferie in sostituzione “delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni “ (art. 4 CCNL Accordo di rinnovo
CCNL Autoferrotramvieri internavigatori, doc. 17 ricorrente) non esclude affatto la valutazione della sua rispondenza alla sovraordinata normativa eurocomunitaria, inderogabile anche su accordo delle parti.
7. E' dunque necessario esaminare le voci retributive indicate in ricorso al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente destinate a coprire un disagio del personale mobile.
8. Per tutti i ricorrenti, sia marinai che preposti al comando, vengono richieste:
- l' INDENNITA' DI PRESENZA. Tale indennità è stata prevista al punto
27 dell'Accordo sindacale Aziendale 1963 e dall'Accordo del 18/12/1987.
Sostengono i ricorrenti essere indicata alla voce 1096 delle buste paga (Premio produttività giornaliera). Tale indennità deve essere riconosciuta in considerazione della mancata contestazione sul punto dell' che CP_1
l'indennità sia intrinsecamente destinate a coprire un disagio del personale mobile, e della circostanza che si tratta di indennità che fa comunque parte integrante della retribuzione;
- COMPENSO AGGIUNTIVO denominato “PRO TEMPORE” ( in busta paga voce 1045). Tale compenso è previsto dall' Accordo aziendale 17/4/1981 che al punto 4 prevede “fino a diversa definizione dell'orario di lavoro, in virtù della specificità del servizio lagunare di Venezia – ivi compresa la navigazione in tempo di nebbia – sia riconosciuto al personale di ruolo del settore di navigazione, per le effettive giornate di prestazione, un compenso aggiuntivo convenzionale individuabile nell'importo settimanale paria quello di numero tre ore di retribuzione ordinaria, a decorrere dalla data dell'accordo. (...) “. Nel
Protocollo in data 27/7/1981 di applicazione del predetto Accordo Aziendale
17/4/1981 si è poi previsto che “ a) il pro tempore di cui al p. 4 dell'accordo va corrisposto anche agli agenti che, avendo qualifica di navigazione ed essendo fisicamente idonei, operano in mobilità extraziendale o aziendale;
b) il pro tempore non al personale che, avente qualifica di navigazione ed essendo stato
8 dichiarato inidoneo definitivo o temporaneo, non presti la propria opera nell'esercizio della navigazione;
c) il pro tempore compete in tutti i casi di permessi straordinari retributivi per qualunque motivo concessi ( per rappresentanza sindacale, per donazioni di sangue, per lutti familiari, per esami scolastici ecc.). Inoltre la Circolare 18/7/1981 prot. 23850 ha precisato che il compenso in esame spetta a “ a) gli agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione;
b) gli agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione e che “ A seguito di contatti con gli uffici operativi (...) si è individuato come tecnicamente più conveniente l'erogazione di un importo pari a quello di ½ h. di retribuzione ordinaria individuale per ogni turno completo di navigazione prestato, come da verbale di riunione sindacale del 14/5/1981. In caso di prestazione inferiore alla durata del turno assegnato, si farà luogo a corrispondente riduzione dell'importo come sopra individuato. Il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva prestazione ( sono quindi escluse le giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito e non per qualsiasi motivo, le assenze ingiustificate, gli scioperi, ecc.) (...)”. Nonostante le previsioni di erogazione solo in caso di effettiva presenza in servizio, trattasi di elemento che deve essere ricompreso nella retribuzione per le ferie in quanto strettamente legato all'attività di navigazione, peraltro nella particolare condizione della Laguna veneziana;
per quanto riguarda la sola posizione dei marinai vengono altresì richieste:
- (I) INCENTIVAZIONE (voce 1019), (II) Persona_5 [...]
(voce 1063) e (III) (voce Persona_6 Parte_11
1071) dall'Accordo sindacale aziendale del 10/02/2012: (I) la prima è costituita dagli aggi sui biglietti venduti a bordo, come da primo paragrafo (riportante le percentuali) di p. 2 del citato accordo;
(II) la seconda è prevista dal secondo paragrafo di p. 2, laddove si parla di erogazione legata alla presenza, pari ad €
1,50 al giorno, di cui 1,00 in misura anticipata e 0,50 a consuntivo;
(III) la terza
è prevista dal terzo paragrafo di p. 2, laddove si introduce la quota di € 0,50 per ogni giorno lavorato nel quale si sia effettuato il numero di controlli minimo previsto dalla tabella ivi allegata. I ricorrenti evidenziano che si tratta
9 di indennità che comportano erogazioni mensili di € 45,00. Tali indennità devono essere ricomprese nella retribuzione delle ferie in quanto si tratta di un incomodo dato dal maneggio del palmare, dalla vendita di biglietti e dai controlli effettuati sui titoli di viaggio dei passeggeri, riservata esclusivamente ai marinai e quindi strettamente legato alla sua mansione, posto che il marinaio “ svolge attività marinaresche nonché di vendita e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi”. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22/5/2014
(Z.J.R. Lock-British Gas;
C-539/12), in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi ( si condivide in tal senso Tribunale di Venezia sent. del
14/10/2021 in RG 1666/2021); per quanto riguarda la sola posizione di preposti al comando:
- la c.d. DE DI ( in busta paga Controparte_4 originariamente indicata 1075). Tale indennità è prevista dall'Accordo sindacale 17/10/2013 ed in particolare nell'“Addendum all'ipotesi di accordo del 17/10/2013” del 18.10.2013 ove si legge sub. B) che “gli efficientamenti elencati nella presente Ipotesi di Accordo consentono di ottenere recuperi di produttività strutturali, per cui a titolo di incentivazione premiale al personale di comando di coperta (comandanti e preposti al comando), verrà riconosciuta una indennità comando giornaliera individuale pari a 15 minuti di retribuzione ordinaria a far data dal 4.11.2013”, solo per i giorni di effettiva presenza. Tale indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza ai preposti al comando e ai comandanti di coperta e successivamente attribuita anche Direttori di Macchina con accordo sindacale del 18/12/2014.
Tale indennità di comando viene conglobata con accordo del 31/07/2014 nella voce “1160 incentivazione prod. gg.”, per essere nuovamente ripristinata quale voce retributiva individuale con il successivo accordo del 29/06/2017. Valgono le stesse considerazioni già espresse per l'indennità pro tempore. Tale indennità deve essere inclusa nella retribuzione delle ferie in quanto si tratta di
10 indennità strettamente legata alla mansione del personale di comando di coperta (comandanti e preposti al comando) legata alla conduzione dei mezzi navali quali i vaporetti.
- DE PIANO NEBBIA: è riservata ai soli preposti al comando e ai comandanti di coperta (v. accordo 30.3.2001). L'accordo del 25/03/2004 prevede testualmente che la prevista indennità economica sia da erogarsi in modo strettamente ed esclusivamente legato alla concreta effettuazione della prestazione (con i vincoli già noti e riconfermati), per “compensarne il disagio” ed il maggior impegno derivante”. Non vi è dubbio che trattasi di una retribuzione per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia, che va a compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere proprio la gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di tale evento. Ne discende che la voce debba essere inclusa nella retribuzione dovuta per il periodo feriale.
9. Ad avviso della giudicante debbono disattendersi le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Torino tra le altre con le sentenze 258/2022,
259/2022, 260/2022, 282/2022, 305/2022, con la sentenza resa in RG
239/2022 del 14.9.2022, in quanto muovono da una interpretazione delle decisioni della CGUE travisata.
10. Quanto alla questione del livello di efficacia dissuasiva per cui una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, si è già sopra visto come la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" ( sentenza Williams e altri cit., punto 23) e che pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
11 (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ( sentenza
Williams e altri cit., punto 24), mentre, all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" ( sentenza Williams e altri cit., punto 25), ed ancora, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore
(sentenza Williams e altri cit., punto 28), sicché da una parte non pare legittimata alcuna diversa interpretazione. In altri termini il fatto stesso di non ricomprendere quelle indennità legate a qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro è potenzialmente idoneo a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.
11. Vi è poi da osservare che con sentenza Cass. L., 20216 del 23/6/2022
è stato ribadito e sottolineato “ (...) va richiamata la recente sentenza della
CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ ) Per_7 che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e Per_4 altri c. British Airways plc, la cui interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente. (...) 19. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. (...) 21. (...) la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione
(sentenza del 25 giugno 2020, na Republika Bulgaria Persona_8
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la
12 giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio
2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne CP_2 consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_9
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre Per_1 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 22. Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite".
13 23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il
Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg. 4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. 24. Nel caso in esame, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. 25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro- unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
12. Anche nel caso in esame si assiste ad una riduzione sensibile della retribuzione che finisce per avere efficacia dissuasiva, ove la percentuale del
30% non costituisce certo un limite minimo per poter considerare la riduzione della retribuzione dissuasiva del godimento, al netto peraltro del rilievo per cui dalle decisioni della CGUE e della S.C. si ricava una diversa impostazione ovvero che “l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della
Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione”, sicché lo scarto più o meno
14 significativo tra la retribuzione attribuita durante il periodo di ferie rispetto alla retribuzione ordinaria non scalfisce il chiaro principio della Direttiva, secondo la quale la retribuzione è collegata comunque alla mansione e, proprio per tale motivo, non deve subire alterazioni.
13. Conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva per tutti di ex Accordo sindacale Aziendale 1963 punto 27 e Parte_12
Accordo Sindacale aziendale del 18/12/1987 e COMPENSO AGGIUNTIVO
PRO TEMPORE di cui all' Accordo aziendale 17/4/1981, per i marinai altresì di , Parte_13 Persona_6
e di cui all'Accordo sindacale
[...] Parte_11 aziendale del 10/02/2012 e per i preposti al comando inoltre la c.d.
di cui all'Accordo sindacale Controparte_5
17/10/2013 e l' di cui agli Accordi 30/3/2001 e Controparte_6
25/03/2004.
14. In punto quantum, resta da precisare che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva
2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi come 4 settimane di calendario non come 28 giorni.
15. Si veda invero sul punto Cass. n. 2016/2022, punto 26 segg “ 26.
Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio
2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE
3.5.2012, C- 337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, Per_11 [...]
C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Per_12 giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili”.
16. E tale periodo non può che essere di calendario proprio perché essendovi articolazioni orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, i lavortaori con una articolazione oraria di 5 giorni alla
15 settimana richiedendo 5 giorni di ferie godono di una settimana di calendario di ferie, mentre i lavortaori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, di 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si occupano di questo aspetto e prevedono il n. massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto differenziandoli in relazione all'articolazione oraria.
17. Orbene, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, il lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di cinque settimane scarse.
18. La circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione ha chiaramente preso posizione su altra questione («30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure»).
16 19. Per quanto riguarda l'ulteriore questione del computo o meno del secondo giorno di riposo. Va condiviso che in relazione alla fattispecie per cui
è causa quanto sopra affermato ( riferimento alle 4 settimane di calendario) ciò significa che i ricorrenti hanno diritto alla corresponsione di una retribuzione maggiorata rispetto a quella loro corrisposta, da incrementare in ragione delle indennità di cui sopra, per un numero di giorni inferiori a 28 ed in particolare per il numero di giorni di ferie che dovrebbero essere richiesti per fruire di un periodo continuativo di distacco dal lavoro di 4 settimane.
20. Non sussistano in atti sufficienti elementi per quantificare con riferimento alla fattispecie concreta di causa il numero preciso di giorni di ferie garantiti dalla normativa comunitaria, attese le peculiarità dell'articolazione oraria dei ricorrenti e la pacifica previsione di giornate di riposo aggiuntivo ricostruite come “assenze lavorate” a fronte incremento dell'orario ordinario dei giorni di presenza: tale circostanza non è infatti sufficiente per ritenere che dette “assenze lavorate” debbano essere computate per individuare i giorni di ferie garantiti dalla direttiva, ben potendo darsi la circostanza che il lavoratore, per fruire di un periodo di riposo di 4 settimane, non sia tenuto a richiedere giorni in ferie in corrispondenza con le giornate in cui tali riposi sono previsti.
21. Occorre in ogni caso tenere conto dei recuperi: ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a quelli garantiti dalla direttiva UE, i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi
22. Il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, quali le indennità pro tempore, le indennità di presenza, le incentivazione biglietti
(voce 1019), gli aggi palmari (voce 1063) e gli aggi palmari controlli Per_5
(voce 1071), Indennità di Comando giornaliera (voce 1075) e Indennità Piano
IA (voce 1015), in rapporto alle specifiche mansioni sopra indicate, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di
17 ferie fruiti nell'anno, detraendo il percepito (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021), nel limite delle 4 settimane e tenuto conto dei recuperi.
23. L'eccezione di prescrizione deve essere accolta nei termini di seguito indicati. La S.C. con sentenza n. 26246 del 6/9/2022 ha dato conferma all'orientamento già fatto proprio da questa sezione affermando che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, pertanto sono prescritte le somme maturate in data anteriore al 18/7/2007 (cinque anni prima del 18.7.2012).
24. Ad avviso della giudicante la questione non muta nel caso in esame - secondo la resistente essendo il rapporto disciplinato dal dpr 148/1931 e considerato che secondo Cass. 13804/2017 si tratta di un tertium genus, intermedio tra l'impiego pubblico e l'impiego privato non vi sarebbe quella situazione potenzialmente dissuasivo dal godimento delle ferie - mentre la particolare disciplina del licenziamento incide solo sul procedimento ma poi è pacifica l'applicazione al personale navigante di dell'art. 18 STL, nella CP_1 nuova formulazione con la previsione di diversi gradi di tutela, non tutti reintegratori, e del d.lgs. 23/2015.
25. E dunque conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivazione biglietti MO
(voce 1019), aggi palmari (voce 1063), aggi palmari controlli (voce 1071), indennità piano nebbia retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni retribuiti per lo stesso periodo, detratto l'importo
18 fisso eventualmente versato in esecuzione dell'Accordo 10.5.2022, oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 429 c.p.c., 150 disp att. c.p.c.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio elevato ma ripetitivo in quanto questioni già oggetto di altri giudizi), dei contrasti giurisprudenziali (come citati in atti), aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo fino ad un massimo di venti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) accerta il diritto dei ricorrenti, ciascuno con riferimento alla qualifica attribuita, al pagamento per ogni giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva delle indennità pro tempore, le indennità di presenza, le incentivazione biglietti MO (voce 1019), gli aggi palmari (voce 1063) e gli aggi palmari controlli (voce 1071), indennità di Comando giornaliera (voce
1075) e Indennità Piano IA (voce 1015), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso di cui Accordo 10.5.2022, se versato, nei limiti della prescrizione dal 18/7/2007, e con le precisazioni di cui alla parte motiva, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp.
Att c.p.c. dal dovuto la saldo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.700 + 30% per ogni ricorrente oltre al primo, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 259,00).
Venezia, all'udienza del 19/02/2025
19 Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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