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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/12/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6049 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manola Micci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Senigallia (An), piazza Roma n. 6, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
(C.F. ) E PER ESSA IN QUALITÀ DI MANDATARIA Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Serrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Jesi (AN), corso Matteotti n. 31, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1301/2022 su fideiussione
(Cass., SS.UU., n 9479/2023).
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni trascritte nelle note conclusive autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22 novembre 2023, si è Parte_1 avvalsa del termine di giorni 40 assegnato, con ordinanza del 16 ottobre 2023, dal G.E. di questo
Pag. 1 di 13 Tribunale nella procedura espropriativa mobiliare presso terzi (R.G.Es.Mob. n. 1365/2023) e ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1301/2022 (non tempestivamente opposto), ivi costituente titolo esecutivo, con il quale – in accoglimento del ricorso all'epoca proposto da tramite la mandataria nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 cessionaria del credito di (a sua volta successore dell'originaria creditrice Controparte_3
) – questo Tribunale le aveva ingiunto (in solido con Controparte_4 [...]
e , di pagare senza dilazione la somma di euro 264.628,66 CP_5 Persona_1 Persona_2
(derivanti da scoperto di conto corrente e insoluto di un mutuo ipotecario), oltre interessi e spese del monitorio, in virtù di fideiussione generica limitata sottoscritta l'8 luglio 2005 a garanzia delle obbligazioni di Miniera San Gaudenzio S.r.l. derivanti da operazioni bancarie.
L'opponente ha premesso che la propria qualità di consumatrice è desumibile dalla esiguità della sua partecipazione al capitale della società garantita (5,05% del capitale alla costituzione avvenuta il 17 luglio 2002, ulteriormente ridotta al 3,03% dopo l'aumento di capitale deliberato il 2 marzo 2017), dal non aver mai ricoperto cariche gestorie nella società, dal non averne mai percepito utili, dal suo essere dipendente di società terza e (come ulteriormente dedotto in corso di causa) dall'essersi resa fideiussiore in quanto figlia del socio di maggioranza Persona_3
A fondamento dell'opposizione, richiamati i principi sanciti dalla sentenza SS.UU. n. 9479/2023, ha dedotto, in sintesi: (i) la nullità, ai sensi dell'art. 33 Cod. cons., delle clausole nn. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), 6 (deroga all'art. 1957 c.c.), 7 (clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta) e 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) del negozio fideiussorio e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in assenza di trattativa individuale;
(ii) la conseguente decadenza del creditore dall'azione verso il fideiussore, in quanto, dopo l'intimazione del 14 febbraio 2020 di immediato pagamento conseguente alla revoca degli affidamenti e alla risoluzione dei rapporti bancari, non è stata promossa alcuna azione giudiziaria – unica valida “istanza” ai fini dell'art. 1957
c.c. – nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione garantita (né, se proposta, è stata proseguita), essendo il primo atto compiuto individuabile nella notifica dell'atto di precetto alla debitrice principale in data 5 marzo 2021.
Tanto premesso e dedotto, ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE, IN RITO
= ritenuto che l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta e facile soluzione;
che, inoltre, allo stato degli atti, la domanda del preteso creditore – valutata secondo le regole probatorie ordinarie – risulta sfornita di qualsivoglia prova e quindi infondata, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.;
Pag. 2 di 13 NEL MERITO
= accertata, per quanto esposto in atto, la qualifica di consumatore della Sig.ra Parte_1
e dichiarata, conseguentemente, ammissibile la presente opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. (alla luce della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.9479/2023); verificato, altresì, il carattere abusivo delle clausole n.2, 6, 7 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata l'8/7/2005 dalla signora
da ritenersi, quindi, come non apposte, invalide e/o nulle, accertata e Parte_1 dichiarata, per i motivi tutti sovra esposti, la illegittimità, invalidità ed ingiustizia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona n.1301/2022 emesso il 17/10/2022 ad istanza della società
[...]
e per essa quale mandataria, da nei confronti di CP_1 Controparte_2 Parte_1
e notificato alla opponente il 15/11/2022 per decadenza della Società ingiungente dalla fideiussione
8/7/2005, revocarlo in accoglimento dell'opposizione avverso esso qui proposta nell'insussistenza del credito monitoriamente azionato con conseguente liberazione della opponente dagli obblighi fideiussori per nullità ed inefficacia della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., ed, in ogni caso
e per l'effetto, respingere la domanda azionata dalla Società e per essa, quale Controparte_1 mandataria, da nei confronti di in quanto priva dei Controparte_2 Parte_1 presupposti fondanti e costitutivi e/o illegittima, e/o infondata, e/o non provata, o con qualsivoglia altra statuizione.
= Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso di lite”.
2. Costituitasi in giudizio, ha resistito in fatto e diritto all'avversa Controparte_1 opposizione e, in sintesi: (i) ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché non correttamente incardinata;
in particolare, l'opponente (che, peraltro, pur conoscendo la situazione debitoria della garantita, non ha esercitato il recesso dalla fideiussione ai sensi del relativo art. 4) non ha mai proposto alcuna opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto o all'esecuzione e, dal canto suo, il G.E. ha errato sia nel riqualificare la “memoria”, depositata dalla in vista della prima udienza del processo Parte_1 esecutivo, come ricorso in opposizione finalizzato a far valere la vessatorietà consumeristica delle clausole della fideiussione, sia nel non concedere immediatamente il termine di giorni 40 per l'introduzione del presente giudizio, sia infine nel motivare in maniera generica e inconferente l'assegnazione del detto termine;
(ii) ha affermato la sussistenza di uno stretto collegamento funzionale tra la società garantita e l'opponente, tale da escludere che quest'ultima sia consumatrice, in ragione della titolarità di quota del capitale, perché l'opponente è stata assunta da società terza
(IM Yacht S.r.l.) soltanto dal 1 ottobre 2007 (circa cinque anni dopo la costituzione della società garantita), mentre sino a quella data ne era mera collaboratrice professionale, nonché in considerazione della pertinenza della fideiussione all'attività di impresa della società e non a esigenze della vita quotidiana dell'opponente; (iii) ha contestato il merito dell'opposizione, generica e
Pag. 3 di 13 irrilevante quanto alla deduzione di nullità delle clausole nn. 2, 7 e 8 e infondata quanto alla clausola n. 6, poiché l'art. 1957 c.c. è disposizione derogabile, non rilevante ai fini dell'art. 1341 c.c. né vessatoria ai sensi dell'art. 33 cod. cons.; (iv) ha, quindi, dedotto che, ferma la validità della deroga all'art. 1957 c.c., il dies a quo del termine semestrale ex art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale (ultima rata del mutuo a scadere il 31 marzo 2020), che la decadenza ivi prevista è stata validamente impedita mediante l'intimazione stragiudiziale di pagamento dell'allora in data 14 febbraio 2020, che in data 4 maggio 2020 è stata indirizzata alla società e ai CP_6 fideiussori ulteriore intimazione stragiudiziale di pagamento e che, anche in ragione della doppia sottoscrizione ai fini dell'art. 1341 c.c., la clausola di pagamento “a prima richiesta” rende tali diffide stragiudiziali valide “istanze” impeditive della decadenza del creditore dall'azione contro il fideiussore.
Quindi, contestati i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: accertare e dichiarare per le ragioni dispiegate con la presente comparsa di costituzione e risposta la inammissibilità-improcedibilità del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. incardinato dalla opponente Parte_1
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1301/2022 R.G. emanato dal Tribunale di Ancona in data 17.10.2022, dispiegata dalla opponente per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, in ogni caso, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare per le ragioni dispiegate con la presente comparsa di costituzione e risposta l'insussistenza della qualifica di consumatore in capo alla signora e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 Parte_1
c.p.c. perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di declaratoria della qualifica di consumatore in capo alla signora , accertare e dichiarare per le ragioni dispiegate nella presente Parte_1 comparsa di costituzione e risposta la non vessatorietà degli artt. 2)-6)-8) del contratto di fideiussione sottoscritta in data 8.7.2005 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione; in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o invalidità degli artt. 2) -6) -8) del contratto di fideiussione sottoscritta in data 8.7.2005, accertarne
e dichiararne la nullità parziale delle stesse, con conseguente conferma della piena validità ed efficacia del residuo contenuto della fideiussione omnibus sottoscritta in data 8.7.2005, delle obbligazioni principali cui detta garanzia risulta accessoria e del decreto ingiuntivo n. 1301/2022
Pag. 4 di 13 R.G. emanato dal Tribunale di Ancona in data 17.10.2022 a presidio del credito vantato dalla Società opposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
3. Sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto ex art. 649 c.p.c., la causa – trattata secondo il rito vigente alla data di deposito del ricorso monitorio (cfr. Cass., SS.UU., 1 ottobre 2007, ord. n. 20596) – è stata istruita documentalmente e, all'esito di rinvii finalizzati alle trattative tra le parti, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 18 novembre 2025, previa assegnazione alle parti di termine per scritti conclusivi, ritualmente depositati.
4. Tutto ciò richiamato, l'opposizione va accolta per le considerazioni che si procede ad esporre.
5. Innanzitutto, va respinta l'eccezione, sollevata in questo giudizio dall'opposta, di inammissibilità dell'opposizione per irritualità della fase svolta innanzi al G.E..
Con la pronuncia n. 9479/2023, le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato, per quanto ora d'interesse, che “il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto
a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.
650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 - Rv. 667446 - 02).
La natura officiosa del potere/dovere del giudice dell'esecuzione di procedere alla sommaria istruttoria sulla vessatorietà di clausole pertinenti al credito azionato rende superflue, ai fini che interessano, le concrete modalità con cui si sia giunti all'attivazione di detto potere del G.E., il quale, come espressamente osservato dalle SS.UU., prescinde anche dalla proposizione di opposizioni esecutive.
Quanto al caso di specie, allora, è sufficiente osservare che la prima e unica sede in cui il G.E. ha assegnato il termine di giorni quaranta “per la proposizione del ricorso in opposizione al titolo” è
l'ordinanza emessa al verbale dell'udienza del 16 ottobre 2023 (doc. 16 citazione); dal che discende, da una parte, la tempestività dell'opposizione (ritualmente proposta mediante citazione notificata il
Pag. 5 di 13 22 novembre 2023) e, d'altra parte, l'irrilevanza ai presenti fini della precedente attività svolta nella fase sommaria innanzi al G.E., posto che, nella precedente udienza del 31 luglio 2023 ivi svolta, il
G.E. non aveva espressamente assegnato il termine per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (cfr. doc. 14, prima memoria opponente) e che, anzi, in quella precedente udienza era stata proprio la creditrice opposta a domandare l'assegnazione di un termine a difesa sulla questione dell'abusività consumeristica, sicché l'opposta non può oggi dolersi di una decisione assunta su propria stessa richiesta.
Né, sotto altro profilo, può valorizzarsi la circostanza fattuale introdotta in giudizio (peraltro tardivamente) dall'opposta nelle note conclusive autorizzate in vista della discussione della causa, vale a dire che l'opponente ha avuto accesso al fascicolo telematico del procedimento monitorio sin dal 14 giugno 2023 e, tuttavia, non ha proposto immediatamente l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Va considerato, al riguardo, che l'accesso al fascicolo monitorio appare legittimamente finalizzato alla predisposizione delle difese di parte nel processo esecutivo e che sin dalla memoria del 27 luglio 2023, di costituzione nel processo esecutivo, l'odierna opponente ha pacificamente sollecitato il potere del G.E. di verifica della vessatorietà delle clausole negoziali;
potere, come detto, esercitabile d'ufficio e di per sé idoneo e sufficiente, attraverso l'assegnazione del termine per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, a rendere tempestiva l'opposizione.
6. Muovendo alla qualificabilità come consumatrice dell'opponente e alla conseguente ammissibilità sotto tale prospettiva dell'opposizione, in punto di diritto viene in rilievo che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_4
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo CP_7 una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass., 8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n. 28162; Cass., 13 dicembre 2018, n. 32225).
A specificazione di quanto appena osservato, qualora – come nella specie – si discuta di fideiussione rilasciata in favore di una società, occorre valutare se il fideiussore ne sia socio ed eventualmente quale sia l'entità della partecipazione al capitale sociale detenuta, nonché se rivesta la carica di amministratore della società (così, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Ferrara, 9
Pag. 6 di 13 novembre 2023, n. 874; App. Torino, 29 agosto 2022, n. 940; Trib. Genova, 18 gennaio 2022, n. 100;
Trib. Roma, 16 aprile 2020, n. 6230).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578).
In buona sostanza, secondo la giurisprudenza richiamata la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Alla luce dei principi richiamati, nel caso di specie si ha che l'odierna opponente, alla data della fideiussione (8 luglio 2005):
- deteneva una partecipazione al capitale della garantita Miniera San Gaudenzo S.r.l. pari al 5,05% del capitale (euro 5.000,00 su 99.000,00), minoritaria rispetto a quella di tutti gli altri soci della società
(cfr. visura storica doc. 1 opponente);
- non rivestiva alcun ruolo gestorio nella società garantita (cfr. visura);
- aveva concluso con altra società ( un contratto di Parte_2 collaborazione coordinata e continuativa di lavoro, poi prorogato (doc. 16 e 17 seconda memoria opponente).
Tali elementi, che di per sé depongono per qualificare consumatrice l'opponente, devono peraltro essere valutati unitamente agli ulteriori fatti acquisiti al processo e cioè che:
- l'odierna opponente è figlia di altro socio della società garantita, (v. doc. 24 Persona_3 opponente);
- benché in epoca successiva e precisamente dall'1 ottobre 2007, l'opponente è stata assunta a tempo indeterminato, dapprima a tempo parziale e poi a tempo pieno, dalla diversa società e, Parte_2 all'esito di conferimento di ramo d'azienda, da IM YA S.r.l. (docc. da 18 a 22 opponente e doc. 1 opposta); l'oggetto sociale della società datrice di lavoro risulta diverso da quello della società garantita (cfr. visura doc. 23 opponente). Parte_2
Ora, le complessive risultanze esposte inducono ad escludere che la fideiussione sia stata resa da nell'esercizio della propria attività professionale, tenuto conto dell'esiguità della Parte_1 partecipazione nel capitale della società garantita e dell'estraneità alle cariche amministrative della società, dell'esercizio di attività di lavoro presso terzi – non solo al tempo della fideiussione, ma anche sino all'attualità – e del rapporto familiare con altro socio della garantita, rapporto che può
Pag. 7 di 13 essere posto a fondamento sia della partecipazione al capitale sociale, sia dunque del rilascio della fideiussione.
Per concludere sul punto, dunque, l'opponente va ritenuta consumatrice e, come tale, legittimata alla presente opposizione.
7. Ciò posto e venendo al merito, si osserva quanto segue.
Come premesso, il giudizio in esame trae origine dall'assegnazione, da parte del competente Giudice dell'esecuzione, del termine per promuovere l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo, in conformità ai principi sanciti da Cass., SS.UU. 6 aprile 2023, n.
9479.
Per quanto in questa sede rileva, la citata sentenza delle Sezioni Unite è finalizzata a dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, come recepiti dall'ordinamento interno, e dalle sentenze interpretative rese dalla
CGUE il 17 maggio 2022, con specifico riferimento all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato opposto e non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole negoziali rilevanti in relazione al credito ingiunto.
Più specificamente, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite menzionata, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente profili di abusività di dette clausole secondo la tutela consumeristica, nei limiti in cui dette clausole rilevano ai fini della pronuncia monitoria, essendo inammissibile la deduzione di censure ulteriori ed estranee a tale ambito. Invero, l'omessa espressa valutazione, in fase monitoria, circa la qualità di consumatore del debitore ingiunto e circa il rispetto dei suoi diritti, tenuto conto della pregnanza della tutela che l'ordinamento riconosce al consumatore (in quanto contraente negoziale comparativamente debole rispetto al professionista), costituisce ipotesi riconducibile a “caso fortuito o forza maggiore” che consente, previa assegnazione di apposito termine da parte del giudice dell'esecuzione, la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., affinché si esplichi la cognizione piena sugli eventuali profili di vessatorietà del contratto sotteso all'ingiunzione di pagamento, emessa in assenza di contraddittorio.
Resta inteso, per quanto in questa sede di maggior interesse, che, attraverso l'opposizione tardiva, il consumatore può “far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione” (Cass., n. 9479/2023, pag. 29).
Poste queste considerazioni, l'opposizione può essere esaminata limitatamente ai motivi di nullità delle clausole della fideiussione nn. 6 e 7, rispettivamente di deroga all'art. 1957 c.c. e di pagamento
Pag. 8 di 13 a semplice richiesta scritta, essendo le uniche pertinenti ai fini del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
Al contrario, le ulteriori due clausole tacciate di nullità (nn. 2 e 8, c.d. di reviviscenza e di sopravvivenza) sono rimaste irrilevanti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo: infatti,
l'ingiunzione – relativa al saldo negativo di un conto corrente e all'omesso rimborso di taluni ratei di mutuo – non sottende né una richiesta di pagamento al fideiussore a seguito di restituzione, da parte della banca, di somme (ipotesi astrattamente riconducibile alla clausola n. 2) né alcuna dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite (ipotesi astrattamente riconducibile alla clausola n. 8).
7.1. Così delimitato l'accertamento qui consentito, viene allora all'esame innanzitutto la questione di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per vessatorietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del consumo.
Il motivo di opposizione è fondato.
La clausola, di cui all'art. 6 della fideiussione, è del seguente tenore: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c., che si intende derogato” (v. doc. 2 opposizione).
Ebbene, costituisce recente approdo della giurisprudenza di legittimità, condiviso in questa sede, che sussiste potenziale vessatorietà - ai fini della tutela consumeristica - della suddetta clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., secondo un accertamento da compiersi sulla base del complessivo tenore negoziale (cfr. Cass., 28 settembre 2023, n. 27558, richiamata in motivazione ancor più di recente da Cass., 30 maggio 2025, n. 14537).
All'esito dell'esame della fideiussione oggetto di causa, la clausola in esame si appalesa in concreto come vessatoria, in quanto, lasciando esposto il fideiussore alle possibili richieste di pagamento del creditore per il termine ordinario di prescrizione decennale – anziché per il ben più stringente termine, semestrale o bimestrale, di cui all'art. 1957 c.c. – determina un significativo aggravio della posizione debitoria del fideiussore, non controbilanciata da alcuna altra clausola negoziale a questi favorevole.
E infatti, il fideiussore: rimane obbligato sino alla totale estinzione del credito della banca verso il debitore, è tenuto a corrispondere alla banca tutto quanto dovuto dal debitore principale (art. 1), anche qualora la banca debba restituire il percepito (art. 2) o risulti invalida l'obbligazione garantita (art. 8), nonché a rispondere di ogni obbligazione successivamente sorta in dipendenza dei rapporti esistenti al momento dell'eventuale recesso (art. 4); decade dal beneficio del termine per estensione, qualora altrettanto si verifichi in danno del debitore principale (art. 7); incontra limitazioni, sia pure parziali e circoscritte, alla facoltà di opporre eccezioni, specie in relazione al momento in cui la banca recede
Pag. 9 di 13 dai rapporti con il garantito (art. 9); è responsabile in solido e per l'intero anche in ipotesi di esistenza di ulteriori fideiussioni e a prescindere dalle vicende di esse (art. 10).
Sotto un distinto profilo, va rilevato che, ai sensi del medesimo art. 6 della fideiussione, i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.
Ora, questo giudice non ignora il costante orientamento di legittimità secondo cui, a fronte di siffatta pattuizione, si ha un ulteriore profilo di deroga all'art. 1957 c.c., che invece collega l'estinzione della garanzia alla scadenza dell'obbligazione principale: si è affermato in giurisprudenza, invero, che l'art. 1957 c.c. non si applica e pertanto la decadenza dal medesimo prevista non opera ove le parti abbiano correlato l'estinzione dell'obbligazione all'integrale adempimento del debito garantito anziché, come previsto dalla disposizione codicistica, dalla scadenza dell'obbligazione (Cass., 29 gennaio 2024, n.
2607; Cass., 13 agosto 2015, n. 16836; Cass., 13 aprile 2007, n. 8839; conforme Cass., 27 novembre
2002, n. 16758).
Tuttavia, ad avviso del Tribunale anche questa pattuizione appare vessatoria ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t) e 36 cod. cons. per le medesime ragioni poc'anzi illustrate, in quanto anch'essa, come quella sopra esaminata, giunge ad aggravare la posizione debitoria del fideiussore in deroga agli stringenti termini imposti al creditore per l'esercizio del proprio diritto dall'art. 1957 c.c..
Peraltro, non rileva ai presenti fini che l'art. 1957 c.c. sia tradizionalmente inteso come disposizione derogabile, in quanto avente ad oggetto diritti disponibili, e che la sua deroga non venga intesa come vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Nella prospettiva del codice civile, ciò che il legislatore ha ritenuto sufficiente è la specifica conoscenza della clausola, comprovata dalla specifica sottoscrizione, da parte del contraente che non l'abbia predisposta. Tuttavia, ciò non è sufficiente nell'ottica della tutela del consumatore: in tale seconda concezione, occorre considerare la necessità di neutralizzare l'asimmetria di posizione contrattuale esistente tra contraente professionista e contraente consumatore, quest'ultimo ritenuto debole e come tale meritevole di tutela rafforzata.
Dunque, al fine di superare la presunzione di vessatorietà prevista dalla disciplina consumeristica occorre la prova della trattativa individuale sulla clausola vessatoria, richiesta dall'art. 34 cod. cons.
(sulla non sovrapponibilità delle tutele di cui agli artt. 1341 c.c. e 34 cod. cons., cfr. Cass., 28 aprile
2020, n. 8268, in motivazione).
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposta non ha fornito la suddetta prova che la clausola in questione, pur inserita in modulo unilateralmente predisposto dalla banca, sia stata oggetto di negoziazione individuale con il consumatore.
Pertanto, l'eccezione è fondata e l'intera pattuizione di cui all'art. 6 della fideiussione oggetto di giudizio va ritenuta nulla per vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 cod. cons., in
Pag. 10 di 13 quanto volte a limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni (quale è quella di decadenza) al professionista.
7.2. Così riconosciuta l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. per ciò che concerne il termine entro cui il creditore deve proporre le proprie “istanze”, occorre valutare la vessatorietà consumeristica dell'ulteriore clausola oggetto di opposizione, la n. 7 del modulo fideiussorio sottoscritto dall'opponente, clausola che, al primo periodo, dispone come segue:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
La clausola appare rilevante ai fini del credito azionato in monitorio, poiché, secondo l'orientamento già condiviso da questo Tribunale e recentemente confermato anche in sede di legittimità, a fronte di siffatta pattuizione negoziale la mera diffida stragiudiziale di pagamento sarebbe astrattamente idonea e sufficiente a evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., anche in relazione a negozio tipico fideiussorio (così App. Milano, 24 gennaio 2023, n. 220; conforme Trib. Milano, 14 giugno 2023, n.
4965; v. Cass., 13 gennaio 2025, n. 835, pronunciata specificamente in relazione a fideiussione solidale).
Ebbene, questo giudice intende dare seguito all'orientamento, diffuso nella giurisprudenza di merito, che afferma la vessatorietà della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta (cfr. in termini, tra le pronunce più recenti, Trib. Ferrara, 10 giugno 2025, n. 580; Trib. Genova, 11 aprile 2025, n. 1005;
Trib. Varese, 30 dicembre 2024, n. 1105; Trib. Monza, 22 luglio 2024, n. 2055; Trib. Torino, 14 marzo 2024, ordinanza N.R.G. 20564-1/2023).
Infatti, la clausola in parola subordina la facoltà del fideiussore consumatore di sollevare eccezioni all'esecuzione della prestazione di garanzia, configurando una fattispecie in cui il consumatore è tenuto all'immediato adempimento, intimato stragiudizialmente, della propria obbligazione di pagamento in favore del creditore e, soltanto all'esito, diventa legittimato alla proposizione di tutte le eccezioni consentite (secondo il meccanismo di una clausola c.d. solve et repete). In tal modo, dunque, viene introdotta una limitazione alla facoltà del consumatore di opporre eccezioni, ritenuta dal legislatore presuntivamente vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), Cod. cons..
Si prospetta, in altri termini, una limitazione temporale della proponibilità delle eccezioni squilibrata in danno del consumatore: in particolare, in assenza della clausola “a semplice richiesta” il fideiussore consumatore, secondo la corrente interpretazione dell'art. 1957 c.c., si troverebbe ad essere convenuto in giudizio dal creditore, a proporre in quella sede, senza alcuna limitazione, le proprie eccezioni e, soltanto all'esito del pieno contraddittorio tra le parti e del vaglio giurisdizionale, a dover corrispondere quanto dovuto in virtù della fideiussione;
al contrario, con la clausola oggetto di scrutinio, il pagamento da parte del fideiussore diviene immediatamente dovuto per effetto della sola
Pag. 11 di 13 richiesta stragiudiziale del creditore, a prescindere da ogni accertamento sull'effettiva spettanza delle somme da parte di un giudice terzo e imparziale.
Occorre considerare, inoltre, che, a mente dell'art. 34 cod. cons., la vessatorietà di una clausola è valutata facendo riferimento, tra l'altro, alle altre clausole del contratto medesimo. In tale prospettiva, si è detto poc'anzi che l'intero impianto negoziale è finalizzato alla maggior (e, invero, esclusiva) tutela della posizione del creditore, sicché la clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta rappresenta un ulteriore elemento attraverso il quale la banca creditrice si assicura la celere e completa ricezione delle somme pertinenti all'obbligazione garantita, posticipando le eventuali eccezioni del fideiussore ad un momento successivo alla soddisfazione del proprio credito.
Valgono, infine, anche ai presenti fini le considerazioni esposte al precedente paragrafo in relazione all'irrilevanza della specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e alla necessità di prova, tuttavia insussistente, circa la trattativa individuale sulla clausola, a mente dell'art. 34 Cod. cons..
Pertanto, anche la clausola di pagamento a semplice richiesta va ritenuta nulla ai sensi dell'art. 36
Cod. cons., in quanto limitativa della facoltà del consumatore di proporre eccezioni a mente dell'art. 33, comma 2, lett. t), Cod. cons..
7.3. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, va, dunque, accolta l'eccezione di decadenza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 1957 c.c., disposizione pienamente applicabile al caso di specie in ragione della nullità delle clausole sopra dichiarata.
Per quanto più specificamente concerne l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza del concetto di
“istanza” di cui all'art. 1957 c.c., si è osservato che la disposizione e la decadenza da essa prevista
“tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)” (Cass., 29 gennaio 2016, n. 1724; conforme Cass., 18 maggio 2001, n. 6823).
Resta, pertanto, escluso che costituisca valida “istanza” ai fini che qui interessano la spedizione di un semplice atto stragiudiziale o, esemplificativamente, la proposizione di una denuncia-querela in sede penale o di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass., 20 aprile 2004, n. 7502; Cass.,
7 aprile 1999, n. 3355; Cass., 14 gennaio 1997, n. 283; Cass., 16 giugno 1981, n. 3901).
Infine, è bene precisare che la decadenza imposta dall'art. 1957 c.c. opera a prescindere dal motivo per cui il creditore non abbia coltivato le proprie istanze nel termine di legge, essendo a ciò sufficiente
Pag. 12 di 13 il mero e oggettivo decorso del termine semestrale (o bimestrale, ove ne ricorrano i presupposti)
(Cass., 23 dicembre 2004, n. 23967).
Quanto al caso di specie, la scadenza delle obbligazioni garantite (e, dunque, il dies a quo fini dell'art. 1957 c.c.) va individuata al 14 febbraio 2020, data incontestata e documentata della risoluzione del contratto di finanziamento e del recesso unilaterale dal contratto di conto corrente (doc. 3 opposta).
Ciò posto, è pacifico che l'odierna opposta non ha promosso alcuna azione giudiziale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (né lo ha fatto la banca cedente il credito), sicché, in accoglimento dell'eccezione di parte opponente, l'opponente va dichiarata decaduta dall'azione nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 1957 c.c..
8. Alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato, limitatamente alla odierna opponente Parte_1
9. Le spese seguono la soccombenza;
i compensi professionali di avvocato sono liquidati equitativamente in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda (euro 264.628,66) e alle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in applicazione del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 6049/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) accoglie l'opposizione promossa da contro e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1301/2022 limitatamente alla parte ingiunta
Parte_1
3) condanna e per essa alla refusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 634,00 per esborsi ed euro Parte_1
13.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 18 dicembre 2025
Il Giudice
AN MA
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6049 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manola Micci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Senigallia (An), piazza Roma n. 6, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
(C.F. ) E PER ESSA IN QUALITÀ DI MANDATARIA Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Serrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Jesi (AN), corso Matteotti n. 31, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1301/2022 su fideiussione
(Cass., SS.UU., n 9479/2023).
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni trascritte nelle note conclusive autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22 novembre 2023, si è Parte_1 avvalsa del termine di giorni 40 assegnato, con ordinanza del 16 ottobre 2023, dal G.E. di questo
Pag. 1 di 13 Tribunale nella procedura espropriativa mobiliare presso terzi (R.G.Es.Mob. n. 1365/2023) e ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1301/2022 (non tempestivamente opposto), ivi costituente titolo esecutivo, con il quale – in accoglimento del ricorso all'epoca proposto da tramite la mandataria nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 cessionaria del credito di (a sua volta successore dell'originaria creditrice Controparte_3
) – questo Tribunale le aveva ingiunto (in solido con Controparte_4 [...]
e , di pagare senza dilazione la somma di euro 264.628,66 CP_5 Persona_1 Persona_2
(derivanti da scoperto di conto corrente e insoluto di un mutuo ipotecario), oltre interessi e spese del monitorio, in virtù di fideiussione generica limitata sottoscritta l'8 luglio 2005 a garanzia delle obbligazioni di Miniera San Gaudenzio S.r.l. derivanti da operazioni bancarie.
L'opponente ha premesso che la propria qualità di consumatrice è desumibile dalla esiguità della sua partecipazione al capitale della società garantita (5,05% del capitale alla costituzione avvenuta il 17 luglio 2002, ulteriormente ridotta al 3,03% dopo l'aumento di capitale deliberato il 2 marzo 2017), dal non aver mai ricoperto cariche gestorie nella società, dal non averne mai percepito utili, dal suo essere dipendente di società terza e (come ulteriormente dedotto in corso di causa) dall'essersi resa fideiussiore in quanto figlia del socio di maggioranza Persona_3
A fondamento dell'opposizione, richiamati i principi sanciti dalla sentenza SS.UU. n. 9479/2023, ha dedotto, in sintesi: (i) la nullità, ai sensi dell'art. 33 Cod. cons., delle clausole nn. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), 6 (deroga all'art. 1957 c.c.), 7 (clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta) e 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) del negozio fideiussorio e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in assenza di trattativa individuale;
(ii) la conseguente decadenza del creditore dall'azione verso il fideiussore, in quanto, dopo l'intimazione del 14 febbraio 2020 di immediato pagamento conseguente alla revoca degli affidamenti e alla risoluzione dei rapporti bancari, non è stata promossa alcuna azione giudiziaria – unica valida “istanza” ai fini dell'art. 1957
c.c. – nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione garantita (né, se proposta, è stata proseguita), essendo il primo atto compiuto individuabile nella notifica dell'atto di precetto alla debitrice principale in data 5 marzo 2021.
Tanto premesso e dedotto, ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE, IN RITO
= ritenuto che l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta e facile soluzione;
che, inoltre, allo stato degli atti, la domanda del preteso creditore – valutata secondo le regole probatorie ordinarie – risulta sfornita di qualsivoglia prova e quindi infondata, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.;
Pag. 2 di 13 NEL MERITO
= accertata, per quanto esposto in atto, la qualifica di consumatore della Sig.ra Parte_1
e dichiarata, conseguentemente, ammissibile la presente opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. (alla luce della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.9479/2023); verificato, altresì, il carattere abusivo delle clausole n.2, 6, 7 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata l'8/7/2005 dalla signora
da ritenersi, quindi, come non apposte, invalide e/o nulle, accertata e Parte_1 dichiarata, per i motivi tutti sovra esposti, la illegittimità, invalidità ed ingiustizia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona n.1301/2022 emesso il 17/10/2022 ad istanza della società
[...]
e per essa quale mandataria, da nei confronti di CP_1 Controparte_2 Parte_1
e notificato alla opponente il 15/11/2022 per decadenza della Società ingiungente dalla fideiussione
8/7/2005, revocarlo in accoglimento dell'opposizione avverso esso qui proposta nell'insussistenza del credito monitoriamente azionato con conseguente liberazione della opponente dagli obblighi fideiussori per nullità ed inefficacia della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., ed, in ogni caso
e per l'effetto, respingere la domanda azionata dalla Società e per essa, quale Controparte_1 mandataria, da nei confronti di in quanto priva dei Controparte_2 Parte_1 presupposti fondanti e costitutivi e/o illegittima, e/o infondata, e/o non provata, o con qualsivoglia altra statuizione.
= Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso di lite”.
2. Costituitasi in giudizio, ha resistito in fatto e diritto all'avversa Controparte_1 opposizione e, in sintesi: (i) ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché non correttamente incardinata;
in particolare, l'opponente (che, peraltro, pur conoscendo la situazione debitoria della garantita, non ha esercitato il recesso dalla fideiussione ai sensi del relativo art. 4) non ha mai proposto alcuna opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto o all'esecuzione e, dal canto suo, il G.E. ha errato sia nel riqualificare la “memoria”, depositata dalla in vista della prima udienza del processo Parte_1 esecutivo, come ricorso in opposizione finalizzato a far valere la vessatorietà consumeristica delle clausole della fideiussione, sia nel non concedere immediatamente il termine di giorni 40 per l'introduzione del presente giudizio, sia infine nel motivare in maniera generica e inconferente l'assegnazione del detto termine;
(ii) ha affermato la sussistenza di uno stretto collegamento funzionale tra la società garantita e l'opponente, tale da escludere che quest'ultima sia consumatrice, in ragione della titolarità di quota del capitale, perché l'opponente è stata assunta da società terza
(IM Yacht S.r.l.) soltanto dal 1 ottobre 2007 (circa cinque anni dopo la costituzione della società garantita), mentre sino a quella data ne era mera collaboratrice professionale, nonché in considerazione della pertinenza della fideiussione all'attività di impresa della società e non a esigenze della vita quotidiana dell'opponente; (iii) ha contestato il merito dell'opposizione, generica e
Pag. 3 di 13 irrilevante quanto alla deduzione di nullità delle clausole nn. 2, 7 e 8 e infondata quanto alla clausola n. 6, poiché l'art. 1957 c.c. è disposizione derogabile, non rilevante ai fini dell'art. 1341 c.c. né vessatoria ai sensi dell'art. 33 cod. cons.; (iv) ha, quindi, dedotto che, ferma la validità della deroga all'art. 1957 c.c., il dies a quo del termine semestrale ex art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale (ultima rata del mutuo a scadere il 31 marzo 2020), che la decadenza ivi prevista è stata validamente impedita mediante l'intimazione stragiudiziale di pagamento dell'allora in data 14 febbraio 2020, che in data 4 maggio 2020 è stata indirizzata alla società e ai CP_6 fideiussori ulteriore intimazione stragiudiziale di pagamento e che, anche in ragione della doppia sottoscrizione ai fini dell'art. 1341 c.c., la clausola di pagamento “a prima richiesta” rende tali diffide stragiudiziali valide “istanze” impeditive della decadenza del creditore dall'azione contro il fideiussore.
Quindi, contestati i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: accertare e dichiarare per le ragioni dispiegate con la presente comparsa di costituzione e risposta la inammissibilità-improcedibilità del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. incardinato dalla opponente Parte_1
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1301/2022 R.G. emanato dal Tribunale di Ancona in data 17.10.2022, dispiegata dalla opponente per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, in ogni caso, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare per le ragioni dispiegate con la presente comparsa di costituzione e risposta l'insussistenza della qualifica di consumatore in capo alla signora e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 Parte_1
c.p.c. perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di declaratoria della qualifica di consumatore in capo alla signora , accertare e dichiarare per le ragioni dispiegate nella presente Parte_1 comparsa di costituzione e risposta la non vessatorietà degli artt. 2)-6)-8) del contratto di fideiussione sottoscritta in data 8.7.2005 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione; in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o invalidità degli artt. 2) -6) -8) del contratto di fideiussione sottoscritta in data 8.7.2005, accertarne
e dichiararne la nullità parziale delle stesse, con conseguente conferma della piena validità ed efficacia del residuo contenuto della fideiussione omnibus sottoscritta in data 8.7.2005, delle obbligazioni principali cui detta garanzia risulta accessoria e del decreto ingiuntivo n. 1301/2022
Pag. 4 di 13 R.G. emanato dal Tribunale di Ancona in data 17.10.2022 a presidio del credito vantato dalla Società opposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
3. Sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto ex art. 649 c.p.c., la causa – trattata secondo il rito vigente alla data di deposito del ricorso monitorio (cfr. Cass., SS.UU., 1 ottobre 2007, ord. n. 20596) – è stata istruita documentalmente e, all'esito di rinvii finalizzati alle trattative tra le parti, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 18 novembre 2025, previa assegnazione alle parti di termine per scritti conclusivi, ritualmente depositati.
4. Tutto ciò richiamato, l'opposizione va accolta per le considerazioni che si procede ad esporre.
5. Innanzitutto, va respinta l'eccezione, sollevata in questo giudizio dall'opposta, di inammissibilità dell'opposizione per irritualità della fase svolta innanzi al G.E..
Con la pronuncia n. 9479/2023, le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato, per quanto ora d'interesse, che “il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto
a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.
650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 - Rv. 667446 - 02).
La natura officiosa del potere/dovere del giudice dell'esecuzione di procedere alla sommaria istruttoria sulla vessatorietà di clausole pertinenti al credito azionato rende superflue, ai fini che interessano, le concrete modalità con cui si sia giunti all'attivazione di detto potere del G.E., il quale, come espressamente osservato dalle SS.UU., prescinde anche dalla proposizione di opposizioni esecutive.
Quanto al caso di specie, allora, è sufficiente osservare che la prima e unica sede in cui il G.E. ha assegnato il termine di giorni quaranta “per la proposizione del ricorso in opposizione al titolo” è
l'ordinanza emessa al verbale dell'udienza del 16 ottobre 2023 (doc. 16 citazione); dal che discende, da una parte, la tempestività dell'opposizione (ritualmente proposta mediante citazione notificata il
Pag. 5 di 13 22 novembre 2023) e, d'altra parte, l'irrilevanza ai presenti fini della precedente attività svolta nella fase sommaria innanzi al G.E., posto che, nella precedente udienza del 31 luglio 2023 ivi svolta, il
G.E. non aveva espressamente assegnato il termine per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (cfr. doc. 14, prima memoria opponente) e che, anzi, in quella precedente udienza era stata proprio la creditrice opposta a domandare l'assegnazione di un termine a difesa sulla questione dell'abusività consumeristica, sicché l'opposta non può oggi dolersi di una decisione assunta su propria stessa richiesta.
Né, sotto altro profilo, può valorizzarsi la circostanza fattuale introdotta in giudizio (peraltro tardivamente) dall'opposta nelle note conclusive autorizzate in vista della discussione della causa, vale a dire che l'opponente ha avuto accesso al fascicolo telematico del procedimento monitorio sin dal 14 giugno 2023 e, tuttavia, non ha proposto immediatamente l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Va considerato, al riguardo, che l'accesso al fascicolo monitorio appare legittimamente finalizzato alla predisposizione delle difese di parte nel processo esecutivo e che sin dalla memoria del 27 luglio 2023, di costituzione nel processo esecutivo, l'odierna opponente ha pacificamente sollecitato il potere del G.E. di verifica della vessatorietà delle clausole negoziali;
potere, come detto, esercitabile d'ufficio e di per sé idoneo e sufficiente, attraverso l'assegnazione del termine per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, a rendere tempestiva l'opposizione.
6. Muovendo alla qualificabilità come consumatrice dell'opponente e alla conseguente ammissibilità sotto tale prospettiva dell'opposizione, in punto di diritto viene in rilievo che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_4
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo CP_7 una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass., 8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n. 28162; Cass., 13 dicembre 2018, n. 32225).
A specificazione di quanto appena osservato, qualora – come nella specie – si discuta di fideiussione rilasciata in favore di una società, occorre valutare se il fideiussore ne sia socio ed eventualmente quale sia l'entità della partecipazione al capitale sociale detenuta, nonché se rivesta la carica di amministratore della società (così, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Ferrara, 9
Pag. 6 di 13 novembre 2023, n. 874; App. Torino, 29 agosto 2022, n. 940; Trib. Genova, 18 gennaio 2022, n. 100;
Trib. Roma, 16 aprile 2020, n. 6230).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578).
In buona sostanza, secondo la giurisprudenza richiamata la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Alla luce dei principi richiamati, nel caso di specie si ha che l'odierna opponente, alla data della fideiussione (8 luglio 2005):
- deteneva una partecipazione al capitale della garantita Miniera San Gaudenzo S.r.l. pari al 5,05% del capitale (euro 5.000,00 su 99.000,00), minoritaria rispetto a quella di tutti gli altri soci della società
(cfr. visura storica doc. 1 opponente);
- non rivestiva alcun ruolo gestorio nella società garantita (cfr. visura);
- aveva concluso con altra società ( un contratto di Parte_2 collaborazione coordinata e continuativa di lavoro, poi prorogato (doc. 16 e 17 seconda memoria opponente).
Tali elementi, che di per sé depongono per qualificare consumatrice l'opponente, devono peraltro essere valutati unitamente agli ulteriori fatti acquisiti al processo e cioè che:
- l'odierna opponente è figlia di altro socio della società garantita, (v. doc. 24 Persona_3 opponente);
- benché in epoca successiva e precisamente dall'1 ottobre 2007, l'opponente è stata assunta a tempo indeterminato, dapprima a tempo parziale e poi a tempo pieno, dalla diversa società e, Parte_2 all'esito di conferimento di ramo d'azienda, da IM YA S.r.l. (docc. da 18 a 22 opponente e doc. 1 opposta); l'oggetto sociale della società datrice di lavoro risulta diverso da quello della società garantita (cfr. visura doc. 23 opponente). Parte_2
Ora, le complessive risultanze esposte inducono ad escludere che la fideiussione sia stata resa da nell'esercizio della propria attività professionale, tenuto conto dell'esiguità della Parte_1 partecipazione nel capitale della società garantita e dell'estraneità alle cariche amministrative della società, dell'esercizio di attività di lavoro presso terzi – non solo al tempo della fideiussione, ma anche sino all'attualità – e del rapporto familiare con altro socio della garantita, rapporto che può
Pag. 7 di 13 essere posto a fondamento sia della partecipazione al capitale sociale, sia dunque del rilascio della fideiussione.
Per concludere sul punto, dunque, l'opponente va ritenuta consumatrice e, come tale, legittimata alla presente opposizione.
7. Ciò posto e venendo al merito, si osserva quanto segue.
Come premesso, il giudizio in esame trae origine dall'assegnazione, da parte del competente Giudice dell'esecuzione, del termine per promuovere l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo, in conformità ai principi sanciti da Cass., SS.UU. 6 aprile 2023, n.
9479.
Per quanto in questa sede rileva, la citata sentenza delle Sezioni Unite è finalizzata a dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, come recepiti dall'ordinamento interno, e dalle sentenze interpretative rese dalla
CGUE il 17 maggio 2022, con specifico riferimento all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato opposto e non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole negoziali rilevanti in relazione al credito ingiunto.
Più specificamente, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite menzionata, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente profili di abusività di dette clausole secondo la tutela consumeristica, nei limiti in cui dette clausole rilevano ai fini della pronuncia monitoria, essendo inammissibile la deduzione di censure ulteriori ed estranee a tale ambito. Invero, l'omessa espressa valutazione, in fase monitoria, circa la qualità di consumatore del debitore ingiunto e circa il rispetto dei suoi diritti, tenuto conto della pregnanza della tutela che l'ordinamento riconosce al consumatore (in quanto contraente negoziale comparativamente debole rispetto al professionista), costituisce ipotesi riconducibile a “caso fortuito o forza maggiore” che consente, previa assegnazione di apposito termine da parte del giudice dell'esecuzione, la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., affinché si esplichi la cognizione piena sugli eventuali profili di vessatorietà del contratto sotteso all'ingiunzione di pagamento, emessa in assenza di contraddittorio.
Resta inteso, per quanto in questa sede di maggior interesse, che, attraverso l'opposizione tardiva, il consumatore può “far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione” (Cass., n. 9479/2023, pag. 29).
Poste queste considerazioni, l'opposizione può essere esaminata limitatamente ai motivi di nullità delle clausole della fideiussione nn. 6 e 7, rispettivamente di deroga all'art. 1957 c.c. e di pagamento
Pag. 8 di 13 a semplice richiesta scritta, essendo le uniche pertinenti ai fini del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
Al contrario, le ulteriori due clausole tacciate di nullità (nn. 2 e 8, c.d. di reviviscenza e di sopravvivenza) sono rimaste irrilevanti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo: infatti,
l'ingiunzione – relativa al saldo negativo di un conto corrente e all'omesso rimborso di taluni ratei di mutuo – non sottende né una richiesta di pagamento al fideiussore a seguito di restituzione, da parte della banca, di somme (ipotesi astrattamente riconducibile alla clausola n. 2) né alcuna dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite (ipotesi astrattamente riconducibile alla clausola n. 8).
7.1. Così delimitato l'accertamento qui consentito, viene allora all'esame innanzitutto la questione di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per vessatorietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del consumo.
Il motivo di opposizione è fondato.
La clausola, di cui all'art. 6 della fideiussione, è del seguente tenore: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 c.c., che si intende derogato” (v. doc. 2 opposizione).
Ebbene, costituisce recente approdo della giurisprudenza di legittimità, condiviso in questa sede, che sussiste potenziale vessatorietà - ai fini della tutela consumeristica - della suddetta clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., secondo un accertamento da compiersi sulla base del complessivo tenore negoziale (cfr. Cass., 28 settembre 2023, n. 27558, richiamata in motivazione ancor più di recente da Cass., 30 maggio 2025, n. 14537).
All'esito dell'esame della fideiussione oggetto di causa, la clausola in esame si appalesa in concreto come vessatoria, in quanto, lasciando esposto il fideiussore alle possibili richieste di pagamento del creditore per il termine ordinario di prescrizione decennale – anziché per il ben più stringente termine, semestrale o bimestrale, di cui all'art. 1957 c.c. – determina un significativo aggravio della posizione debitoria del fideiussore, non controbilanciata da alcuna altra clausola negoziale a questi favorevole.
E infatti, il fideiussore: rimane obbligato sino alla totale estinzione del credito della banca verso il debitore, è tenuto a corrispondere alla banca tutto quanto dovuto dal debitore principale (art. 1), anche qualora la banca debba restituire il percepito (art. 2) o risulti invalida l'obbligazione garantita (art. 8), nonché a rispondere di ogni obbligazione successivamente sorta in dipendenza dei rapporti esistenti al momento dell'eventuale recesso (art. 4); decade dal beneficio del termine per estensione, qualora altrettanto si verifichi in danno del debitore principale (art. 7); incontra limitazioni, sia pure parziali e circoscritte, alla facoltà di opporre eccezioni, specie in relazione al momento in cui la banca recede
Pag. 9 di 13 dai rapporti con il garantito (art. 9); è responsabile in solido e per l'intero anche in ipotesi di esistenza di ulteriori fideiussioni e a prescindere dalle vicende di esse (art. 10).
Sotto un distinto profilo, va rilevato che, ai sensi del medesimo art. 6 della fideiussione, i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.
Ora, questo giudice non ignora il costante orientamento di legittimità secondo cui, a fronte di siffatta pattuizione, si ha un ulteriore profilo di deroga all'art. 1957 c.c., che invece collega l'estinzione della garanzia alla scadenza dell'obbligazione principale: si è affermato in giurisprudenza, invero, che l'art. 1957 c.c. non si applica e pertanto la decadenza dal medesimo prevista non opera ove le parti abbiano correlato l'estinzione dell'obbligazione all'integrale adempimento del debito garantito anziché, come previsto dalla disposizione codicistica, dalla scadenza dell'obbligazione (Cass., 29 gennaio 2024, n.
2607; Cass., 13 agosto 2015, n. 16836; Cass., 13 aprile 2007, n. 8839; conforme Cass., 27 novembre
2002, n. 16758).
Tuttavia, ad avviso del Tribunale anche questa pattuizione appare vessatoria ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t) e 36 cod. cons. per le medesime ragioni poc'anzi illustrate, in quanto anch'essa, come quella sopra esaminata, giunge ad aggravare la posizione debitoria del fideiussore in deroga agli stringenti termini imposti al creditore per l'esercizio del proprio diritto dall'art. 1957 c.c..
Peraltro, non rileva ai presenti fini che l'art. 1957 c.c. sia tradizionalmente inteso come disposizione derogabile, in quanto avente ad oggetto diritti disponibili, e che la sua deroga non venga intesa come vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Nella prospettiva del codice civile, ciò che il legislatore ha ritenuto sufficiente è la specifica conoscenza della clausola, comprovata dalla specifica sottoscrizione, da parte del contraente che non l'abbia predisposta. Tuttavia, ciò non è sufficiente nell'ottica della tutela del consumatore: in tale seconda concezione, occorre considerare la necessità di neutralizzare l'asimmetria di posizione contrattuale esistente tra contraente professionista e contraente consumatore, quest'ultimo ritenuto debole e come tale meritevole di tutela rafforzata.
Dunque, al fine di superare la presunzione di vessatorietà prevista dalla disciplina consumeristica occorre la prova della trattativa individuale sulla clausola vessatoria, richiesta dall'art. 34 cod. cons.
(sulla non sovrapponibilità delle tutele di cui agli artt. 1341 c.c. e 34 cod. cons., cfr. Cass., 28 aprile
2020, n. 8268, in motivazione).
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposta non ha fornito la suddetta prova che la clausola in questione, pur inserita in modulo unilateralmente predisposto dalla banca, sia stata oggetto di negoziazione individuale con il consumatore.
Pertanto, l'eccezione è fondata e l'intera pattuizione di cui all'art. 6 della fideiussione oggetto di giudizio va ritenuta nulla per vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 cod. cons., in
Pag. 10 di 13 quanto volte a limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni (quale è quella di decadenza) al professionista.
7.2. Così riconosciuta l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. per ciò che concerne il termine entro cui il creditore deve proporre le proprie “istanze”, occorre valutare la vessatorietà consumeristica dell'ulteriore clausola oggetto di opposizione, la n. 7 del modulo fideiussorio sottoscritto dall'opponente, clausola che, al primo periodo, dispone come segue:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
La clausola appare rilevante ai fini del credito azionato in monitorio, poiché, secondo l'orientamento già condiviso da questo Tribunale e recentemente confermato anche in sede di legittimità, a fronte di siffatta pattuizione negoziale la mera diffida stragiudiziale di pagamento sarebbe astrattamente idonea e sufficiente a evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., anche in relazione a negozio tipico fideiussorio (così App. Milano, 24 gennaio 2023, n. 220; conforme Trib. Milano, 14 giugno 2023, n.
4965; v. Cass., 13 gennaio 2025, n. 835, pronunciata specificamente in relazione a fideiussione solidale).
Ebbene, questo giudice intende dare seguito all'orientamento, diffuso nella giurisprudenza di merito, che afferma la vessatorietà della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta (cfr. in termini, tra le pronunce più recenti, Trib. Ferrara, 10 giugno 2025, n. 580; Trib. Genova, 11 aprile 2025, n. 1005;
Trib. Varese, 30 dicembre 2024, n. 1105; Trib. Monza, 22 luglio 2024, n. 2055; Trib. Torino, 14 marzo 2024, ordinanza N.R.G. 20564-1/2023).
Infatti, la clausola in parola subordina la facoltà del fideiussore consumatore di sollevare eccezioni all'esecuzione della prestazione di garanzia, configurando una fattispecie in cui il consumatore è tenuto all'immediato adempimento, intimato stragiudizialmente, della propria obbligazione di pagamento in favore del creditore e, soltanto all'esito, diventa legittimato alla proposizione di tutte le eccezioni consentite (secondo il meccanismo di una clausola c.d. solve et repete). In tal modo, dunque, viene introdotta una limitazione alla facoltà del consumatore di opporre eccezioni, ritenuta dal legislatore presuntivamente vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), Cod. cons..
Si prospetta, in altri termini, una limitazione temporale della proponibilità delle eccezioni squilibrata in danno del consumatore: in particolare, in assenza della clausola “a semplice richiesta” il fideiussore consumatore, secondo la corrente interpretazione dell'art. 1957 c.c., si troverebbe ad essere convenuto in giudizio dal creditore, a proporre in quella sede, senza alcuna limitazione, le proprie eccezioni e, soltanto all'esito del pieno contraddittorio tra le parti e del vaglio giurisdizionale, a dover corrispondere quanto dovuto in virtù della fideiussione;
al contrario, con la clausola oggetto di scrutinio, il pagamento da parte del fideiussore diviene immediatamente dovuto per effetto della sola
Pag. 11 di 13 richiesta stragiudiziale del creditore, a prescindere da ogni accertamento sull'effettiva spettanza delle somme da parte di un giudice terzo e imparziale.
Occorre considerare, inoltre, che, a mente dell'art. 34 cod. cons., la vessatorietà di una clausola è valutata facendo riferimento, tra l'altro, alle altre clausole del contratto medesimo. In tale prospettiva, si è detto poc'anzi che l'intero impianto negoziale è finalizzato alla maggior (e, invero, esclusiva) tutela della posizione del creditore, sicché la clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta rappresenta un ulteriore elemento attraverso il quale la banca creditrice si assicura la celere e completa ricezione delle somme pertinenti all'obbligazione garantita, posticipando le eventuali eccezioni del fideiussore ad un momento successivo alla soddisfazione del proprio credito.
Valgono, infine, anche ai presenti fini le considerazioni esposte al precedente paragrafo in relazione all'irrilevanza della specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e alla necessità di prova, tuttavia insussistente, circa la trattativa individuale sulla clausola, a mente dell'art. 34 Cod. cons..
Pertanto, anche la clausola di pagamento a semplice richiesta va ritenuta nulla ai sensi dell'art. 36
Cod. cons., in quanto limitativa della facoltà del consumatore di proporre eccezioni a mente dell'art. 33, comma 2, lett. t), Cod. cons..
7.3. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, va, dunque, accolta l'eccezione di decadenza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 1957 c.c., disposizione pienamente applicabile al caso di specie in ragione della nullità delle clausole sopra dichiarata.
Per quanto più specificamente concerne l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza del concetto di
“istanza” di cui all'art. 1957 c.c., si è osservato che la disposizione e la decadenza da essa prevista
“tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)” (Cass., 29 gennaio 2016, n. 1724; conforme Cass., 18 maggio 2001, n. 6823).
Resta, pertanto, escluso che costituisca valida “istanza” ai fini che qui interessano la spedizione di un semplice atto stragiudiziale o, esemplificativamente, la proposizione di una denuncia-querela in sede penale o di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass., 20 aprile 2004, n. 7502; Cass.,
7 aprile 1999, n. 3355; Cass., 14 gennaio 1997, n. 283; Cass., 16 giugno 1981, n. 3901).
Infine, è bene precisare che la decadenza imposta dall'art. 1957 c.c. opera a prescindere dal motivo per cui il creditore non abbia coltivato le proprie istanze nel termine di legge, essendo a ciò sufficiente
Pag. 12 di 13 il mero e oggettivo decorso del termine semestrale (o bimestrale, ove ne ricorrano i presupposti)
(Cass., 23 dicembre 2004, n. 23967).
Quanto al caso di specie, la scadenza delle obbligazioni garantite (e, dunque, il dies a quo fini dell'art. 1957 c.c.) va individuata al 14 febbraio 2020, data incontestata e documentata della risoluzione del contratto di finanziamento e del recesso unilaterale dal contratto di conto corrente (doc. 3 opposta).
Ciò posto, è pacifico che l'odierna opposta non ha promosso alcuna azione giudiziale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (né lo ha fatto la banca cedente il credito), sicché, in accoglimento dell'eccezione di parte opponente, l'opponente va dichiarata decaduta dall'azione nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 1957 c.c..
8. Alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato, limitatamente alla odierna opponente Parte_1
9. Le spese seguono la soccombenza;
i compensi professionali di avvocato sono liquidati equitativamente in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda (euro 264.628,66) e alle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in applicazione del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 6049/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) accoglie l'opposizione promossa da contro e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1301/2022 limitatamente alla parte ingiunta
Parte_1
3) condanna e per essa alla refusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 634,00 per esborsi ed euro Parte_1
13.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 18 dicembre 2025
Il Giudice
AN MA
(atto sottoscritto digitalmente)
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