Ordinanza cautelare 17 ottobre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2025, n. 23562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23562 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10119/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10119 del 2022, proposto da
Asso-Consum Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Olivieri e Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ET TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Mosconi, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assoutenti Ets Asp e Casa del Consumatore Asp, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. 385 del 9 giugno 2022, con il quale il Direttore della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, ha disposto la sospensione della ricorrente associazione dall’ “elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di ET TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. NI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto notificato il 7.9.2022 e depositato il 9.9.2022 l’associazione Asso-Consum ha esposto:
-) essa è una associazione costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva, di attività di interesse generale per i cittadini nella loro qualità di utenti, consumatori e risparmiatori;
-) nel mese di dicembre 2021 taluni delegati regionali, rappresentanti complessivamente un numero di voti superiore al 40% degli associati, hanno chiesto l’immediata convocazione dell’assemblea nazionale straordinaria ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Ente, sia per sostituire gli organi sociali mancanti sia per deliberare la decadenza degli organi sociali in carica e procedere contestualmente eleggere quelli nuovi;
-) con avviso del 24.12.2021 il Vicepresidente vicario di AssoConsum - preso atto della provenienza della provenienza della richiesta da un numero di delegati regionali rappresentanti oltre il 40% dei soci e nell’inerzia del Presidente dott. ET TO, convocava l’assemblea per il 5.1.2022 in 1° convocazione e per l’8.1.2022 in seconda convocazione;
-) nella seduta dell’8.1.2022 - alla quale ha partecipato anche il dott. TO - la dott.ssa RI IR è stata eletta quale nuovo Presidente di Asso-Consum, in sostituzione del primo, dichiarato decaduto e il relativo verbale è stato comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico. alla segreteria del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, alla Camera di Commercio di Roma ed all’Agenzia delle Entrate;
-) in data 10.3.2022 la resistente amministrazione ha chiesto alla ricorrente, nonché alla dott.ssa RI IR ad al dott. ET TO in proprio “ chiarimenti urgenti […] in ordine alla rappresentanza legale ” dell’Associazione, in quanto, essendo pervenuti due verbali di assemblea straordinaria, dai quali sarebbe emersa “ la discordanza dei documenti relativi alla carica di Presidente dell’Associazione Asso-Consum ”, ossia, oltre al verbale dell’8.1.2022, il verbale di assemblea straordinaria del 15.1.2022, nel corso della quale il dott. TO, n.q. di Presidente dell’Associazione ancorché decaduto - ha “ provveduto a nominare i componenti degli organi direttivi le cui cariche si erano rese vacanti per dimissioni ”;
-) nel prescritto termine la dott.ssa IR, n.q. di Presidente, ha presentato i chiarimenti specificando che il dott. ET TO era stato dichiarato decaduto dalla carica di Presidente nella seduta dell’8.1.2022 e dunque non avrebbe potuto presiedere l’assemblea del 15.1.2022 ed ha rappresentato che il medesimo dott. TO aveva riconosciuto la legittimità della elezione del nuovo Presidente dell’Associazione per avervi partecipato e non averla impugnata ai sensi dell’art. 23 c.c.; inoltre, la rilevata discordanza dei documenti relativi alla carica di Presidente non era imputabile alla mala gestio dell’Ente ma alla condotta personale del dott. TO e di un numero esiguo di altri associati, immotivatamente volta a paralizzare l’attività dell’associazione; in ogni caso, nessuna confusione era riscontrabile quanto alla titolarità della carica presidenziale, sia perché i domini delle e-mail e delle p.e.c. dell’associazione, così come pure il dominio del sito internet della stessa Asso-Consum, erano nel possesso esclusivo della dott.ssa IR e la stessa risultava essere il Presidente dell’Associazione presso la Camera di Commercio, presso l’Agenzia delle Entrate e anche presso i competenti uffici del MISE;
-) ciò nonostante, con atto prot. n. 164225 del 10.5.2022 il Ministero Resistente ha comunicato, agli stessi destinatari della precedente comunicazione, l’avvio del procedimento di sospensione o cancellazione di Asso-Consum dall’elenco di cui all’art. 137 del D.Lgs. n. 206/2005;
-) la dott.ssa IR ha trasmesso deduzioni e documentazione ribadito quanto già esposto ed evidenziando vizi che inficerebbero la convocazione e, conseguentemente, la validità deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria del 15.1.2022, peraltro accertati dal Tribunale di Roma, il quale, con ordinanza dell’8.6.2022 giugno 2022 (rep. n. 11456 del 9 giugno 2022), ha sospeso l’efficacia della citata delibera del 15.1.2022 ai sensi dell’art. 23 c.c.;
-) nonostante la suddetta sospensione giudiziale, con decreto prot. n. 385 del 9.6.2022 il Ministero ha sospeso l’iscrizione della ricorrente dall’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo);
-) sono rimaste infruttuose iniziative della ricorrente per ottenere l’annullamento e/o la revoca in autotutela di tale decreto, nelle quali veniva rappresentata la mancata valutazione di taluni fatti in sede istruttoria, con particolare riferimento all’ordinanza cautelare dell’8.6.2022, che, secondo il Ministero, non arrecherebbe motivi di novità utili a superare le criticità dedotte nel gravato provvedimento direttoriale.
1.1- Tanto premesso in fatto, avverso gli epigrafati atti –ossia il primigenio decreto e l’atto di conferma propria – vengono dedotti i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 c.c.; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 6, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260; violazione e/o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti ed erroneità della motivazione.
Viene dedotta carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, stante che:
-) non sussisterebbe alcuna incertezza in ordine al soggetto titolare della legale rappresentanza della Ricorrente Associazione, essendo valida ed efficace la delibera assembleare dell’8.1.2022, di nomina della dott.ssa IR, al contrario della delibera dell’assemblea straordinaria del 15.1.2022, impugnata dinanzi al Tribunale ordinario di Roma (con ricorso n.R.G. 23683/2022) sospesa con la precitata ordinanza n. 11456/2022 dell’8.6.2022;
-) in secondo luogo, con la delibera dell’8.1.2022 il dott. TO era stato dichiarato decaduto dalla carica di Presidente e sostituito dalla dott.ssa IR, sicché non poteva legittimamente presiedere l’assemblea del successivo 15.1.2022;
-) ancora, il Ministero avrebbe dovuto valutare che dalle interrogazioni svolte presso la Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia delle Entrate, risulta che il Presidente dell’associazione ricorrente è la dott.ssa RI IR ed anche il marchio/logo dell’Associazione è attualmente registrato, presso il MISE, sotto il nome della medesima, la quale è la sola a detenere i dominii e le credenziali di accesso delle e-mail e delle p.e.c. dell’Associazione, così come pure il dominio del sito internet della stessa associazione, tanto che il dott. TO ha dovuto crearne delle nuove, come documentato dal verbale di assemblea del 15.1.2022.
2) Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 c.c.; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 6, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sotto un diverso profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione.
Viene dedotta carenza di istruttoria ed assenza della motivazione.
Il resistente Ministero non avrebbe considerato che la dott.ssa RI IR è stata eletta Presidente dell’Associazione con delibera dell’8 gennaio 2022, valida ed efficace, risulta essere il Presidente e legale rappresentante di Asso-Consum, sia presso la stessa Associazione, che presso la Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia delle Entrate, risulta essere il soggetto sotto il cui nome è registrato il marchio/logo dell’Associazione; - è la sola a detenere i dominii e le credenziali di accesso delle e-mail e delle p.e.c. ed il dominio del sito internet di Asso-Consum. Su tali aspetti nulla è stato evidenziato in sede provvedimentale, nonostante siano state evidenziate in sede istruttoria.
3) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, del Codice civile; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza illogicità ed irragionevolezza manifeste, nonché per erroneità della motivazione.
Viene dedotta illogicità del gravato provvedimento, avendo la ricorrente dimostrato di aver già recuperato il requisito asseritamente perduto, a seguito dell’ordinanza cautelare dell’8.6.2022, che ha sospeso la delibera assembleare del 15.1.2022, dirimendo ogni incertezza su chi rivesta attualmente la carica di presidente del sodalizio.
Ad opinare diversamente, a mente di parte ricorrente, si dovrebbe ammettere che questa, onde dimostrare di aver recuperato il requisito asseritamente perduto, debba necessariamente attendere la definizione, anche nel merito, del giudizio pendente presso il Tribunale di Roma n.R.G. 23683/2022 ad oggetto l’annullamento della citata delibera del 15.1.2022, circostanza ritenuta paradossale ed illogica, sia perché si priverebbe di efficacia l’ordinanza cautelare sia perché i tempi di definizione del giudizio, la cui prosecuzione è fissata al 5.3.2024, sono inompatibili con celere la tempistica necessaria per evitare la cancellazione definitiva.
4) Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 6, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, del Codice civile; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione, sotto un ulteriore profilo
Viene contestata la legittimità dell’atto confermativo, adottato dal Ministero a seguito di istanza di annullamento in autotutela, non avendo adeguatamente il Ministero resistente valutato, nonostante l’autonoma istruttoria, l’ordinanza n. 11456/2022 dell’8.6.2022, così nei fatti privando di reale efficacia detto provvedimento giurisdizionale.
5) Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 6, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, del Codice civile; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sotto un ulteriore profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione, sotto un ulteriore profilo.
Viene dedotta illegittimità del decreto dirigenziale gravato in quanto risulterebbero solo ipotetiche e prognostiche, in assenza di adeguata dimostrazione, le conclusioni per cui la “ situazione di incertezza e criticità ” sulla carica di Presidente di Assocum sarebbe idonea a “ generare non poche perplessità e dubbi sulla effettiva rappresentatività interna dell’Associazione stessa, nonché sulla legittima titolarità delle cariche nei rapporti con l’esterno rischia di generare una perdita di credibilità dell’intero sistema delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritti nell’elenco unico nazionale di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo ”, difettando altresì l’attualità dell’interesse pubblico che l’Amministrazione Resistente ha dichiarato di voler perseguire.
5) [rectius 6] Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione.
Viene dedotta illegittimità in quanto, nel caso in esame, non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi tassativamente prescritte dall’art. 7, del D.M. n. 260/2012 e, in ogni caso, non è stata neppure indicata a quale delle molteplici fattispecie previste dal suddetto art. 7 dovrebbe essere ascritta la “carenza lieve” imputabile alla ricorrente Associazione.
6) [rectius 7] Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, comma 2, lett. f), e 6, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione.
Viene dedotta violazione dell’art. 3, comma 2, lettera f) del D.M. 21 dicembre 2012, n, 260, nella parte in cui prevede la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell’Associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, al fine dell’iscrizione o del mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco” de quo.
Rileva l’associazione ricorrente che, considerato che il Ministero aveva disposto la sua sospensione dall’elenco delle associazione rappresentative a livello nazionale con atto del 9.9.2022 non si possa imputare alla ricorrente alcuna condotta omissiva essendo la stessa già sospesa dall’iscrizione e impossibilitata a presentare la prescritta autodichiarazione.
Peraltro, la dott.ssa IR ha trasmesso numerose comunicazioni al Ministero, chiedendo se fosse lei tenuta ad autodichiarare il perdurante possesso dei requisiti prescritti dal Codice del Consumo, prive di riscontro.
7) [rectius 8] Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 2006; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 6, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sotto un ulteriore profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione, sotto un ulteriore profilo.
La ricorrente, richiamando la comunicazione di avvio del procedimento ove, tra le cause di sospensione, indicava anche il venir meno della “ ordinata successione delle assemblee elettive ”, censura specificatamente anche tale aspetto della motivazione per gli stessi vizi denunciati con i precedenti motivi di diritto.
2- In data 13.9.2022 si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico per resistere al ricorso.
3- In data 11.10.2022 si è costituito TO ET per resistere al ricorso.
4- Alla camera di consiglio del 12.10.2022, con ordinanza n. 6405 depositata il 17.10.2022 è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- In vista della trattazione del merito, il 22.7.2025 il Ministero resistente ha depositato memoria.
6- In data 10.9.2025 il controinteressato TO ET ha depositato memoria e documenti.
7- All’udienza di smaltimento del 10.10.2025 la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
8- Il Collegio –pur nutrendo dubbi della procedibilità del ricorso alla luce della sopravvenienza costituita dall’adozione del decreto direttoriale del 12.6.2023 con il quale è stata disposta la cancellazione definitiva della ricorrente dall'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, circostanza peraltro oggetto di rilievo officioso ex art. 73 comma 3 c.p.a. in sede di discussione– in virtù del principio della c.d. ragion più liquida ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella sommarietà della fase cautelare e, per l’effetto, dichiarare il ricorso infondato.
9- Il provvedimento impugnato:
-) richiama le comunicazioni del 13.1.2022 della dott.ssa RI IR e successivo 17.1.2022 del dott. ET TO con le quali sono state rese note, mediante la trasmissione di informazioni e verbali, gli esiti di due diverse assemblee straordinarie, in data 8 gennaio 2022 e 15 gennaio 2022, da cui risulterebbero in carica contemporaneamente due diversi Presidenti di Asso-Consum, con relative reciproche contestazioni della validità della carica stessa;
-) richiama la nota del 10.03.2022 con la quale sono stati richiesti urgenti chiarimenti sulla titolarità della carica di rappresentante legale dell’associazione;
-) osserva che alla predetta nota ministeriale del 10 marzo u.s. non è stato fornito un riscontro idoneo a superare le criticità evidenziate, in quanto: [i] sono pervenute due comunicazioni separate, una a firma della dott.ssa RI IR (prot. n. 0076770 del 24.03.2022) e l’altra del dott. ET TO (prot. n. 0076771 del 24.03.2022), attraverso le quali ciascuno continua a riferire a se stesso la titolarità della carica e a contestare la validità costitutiva dell’assemblea straordinaria dell’8 gennaio (il TO) e del 15 gennaio (la IR), invocando a sostegno le disposizioni statutarie; [ii] non è pervenuta ulteriore documentazione atta a chiarire definitivamente ed inequivocabilmente la circostanza controversa;
-) osserva che, a seguito di avvio del procedimento, le due nuove comunicazioni, una da parte della dott.ssa RI IR del 20.05.2022 (prot. n. 0176849 del 23.05.2022) e l’altra da parte del dott. ET TO del 21.05.2022 (prot. n. 0176885 del 23.05.2022) con cui sono state trasmesse le ulteriori osservazioni e integrazioni, le quali tuttavia, pur manifestando l’intendimento di recuperare il requisito perduto, non permettono ad oggi di risolvere la situazione di incertezza giuridica, oltre che fattuale, in ordine al soggetto cui possa legittimamente riferirsi la carica di rappresentante legale dell’Associazione;
-) osserva altresì che detta evidente situazione di incertezza e criticità, oltre a generare non poche perplessità e dubbi sulla effettiva rappresentatività interna all’Associazione stessa nonché sulla legittima titolarità delle cariche nei rapporti con l’esterno, rischia di generare una perdita di credibilità dell’intero sistema delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco unico nazionale di cui all’art. 137 del Codice del consumo e di determinare una perdita di valore di tale fondamentale strumento di tutela dei consumatori;
-) richiama l’articolo 7 del D.M. 21.12.2012, n. 260, il quale conferisce alla Direzione Generale il potere di sospensione o cancellazione dall’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo, in caso di accertamento della mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dall’art. 3 del citato Decreto;
-) riscontra la carenza o perdita del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lettera f) del precitato D.M. nella parte in cui prevede la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell’Associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, al fine dell’iscrizione o del mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005;
-) dispone la sospensione dall'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per le motivazioni indicate in sede di avvio del procedimento di sospensione o cancellazione.
10- Tanto premesso, ai sensi dell’art. 137 d.lgs. n. 206 del 2005, unitamente alle disposizioni attuative adottate con D.M. 21.12.2012 n. 260, l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale è subordinata al possesso – e al mantenimento nel tempo – di una serie di requisiti, puntualmente elencati al comma 2 del medesimo art. 137 e specificati agli artt. 3 e 6 del cennato regolamento ministeriale.
In particolare, le associazioni iscritte devono fornire nel tempo la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell’associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, nonché dimostrare l’ordinato assetto organizzativo a base democratica mediante verbali delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell’associazione da cui discende la necessità, per la vita organizzativa, che gli atti resi dal legale rappresentante non rechino situazioni conflittuali o di incertezza operativa nei rapporti con l’Amministrazione, tali da incidere sugli assetti organizzativi interni dell’associazione e/o sui rapporti in corso con il Ministero. Al contempo, anche sotto il profilo organizzativo e della tenuta della documentazione, le associazioni devono dimostrare e garantire negli anni l’ordinata tenuta ed ubicazione dei principali atti della vita sociale.
L’art. 6 del D.M. n. 260 del 2012 prevede altresì che ai fini dell'aggiornamento di cui all'art. 5, entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell'elenco facciano pervenire all’amministrazione, tra l’altro, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e
sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante dell'associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell'elenco, con evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' di tutte le variazioni intervenute, e corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in tali atti.
Ancora l’art. 7, comma 1, del D.M. n. 260/2012 prevede che l’accertamento da parte della Direzione generale della mancanza dei requisiti dichiarati, fatte salve le eventuali sanzioni penali per falsa dichiarazione, o della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell’associazione dall’elenco. Nel caso di carenze lievi, se l’associazione manifesta in modo concreto l’intendimento di recuperare i requisiti perduti, la Direzione generale adotta in alternativa un provvedimento di sospensione dell’iscrizione e lo revoca non appena tali requisiti sono recuperati.
11- Nella fattispecie controversa, risulta palese che la situazione ingeneratasi, nella quale due distinti soggetti affermino entrambi nel contempo di rivestire la medesima carica negando la legittimazione dell’altro e producendo allegazioni e documentazioni sovrapponibili -da parte della dott.ssa IR, visura del 29.3.2022 presso la Camera di Commercio di Roma da cui essa risulta rappresentante legale dell’associazione ricorrente, domanda all’Agenzia delle Entrate del 14.1.2022 di variazione della partita IVA dell’associazione e da cui la stessa risulta rappresentante legale, viceversa da parte del dott. TO attestazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25.2.2022 ove si attesta che l’associazione ricorrente risulta iscritta nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e che dagli atti detenuti dal citato Ministero risulta il medesimo dott. TO rappresentante legale della stessa, visura del 23.03.2022 presso l’Agenzia delle Entrate ove risulta lo stesso rappresentante legale, visura del 23.03.2022 presso la Camera di Commercio di Roma dalla quale il medesimo risulta rappresentante legale (rispettivamente all. 002 e 003 alla produzione del Ministero del 6.10.2022)- a prescindere dall’effettiva valenza giuridica, integrano all’evidenza i presupposti di quella situazione di effettiva incertezza circa il soggetto che effettivamente ricopre la carica di presidente del sodalizio che giustifica l’adozione del provvedimento impugnato.
12- D’altronde, non può negarsi che la sussistenza di dubbi in ordine alla reale individuazione delle persone fisiche che ricoprono un ruolo apicale nell’ambito di un’associazione di consumatori possa ripercuotersi sulla credibilità del sistema predisposto dal legislatore per la tutela dei consumatori quali “parti deboli” di rapporti contrattuali, anche in virtù di possibili conflitti di interesse (certamente non prevenibili nel caso in cui non si abbia concreta contezza di chi effettivamente ricopra la carica apicale nell’ambito associativo), di modo che non può disconoscersi la sussistenza di un interesse pubblico a prevenire il formarsi di tali situazioni di incertezza adottando gli opportuni provvedimenti idonei a far sì che tali criticità possano consentire, anche solo temporaneamente fino alla risoluzione delle stesse, l’iscrizione delle associazioni interessate nell’apposito elenco. D’altronde, si soggiunge per completezza, anche la possibilità di accesso di tali entità a finanziamenti o comunque ad erogazioni pubbliche (v. ad esempio, decreto direttoriale 23.11.2021 e decreto ministeriale 6.5.2022, all. 004 e 005 alla produzione della ricorrente del 7.10.2022) giustifica l’interesse pubblico a prevenire ogni “ombra” con riferimento all’assetto strutturale ed organizzativo di tali realtà associative.
13- Peraltro, il provvedimento impugnato non cancella l’associazione in via definitiva dal panorama delle associazioni consumeristiche, ma si limita, in un’ottica di gradualità, a “congelare” temporaneamente la concreta operatività dell’associazione nelle more della possibile risoluzione dei dubbi in ordine all’effettivo soggetto titolare della carica presidenziale e dunque all’effettivo possesso dei requisiti di legge.
14- Quanto, poi, all’ulteriore deduzione della ricorrente –ribadita a più riprese nelle censure- per cui la situazione di incertezza risulterebbe in realtà insussistente o comunque venuta meno avuto riguardo al fatto che la delibera assunta nell’assemblea straordinaria del 15.1.2022, impugnata dinanzi al Tribunale ordinario di Roma (con ricorso n.R.G. 23683/2022) è stata sospesa con la precitata ordinanza n. 11456/2022 dell’8.6.2022, a differenza della delibera assunta in data 8.1.2022, tuttora efficace, deve convenirsi con quanto affermato in sede cautelare, nel senso cioè che detta incertezza non è stata risolta dalla medesima ordinanza, non essendosi pronunciato il Giudice civile sulla rappresentanza legale dell’Associazione interessata.
Più nel dettaglio, infatti, deve osservarsi che la delibera è stata sospesa per ragioni del tutto estranee al thema decidendum dell’odierna controversia mentre con riferimento all’unico, tra i vizi riconducibili lato sensu alla posizione degli organi sociali, ossia al terzo motivo di doglianze, dalla disamina dell’ordinanza emerge che gli organi sociali ivi questionati non comprendano il Presidente dott. ET TO e comunque il Giudice, in sede sommaria, ha ritenuto lo stesso non compiutamente delineato per cui ha rimesso al giudizio di merito la definizione dello stesso con maggior cura.
Detto in altri termini, a prescindere dall’esito della fase di merito, in sede sommaria la questione della posizione del dott. ET TO non è stata affrontata, ragion per cui, essendo stato detto elemento -ritenuto “decisivo”- introdotto dalla ricorrente già in sede procedimentale, non è da censurare l’operato del resistente Ministero che non gli ha dato specifica valenza a fine di rivedere, in sede di autotutela, la propria posizione.
15- Né, si soggiunge per completezza, è ipotizzabile una carenza “lieve”, riferendosi essa a carenza temporanea e parziale di un singolo requisito, quale la temporanea perdita di iscritti in misura tale da determinare una carenza non superiore al 5% rispetto al numero minimo prescritto, casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese, inadempienze parziali nella tenuta dell’elenco degli iscritti limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti ovvero interruzioni o riduzioni dell’attività tali da farne venir meno temporaneamente la continuità- ben distinti dall’ipotesi oggetto dell’odierna controversia.
16- Parimenti non può affermarsi che il Ministero abbia svolto un’istruttoria inadeguata o non considerato le deduzioni pervenute dal momento che in sede provvedimentale il Ministero ha affermato che le due nuove comunicazioni, una da parte della dott.ssa RI IR del 20.05.2022 (prot. n. 0176849 del 23.05.2022) e l’altra da parte del dott. ET TO del 21.05.2022 (prot. n. 0176885 del 23.05.2022) con cui sono state trasmesse le ulteriori osservazioni e integrazioni, pur manifestando l’intendimento di recuperare il requisito perduto, non permettono ad oggi di risolvere la situazione di incertezza giuridica, oltre che fattuale, in ordine al soggetto cui possa legittimamente riferirsi la carica di rappresentante legale dell’Associazione.
17- In conclusione, anche a prescindere dalle sopravvenienze da ultimo evidenziate da parte del Ministero ricorrente e di segno sfavorevole a parte ricorrente (v. memoria del 22.7.2025)- il ricorso va comunque rigettato.
18- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e del dott. TO ET, per essere liquidate come da dispositivo, mentre nulla va disposto quanto alle altre parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alle spese processuali in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e di TO ET, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL TE, Presidente FF
NI IO, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IO | LL TE |
IL SEGRETARIO