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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/3757
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3757/2021 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TASSI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LORI MARA ( ) C.F._2
RICORRENTE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
Controparte_1 CP_1
( ) e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
( ) con avv.ti G. Conti e P. Damini C.F._5
RASORI PIETRO ( ) con l'avv. L. Leoncini Bartoli C.F._6
( ) Controparte_4 C.F._7
RESISTENTE
La Giudice dott.ssa Angela Casalini,
a scioglimento della riserva in precedenza assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- Rilevato che con ricorso ex art. 692, c.p.c., depositato in corso di causa, ha chiesto Parte_1
che il Tribunale di Parma volesse procedere all'audizione a futura memoria dei testi
[...]
nonché essendovi fondato motivo che Controparte_4 Testimone_1 Tes_2
questi possano venire a mancare, in ragione della loro età;
- rilevato che, correttamente instaurato il contraddittorio con le parti, si sono opposti all'accoglimento del ricorso nonché TR SO, mentre e Controparte_1 CP_2 [...]
hanno aderito alla pretesa cautelare;
CP_3
- ritenuto che il ricorso non può trovare accoglimento perché, con riferimento ai sig.ri e Tes_1
difetta il periculum in mora, posto che l'età dei soggetti indicati come testimoni di per sé non Tes_2
comporta il fondato pericolo che questi stiano per venire a mancare, considerato che la ricorrente non allega nemmeno che siano affetti da patologie. Si osserva altresì che i sig.ri e Tes_1 Tes_2
non hanno un'età così avanzata da far temere che non saranno più in vita al momento dell'assunzione della prova, poiché la sig.ra ha 80 anni di età, mentre il sig. 83; Tes_2 Tes_1
Pagina 1 - ritenuto che, con riferimento alla richiesta di procedere con audizione a futura memoria della sig.ra difetta anche il requisito del fumus boni iuris, in quanto ella è parte del Controparte_4
giudizio, cosicché la richiesta di procedere alla sua audizione in qualità di teste sarebbe in ogni caso inammissibile;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese al definitivo.
Parma, 24 marzo 2025
La Giudice
dott. Angela Casalini
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3757/2021 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TASSI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LORI MARA ( ) C.F._2
RICORRENTE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
Controparte_1 CP_1
( ) e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
( ) con avv.ti G. Conti e P. Damini C.F._5
RASORI PIETRO ( ) con l'avv. L. Leoncini Bartoli C.F._6
( ) Controparte_4 C.F._7
RESISTENTE
La Giudice dott.ssa Angela Casalini,
a scioglimento della riserva in precedenza assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- Rilevato che con ricorso ex art. 692, c.p.c., depositato in corso di causa, ha chiesto Parte_1
che il Tribunale di Parma volesse procedere all'audizione a futura memoria dei testi
[...]
nonché essendovi fondato motivo che Controparte_4 Testimone_1 Tes_2
questi possano venire a mancare, in ragione della loro età;
- rilevato che, correttamente instaurato il contraddittorio con le parti, si sono opposti all'accoglimento del ricorso nonché TR SO, mentre e Controparte_1 CP_2 [...]
hanno aderito alla pretesa cautelare;
CP_3
- ritenuto che il ricorso non può trovare accoglimento perché, con riferimento ai sig.ri e Tes_1
difetta il periculum in mora, posto che l'età dei soggetti indicati come testimoni di per sé non Tes_2
comporta il fondato pericolo che questi stiano per venire a mancare, considerato che la ricorrente non allega nemmeno che siano affetti da patologie. Si osserva altresì che i sig.ri e Tes_1 Tes_2
non hanno un'età così avanzata da far temere che non saranno più in vita al momento dell'assunzione della prova, poiché la sig.ra ha 80 anni di età, mentre il sig. 83; Tes_2 Tes_1
Pagina 1 - ritenuto che, con riferimento alla richiesta di procedere con audizione a futura memoria della sig.ra difetta anche il requisito del fumus boni iuris, in quanto ella è parte del Controparte_4
giudizio, cosicché la richiesta di procedere alla sua audizione in qualità di teste sarebbe in ogni caso inammissibile;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese al definitivo.
Parma, 24 marzo 2025
La Giudice
dott. Angela Casalini
Pagina 2