Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 settembre 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 febbraio 2026 |
Commentario • 1
- 1. Servizi e commercio: al via le semplificazioni. Dalla Dia alla SciaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2012
Giurisprudenza • 39
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- 2. Trib. Pistoia, sentenza 02/08/2024, n. 291Provvedimento: N. R.G. 12/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 12/2022 promossa da: (C.F. ) con l'avv. LECCESE ALFONSO (C.F. Parte_1 C.F._1 ) C.F._2 PARTE RICORRENTE contro (C.F./P.IVA ), con l'avv. FALSO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO ) C.F._3 PARTE RESISTENTE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n. 389 2021 00006850 89 000, notificato dall' in data CP_2 6.12.2021, con il quale le veniva intimato il …Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 4972Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA III Sezione Lavoro Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Dr. Francesco Rigato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 al n. 27450, vertente TRA , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Giovanni Marcellitti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, Piazza San Giovanni Bosco n. 5 RICORRENTE CONTRO , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Francesca Controparte_1 Filippone, …Leggi di più...
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- 4. Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 4078Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA - Sezione Lavoro - Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9342/2023 avente ad oggetto accertamento di lavoro subordinato ed impugnazione di licenziamento PROMOSSA DA , nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 , elettivamente domiciliata in Catania, via Benedetto Guzzardi n. 32, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Dario Motta, che la rappresenta e difende, d'intesa con l'avv. Fabrizio Motta, giusta procura in atti telematici RICORRENTE CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 Valverde via …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Principi generali) 1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attivita' professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attivita'. 2. L'esercizio dell'attivita' professionale di acconciatore rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge e' volta ad assicurare l'esercizio dell'attivita', l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attivita' di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 117 della Costituzione , e' il seguente:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
- Il testo dell' art. 41 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 41 (L'iniziativa economica privata e' libera).
- Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». - Art. 2. (Definizione ed esercizio dell'attivita' di acconciatore) 1. L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e' soggetto a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all' articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . 3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 , e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e successive modificazioni. 6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purche' in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 7. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa'.
E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attivita'. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. - Art. 3. (Abilitazione professionale) 1. Per esercitare l'attivita' di acconciatore e' necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata, svolta in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. 5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore ed e' iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'. ((L'impresa puo' indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni.
Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attivita' produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.)) 6. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformita' alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.