Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4410/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4410/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Marcon (VE), Via Enrico Toti, n. 32, int. 7, rappresentata e difesa, dall'Avv. Stefania Scarparo del Foro di Venezia ( , presso il cui studio – sito in Email_1
Scorzè, Via Venezia, n. 31 – è elettivamente domiciliata;
e il sig. , nato a [...] il [...], (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia
Trucillo del Foro di Venezia e Samantha Savoldi del Foro di Venezia
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_2
Galleria Matteotti, n. 9 - è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori
del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 7.11.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data
27.03.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 8.04.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente dalle parti in data 7.11.2024, e Parte_1
- premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale CP_1
unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]) – hanno chiesto al Persona_1
Tribunale la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio minore, secondo quanto da loro indicato nelle conclusioni congiunte,
di seguito riportate:
Per_
“1. il figlio minore resterà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra questi e residenza presso l'abitazione della madre in Marcon;
le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Per_
2. i genitori concordano sin d'ora che da settembre 202 sarà iscritto presso la scuola dell'infanzia pubblica più vicina all'attuale residenza della madre;
3. i genitori stabiliscono che il figlio, fino a quando inizierà a frequentare la scuola dell'infanzia, rimanga residente presso la madre e collocato prevalentemente presso il padre, presso l'abitazione dei nonni paterni, dal lunedì al venerdì, con la più ampia facoltà della madre di frequentarlo e di tenerlo con sé dal venerdì al lunedì mattina, con mantenimento ordinario diretto di ciascun genitore nei periodi di collocamento;
spese straordinarie al 50% con rinvio al Protocollo 2019 del Tribunale di Venezia. Salvo diversi accordi scritti, dall'inizio Per_ della frequentazione della scuola dell'infanzia starà: con il padre per tre fine settimana al mese, due dei quali inizieranno il giovedì pomeriggio quando il padre andrà a prenderlo a scuola o a casa della madre alle ore 18,00 sino al lunedì mattina quando il padre lo accompagnerà a scuola o verrà prelevato dalla madre a casa del padre alle ore 18,00; mentre il terzo fine settimana dal venerdì pomeriggio, quando il padre lo andrà a prendere a scuola o N. 4410/2024 V.G.
andrà a prenderlo dalla madre alle ore 18,00 e sino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o verrà prelevato a cura della madre dalla casa del padre, alle ore
18,00; egli starà con la madre dal lunedì dopo scuola o dalle ore 18,00 con prelievo a cura della madre dalla casa del padre e fino al giovedì con l'accompagnamento a scuola o alle ore
18.00 con prelievo a cura del padre dalla casa della madre che lo terrà con sé anche un weekend al mese;
nella settimana che precede e in quella che segue il fine settimana spettante Per_ alla madre starà con il padre il martedì o altro giorno infrasettimanale libero, dall'uscita da scuola o con prelievo da casa della madre alle ore 9.00 e sino al mattino seguente con accompagnamento a scuola da parte del padre o prelievo da parte della madre alle ore 18.00
Per_ dalla casa del padre;
il prelievo di avverrà, in linea di massima, in via alternata tra i Per_ genitori;
durante le vacanze estiv starà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno la permanenza con l'uno o l'altro genitore nel giorno di
Natale e Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali alternando Pasqua con Pasquetta;
per tutte le altre festività e i ponti (es. vacanze di Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1
Per_ novembre, 8 dicembre ecc. starà un ponte con un genitore e il seguente con l'altro, salvo diversi accordi scritti tra i genitori, in ogni caso dando preferenza all'alternanza. Nei periodi Per_ in cui la madre e il padre godranno di periodi di ferie ulteriori a quelli già regolamentati per un tempo massimo di una settimana, con possibilità di prolungamento previo accordo scritto, potrà stare prevalentemente con il genitore in ferie, il quale avrà cura di avvertire l'altro per iscritto con un congruo preavviso di almeno 15 giorni. Infine, durante i compleanni Per_ dei genitori e dei nonni potrà stare con il rispettivo genitore che avrà cura di andarlo a prendere e riportarlo dal genitore in quel momento responsabile della turnazione e, comunque, entrambi i genitori potranno frequentarlo liberamente secondo le proprie esigenze e previo accordo scritto tra gli stessi;
4. entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto del figlio nei tempi di frequentazione;
ciò significa che ciascuno dei genitori fornirà vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio con sé e coprirà ogni spesa legata alla convivenza, con generale rinvio al
Protocollo Venezia 2019, ad eccezione della deroga concordata per il costo dei buoni pasto della scuola, che verrà divisa al 50% fra i genitori e le spese di vestiario, per cui quando la spesa resterà contenuta nella somma di € 60,00 con un tetto massimo annuale di € 300,00, non N. 4410/2024 V.G.
servirà il previo accordo, oltre dette soglie sarà necessario il previo consenso scritto dell'altro genitore;
5. le spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di istruzione, Per_ mediche, sportive, ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie per come meglio precisate nel protocollo del Tribunale di Venezia, che sottoscritto dalle parti diverrà parte integrante del presente, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
le spese per le quali il protocollo richiamato prevede vi sia il preventivo accordo, laddove concordate,verranno rimborsate mensilmente al genitore che le avrà anticipate previa consegna delle pezze giustificative o nel caso di spese ingenti e urgenti anche immediatamente a semplice richiesta;
sulle spese straordinarie con preventivo accordo, individuate nel Protocollo Venezia 2019, le parti comunicheranno eventuali richieste via mail ed in caso di mancata risposta entro il termine di 10 giorni la spesa s'intenderà approvata;
6. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico al figlio minore;
7. l'assegno unico se spettante, sia suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 50%, come le eventuali altre detrazioni fiscali.”
All'esito dell'udienza del 8.4.2025 – svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. - dinanzi al Giudice Relatore, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e
Per_ sereno del figlio minore con entrambi i genitori.
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
In considerazione della domanda proposta congiuntamente dalle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non N. 4410/2024 V.G.
collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Persona_1
15.06.2022) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9.06.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero