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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1959/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di OV, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1959/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CHIARADIA GIANCARLO .
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BARONE LUCIA DANIELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 6/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 30/7/1977 matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati figli ormai maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa e nel reciproco rispetto. 2) Il signor CP_1
, continuerà ad abitare nella casa coniugale con tutti i mobili che la arredano.
[...]
3) Il signor corrisponderà alla signora la Controparte_1 Parte_2
somma mensile di €. 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di
contributo al suo mantenimento. 4) Le spese del presente giudizio si intendono interamente
e integralmente compensate tra le parti.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. OV , 27 gennaio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di OV, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1959/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CHIARADIA GIANCARLO .
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BARONE LUCIA DANIELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 6/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 30/7/1977 matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati figli ormai maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa e nel reciproco rispetto. 2) Il signor CP_1
, continuerà ad abitare nella casa coniugale con tutti i mobili che la arredano.
[...]
3) Il signor corrisponderà alla signora la Controparte_1 Parte_2
somma mensile di €. 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di
contributo al suo mantenimento. 4) Le spese del presente giudizio si intendono interamente
e integralmente compensate tra le parti.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. OV , 27 gennaio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento