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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2412/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2412/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
TIZIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANCA RITA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“8. Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Sassari, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso,
9. accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà sul bene sub 1;
10. con ordinanza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei R.R. da ogni responsabilità;
11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per parte resistente, come da comparsa di risposta:
pagina 1 di 4 “con il presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore, si costituisce in giudizio il CP_1
quale dichiara che quanto sostenuto da parte ricorrente corrisponde al vero e che pertanto non si oppone alla dichiarazione di usucapione in oggetto.
Si chiede la compensazione delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un terreno sito in Bulzi indicato in Catasto Terreni, al Foglio 19, part. 354.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni;
- che il terreno era suddiviso in quattro porzioni AA, AB, AC e AD;
- di averlo utilizzato principalmente per il pascolo del bestiame, per la coltivazione di graminacee destinate all'alimentazione degli animali nonché per il taglio e la raccolta del fieno;
- di aver provveduto, nel corso del tempo, con animus domini alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, occupandosi personalmente dell'aratura e dello spietramento, realizzando anche una recinzione con muri a secco e con rete metallica;
- che formalmente il bene risultava intestato al convenuto;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto del bene per usucapione.
Con comparsa del 5.3.2024 si costituiva il quale aderiva alla domanda di usucapione CP_1
formulata da parte ricorrente, confermando i fatti e le circostanze di cui all'atto introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 21.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
pagina 2 di 4 Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
Il resistente si è costituito e ha aderito alla domanda di parte ricorrente, confermando le circostanze allegate nell'atto introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale dell'udienza del 17.4.2024) è emerso che Pt_1
possiede e possedeva da oltre 20 anni il terreno oggetto di causa, compiendo attività
[...]
corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste riferiva che il terreno era usato esclusivamente dal ricorrente per il Testimone_1 pascolo delle pecore e per la coltivazione di graminacee: “confermo quanto già detto, c'è solo lui che lo coltiva, ha delle pecore che fa pascolare lì, coltiva graminacee che servono per l'allevamento delle sue pecore;
so che non paga l'affitto a nessuno perché il terreno è suo e me lo ha detto anche lui”.
Riferiva, inoltre, che era stata realizzata una recinzione con rete e muretti a secco e che il terreno era dotato di un cancello d'ingresso, che veniva aperto dal ricorrente: “il terreno è recintato, c'è un cancello di accesso e quando io ci sono andato è stato ad aprirlo;
confermo anche che Parte_1
lo ara, taglia la legna, lo pulisce dalle erbacce e pota gli alberi presenti, vi sono dei mandorli”.
Anche il teste , compaesano del ricorrente, confermava tali circostanze. Testimone_2
Dichiarava di conoscere i luoghi oggetto di causa e di esservi recato varie volte perché Parte_1 gli aveva permesso l'accesso per l'attività di caccia (cfr. “c'è un cancello e mi ha Parte_1
permesso a volte di entrare per cacciare;
il terreno non è molto lontano dal paese, è vicino al campo sportivo (…) è più di vent'anni che lo utilizza, lo ara, lo pulisce, ci pianta grano e anche Parte_1
fave qualche volta, ci fa pascolare le sue pecore;
il terreno è recintato tutto a rete. Ho visto il Pt_1
piazzare la rete per non far uscire le pecore”)
È altresì emerso che si occupa personalmente della gestione e della manutenzione del Parte_1
bene in conformità con la sua destinazione agricola (cfr. teste : “negli anni l'aggiusta anche Tes_2 rattoppandola (…) è vero, ho già risposto il terreno è recintato. Latte ara il terreno e pota gli Pt_1
alberi, vi sono molti mandorli anche antichi, non so se raccoglie le mandorle non lo fa più nessuno.
Taglia anche la legna”).
Entrambi i testimoni riferivano con precisione e dettaglio in merito al godimento continuo e pacifico del bene oggetto di domanda.
pagina 3 di 4 Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Le spese di lite devono essere compensate anche considerata l'adesione delle parti convenute alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nato a [...] il [...], del terreno sito in Bulzi Parte_1 C.F._1
identificato al Catasto Terreni al Foglio 19, part. 354;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2412/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
TIZIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANCA RITA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“8. Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Sassari, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso,
9. accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà sul bene sub 1;
10. con ordinanza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei R.R. da ogni responsabilità;
11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per parte resistente, come da comparsa di risposta:
pagina 1 di 4 “con il presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore, si costituisce in giudizio il CP_1
quale dichiara che quanto sostenuto da parte ricorrente corrisponde al vero e che pertanto non si oppone alla dichiarazione di usucapione in oggetto.
Si chiede la compensazione delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un terreno sito in Bulzi indicato in Catasto Terreni, al Foglio 19, part. 354.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni;
- che il terreno era suddiviso in quattro porzioni AA, AB, AC e AD;
- di averlo utilizzato principalmente per il pascolo del bestiame, per la coltivazione di graminacee destinate all'alimentazione degli animali nonché per il taglio e la raccolta del fieno;
- di aver provveduto, nel corso del tempo, con animus domini alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, occupandosi personalmente dell'aratura e dello spietramento, realizzando anche una recinzione con muri a secco e con rete metallica;
- che formalmente il bene risultava intestato al convenuto;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto del bene per usucapione.
Con comparsa del 5.3.2024 si costituiva il quale aderiva alla domanda di usucapione CP_1
formulata da parte ricorrente, confermando i fatti e le circostanze di cui all'atto introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 21.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
pagina 2 di 4 Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
Il resistente si è costituito e ha aderito alla domanda di parte ricorrente, confermando le circostanze allegate nell'atto introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale dell'udienza del 17.4.2024) è emerso che Pt_1
possiede e possedeva da oltre 20 anni il terreno oggetto di causa, compiendo attività
[...]
corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste riferiva che il terreno era usato esclusivamente dal ricorrente per il Testimone_1 pascolo delle pecore e per la coltivazione di graminacee: “confermo quanto già detto, c'è solo lui che lo coltiva, ha delle pecore che fa pascolare lì, coltiva graminacee che servono per l'allevamento delle sue pecore;
so che non paga l'affitto a nessuno perché il terreno è suo e me lo ha detto anche lui”.
Riferiva, inoltre, che era stata realizzata una recinzione con rete e muretti a secco e che il terreno era dotato di un cancello d'ingresso, che veniva aperto dal ricorrente: “il terreno è recintato, c'è un cancello di accesso e quando io ci sono andato è stato ad aprirlo;
confermo anche che Parte_1
lo ara, taglia la legna, lo pulisce dalle erbacce e pota gli alberi presenti, vi sono dei mandorli”.
Anche il teste , compaesano del ricorrente, confermava tali circostanze. Testimone_2
Dichiarava di conoscere i luoghi oggetto di causa e di esservi recato varie volte perché Parte_1 gli aveva permesso l'accesso per l'attività di caccia (cfr. “c'è un cancello e mi ha Parte_1
permesso a volte di entrare per cacciare;
il terreno non è molto lontano dal paese, è vicino al campo sportivo (…) è più di vent'anni che lo utilizza, lo ara, lo pulisce, ci pianta grano e anche Parte_1
fave qualche volta, ci fa pascolare le sue pecore;
il terreno è recintato tutto a rete. Ho visto il Pt_1
piazzare la rete per non far uscire le pecore”)
È altresì emerso che si occupa personalmente della gestione e della manutenzione del Parte_1
bene in conformità con la sua destinazione agricola (cfr. teste : “negli anni l'aggiusta anche Tes_2 rattoppandola (…) è vero, ho già risposto il terreno è recintato. Latte ara il terreno e pota gli Pt_1
alberi, vi sono molti mandorli anche antichi, non so se raccoglie le mandorle non lo fa più nessuno.
Taglia anche la legna”).
Entrambi i testimoni riferivano con precisione e dettaglio in merito al godimento continuo e pacifico del bene oggetto di domanda.
pagina 3 di 4 Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Le spese di lite devono essere compensate anche considerata l'adesione delle parti convenute alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nato a [...] il [...], del terreno sito in Bulzi Parte_1 C.F._1
identificato al Catasto Terreni al Foglio 19, part. 354;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
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