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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE V CIVILE
SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
in persona della dott.ssa Claudia Spiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.r.g. 69 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
ATTORE - OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Massaro CP_1
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
17.10.2024
MOTIVI della DECISIONE
La causa ha a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4905/2021 con cui il Tribunale di
Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da ingiungeva all'Assessorato CP_1 opponente il pagamento di € 96.073,43, oltre interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2018, pari al saldo in tesi dovuto per la realizzazione dei progetti formativi meglio indicati nel ricorso. L con l'atto Controparte_2 Parte_1
introduttivo del presente giudizio, chiede (con vittoria delle spese di lite) la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo l'erronea quantificazione delle somme dovute, in quanto: 1) il creditore aveva preso a riferimento non le somme effettivamente finanziate, ma l'importo massimo del finanziamento concedibile;
2) non si era tenuto conto dell'esatto importo già corrisposto pari a €
140.118,29 e non quindi a € 139.847,75, come invece illustrato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Secondo l'opponente il credito deve quindi essere rideterminato in €. 82.062,33.
Contesta poi la riconoscibilità degli interessi con la decorrenza indicata in quanto il ritardato pagamento era stato determinato dalla stessa associazione opposta che aveva consegnato la polizza assicurativa richiesta per l'ammissione al finanziamento soltanto nel 2019.
Il creditore in monitorio chiede la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'esatta quantificazione del credito come da nota di revisione emessa a conclusione della fase di rendicontazione;
con riferimento al dedotto ritardo alla consegna della polizza fidejussoria, osserva che soltanto a seguito dell'attività di rendicontazione, svolta con significativo ritardo da parte della p.a., era sorta la relativa obbligazione, e ciò anche in ragione della scadenza temporale della stessa e della conseguente necessità del relativo rinnovo con spese -non rimborsabili- a carico dell'ente.
Domanda infine la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
*****
Va premesso che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Nel caso di specie l'opponente ha svolto contestazioni limitatamente alla quantificazione delle somme dovute all'ente di formazione, indicando l'importo asseritamente dovuto e non svolgendo invece alcuna obiezione in relazione al corretto espletamento dell'attività di formazione oggetto del progetto indicato.
Deve quindi ritenersi non contestato il credito sino all'importo indicato dalla stessa amministrazione.
La prima contestazione relativa al quantum della domanda non è poi risultata fondata.
Dalla documentazione depositata e segnatamente dalla nota di revisione depositata anche dall'opponente risulta che il progetto è stato ammesso al finanziamento in esame per l'importo di € 280.236,58 e non come invece sostenuto dall' per l'importo di € 222.180,00 che, per Parte_1 come si legge dal medesimo atto, si riferisce al diverso progetto riferibile a “Sicilia Sviluppo
Onlus”.
L'importo rendicontato è stato quantificato in € 235.921,18.
Da detta somma va poi detratte quanto già corrisposto, come allegato e comprovato dall'opponente e pari quindi a €. 140.118,29 (cfr. mandato di pagamento in atti), non potendosi invece prendere a riferimento le somme indicate come versate nella nota di revisione. Alla stessa non può infatti riconoscersi valenza negoziale, in quanto costituisce la sintesi dell'attività di computo del credito, ma non anche atto idoneo a esprimere la volontà negoziale dell'Assessorato.
Il credito deve quindi essere rideterminato in € 95.802,89 in luogo della somma di € 96.073,43
(oggetto del decreto ingiuntivo opposto).
Non può infine accogliersi l'ulteriore motivo di opposizione che si riferisce alla decorrenza degli interessi dovuti all'ente creditore.
Ed invero il mancato deposito della convenzione che disciplina il rapporto intercorso tra le parti, pur invocata dall'opponente, non consente di verificare se e in che termini si sia registrato un ritardo nell'adempimento di detto obbligo da parte dell'ente di formazione.
In conclusione il d.i. pur se per un lieve scarto tra quanto dovuto e quanto ingiunto, deve essere revocato, con condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 95.802,89 oltre interessi legali con decorrenza dall'atto di messa in mora del 16.3.2018.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'amministrazione opponente, in ragione della sostanziale coincidenza dell'importo ingiunto con quello accertato all'esito del giudizio e dell'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in
8.433,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese del monitorio pari a €
2.242,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive.
Va invece respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta in quanto la censura svolta dall'Assessorato opponente relativa alla esatta determinazione delle somme già versate, ha trovato conferma e pertanto non può evidentemente affermarsi la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma invocata.
P.Q.M.
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4905/2021 emesso dal Tribunale di Palermo.
CONDANNA l' al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 95.802,89 oltre interessi legali dal CP_1
16.3.2018, oltre le spese di lite del giudizio che si liquidano in 8.433,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese del monitorio pari a € 2.2420,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive.
Palermo, lì 14.3.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Spiga
16getti finanziati
Il creditore convenuto avrebbe dovuto piuttosto produrre i documenti giustificativi delle spese sostenute, sì da consentire a questo Tribunale di compiere la verifica esclusa dall'amministrazione opposta alla luce delle previsioni contenute nella convenzione di finanziamento e nella normativa nazionale di riferimento. In assenza di tale documentazione giustificativa, una ctu risulterebbe del tutto superflua e il Tribunale non può procedere alla verifica dal cui esito positivo discenderebbe la prova del credito. L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo revocato con condanna dell'ente opposto ex art. 91 cpc al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1728/2019 emesso dal Tribunale di Palermo.
CONDANNA al pagamento, in favore del Assessorato opponente, delle spese del giudizio CP_3 nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Palermo, lì 12.12.2022
Il Giudice dott.ssa Claudia Spiga Tribunale Ordinario di Palermo