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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1403 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Scorrano, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), non costituito nel presente giudizio;
CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
***
OGGETTO: “accertamento della qualità di erede”
***
1 CONCLUSIONI
Con note ex art. 189 c.p.c. il difensore di parte attrice – unica parte costituita – ha precisato le conclusioni come segue “Voglia l'On Giudice adito, accertare e dichiarare, per le causali in premesso che nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] ( ) è unico CP_1 C.F._2 erede della defunta ( ) e che ne ha accettato integralmente Persona_1 C.F._3
l'eredità tacitamente avendo fissato la propria residenza proprio presso l''immobile pignorato, avendone il pieno possesso, sito in Monte Urano (FM) Via Gramsci n. 40, con vittoria di spese e competenze di causa, sentenza esecutiva.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 17/10/2024 ha domandato Parte_1 di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da
[...] da parte del figlio . Per_1 CP_1
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che: a)
- in qualità di creditore di - ha promosso dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Fermo l'azione esecutiva immobiliare iscritta al R.G. Es. Imm. N. 138/2018 avente ad oggetto l'immobile (risultante dalle visure catastali nella piena proprietà del debitore) sito a
Monte Urano, Via Gramsci n. 40 piano II - distinto al NCEU foglio 3, particella 486 sub 8, cat. A/3 classe 3; b) nel corso della procedura esecutiva il C.T.U. nominato ha rilevato un difetto di continuità delle trascrizioni, non risultando trascritta l'accettazione da parte di dell'eredità relitta dalla madre “essendo il bene pervenuto per CP_1 Persona_1 successione”; c) sussiste l'interesse del creditore a far accertare l'intervenuta accettazione tacita da parte di dell'eredità relitta dalla madre ai fini della CP_1 Persona_1 prosecuzione dell'azione esecutiva;
d) sussistono i presupposti per accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, essendo nel possesso dei beni ereditari ed CP_1 avendo fissato la propria residenza presso l'immobile pignorato, parte dell'eredità relitta da
Persona_1
2. Nessuno si è costituito per il convenuto , il quale è stato dichiarato CP_1 contumace con decreto ex art. 171 bis c.p.c. - verificata la regolarità della notifica (svolta a
2 mani del destinatario dall'ufficiale giudiziario all'indirizzo di residenza sito a “Monte Urano
Via Gramsci 40”)
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice va accolta.
4. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che lo stesso non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Secondo la giurisprudenza prevalente “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del 11 maggio 2009; conforme Cass.
11478/2021).
In ogni caso, ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità che sia “a qualsiasi titolo” nel possesso dei beni ereditari - indipendentemente dall'accettazione espressa o tacita dell'eredità, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione: “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice” (cfr. art. 485 co. 2 c.c.). Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.p.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità ma può riguardare anche singoli beni, nella consapevolezza della relativa provenienza (cfr. da ultimo Cass.
4456/2019).
L'art. 485 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui il chiamato si trovi già nel possesso dei beni ereditari in quanto contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli stessi, anteriormente alla data di apertura dalla successione;
al riguardo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “sia equivalente la situazione del chiamato all'eredità - nella fattispecie, assieme ad altri, sia pure in ordine successivo - che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della
3 successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario” (cfr. Cass. 5152/2012).
Tale impostazione è confermata anche dall'accezione lata che la giurisprudenza di legittimità dà alla nozione di “possesso” di cui all' art. 485 c.c., ricomprendendovi qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. Cass. civ. n. 6167/2019 secondo cui “è risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 cod. civ., d'essere considerato erede puro e semplice” - cfr. sul punto anche Cass. 11018/2008; Cass.
1590/67).
5. In specie, risulta dagli atti che - chiamato all'eredità della madre CP_1 [...]
– risiede nell'immobile sito a Monte Urano, Via Gramsci n. 40 (al NCEU foglio Per_1
3, particella 486 sub 8) parte dell'eredità relitta da quest'ultima (cfr. CTU svolta in data
20/2/2024 nell'esecuzione immobiliare RG 138/2018 in cui è dato atto “In base a quanto emerso durante il sopralluogo e dall'Ufficio Anagrafe di Monte Urano, l'immobile oggetto di pignoramento sito a Monte Urano in Via Gramsci n. 40, risulta residenza dell'esecutato ”) ed ha CP_1 provveduto alla voltura catastale in proprio favore (cfr. visura catastale storica), oltre ad avere ricevuto a mani presso il predetto immobile l'atto di citazione relativo al presente giudizio.
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata - considerato che, a seguito dell'apertura della successione di (avvenuta il 16/3/2018), Persona_1 CP_1 chiamato all'eredità di in qualità di figlio, pur nel possesso dei beni Persona_1 ereditari, non risulta aver provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di legge - la domanda svolta dall'attore va accolta e va dichiarato erede puro e semplice del CP_1 de cuius Persona_1
6. Quanto alle spese di lite - considerato che nel processo civile la regolamentazione delle spese di lite è retta dal principio di causalità, di cui il principio di soccombenza costituisce applicazione (cfr. Cass. 21823/2021 ed altre conformi) – le stesse vengono poste a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo - applicando i parametri CP_1 minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle
4 attività processuali effettivamente svolte - in favore dell'attore in complessivi euro 2.055,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta a R.G. n.
1403/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
ACCERTA in capo a (C.F. ) la qualità di erede puro e semplice di CP_1 C.F._2
(C.F. ), deceduta in data 16/3/2018; Persona_1 C.F._3
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Fermo, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza;
AN
in via solidale i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi euro 2.055,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1403 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Scorrano, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), non costituito nel presente giudizio;
CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
***
OGGETTO: “accertamento della qualità di erede”
***
1 CONCLUSIONI
Con note ex art. 189 c.p.c. il difensore di parte attrice – unica parte costituita – ha precisato le conclusioni come segue “Voglia l'On Giudice adito, accertare e dichiarare, per le causali in premesso che nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] ( ) è unico CP_1 C.F._2 erede della defunta ( ) e che ne ha accettato integralmente Persona_1 C.F._3
l'eredità tacitamente avendo fissato la propria residenza proprio presso l''immobile pignorato, avendone il pieno possesso, sito in Monte Urano (FM) Via Gramsci n. 40, con vittoria di spese e competenze di causa, sentenza esecutiva.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 17/10/2024 ha domandato Parte_1 di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da
[...] da parte del figlio . Per_1 CP_1
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che: a)
- in qualità di creditore di - ha promosso dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Fermo l'azione esecutiva immobiliare iscritta al R.G. Es. Imm. N. 138/2018 avente ad oggetto l'immobile (risultante dalle visure catastali nella piena proprietà del debitore) sito a
Monte Urano, Via Gramsci n. 40 piano II - distinto al NCEU foglio 3, particella 486 sub 8, cat. A/3 classe 3; b) nel corso della procedura esecutiva il C.T.U. nominato ha rilevato un difetto di continuità delle trascrizioni, non risultando trascritta l'accettazione da parte di dell'eredità relitta dalla madre “essendo il bene pervenuto per CP_1 Persona_1 successione”; c) sussiste l'interesse del creditore a far accertare l'intervenuta accettazione tacita da parte di dell'eredità relitta dalla madre ai fini della CP_1 Persona_1 prosecuzione dell'azione esecutiva;
d) sussistono i presupposti per accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, essendo nel possesso dei beni ereditari ed CP_1 avendo fissato la propria residenza presso l'immobile pignorato, parte dell'eredità relitta da
Persona_1
2. Nessuno si è costituito per il convenuto , il quale è stato dichiarato CP_1 contumace con decreto ex art. 171 bis c.p.c. - verificata la regolarità della notifica (svolta a
2 mani del destinatario dall'ufficiale giudiziario all'indirizzo di residenza sito a “Monte Urano
Via Gramsci 40”)
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice va accolta.
4. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che lo stesso non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Secondo la giurisprudenza prevalente “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del 11 maggio 2009; conforme Cass.
11478/2021).
In ogni caso, ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità che sia “a qualsiasi titolo” nel possesso dei beni ereditari - indipendentemente dall'accettazione espressa o tacita dell'eredità, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione: “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice” (cfr. art. 485 co. 2 c.c.). Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.p.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità ma può riguardare anche singoli beni, nella consapevolezza della relativa provenienza (cfr. da ultimo Cass.
4456/2019).
L'art. 485 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui il chiamato si trovi già nel possesso dei beni ereditari in quanto contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli stessi, anteriormente alla data di apertura dalla successione;
al riguardo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “sia equivalente la situazione del chiamato all'eredità - nella fattispecie, assieme ad altri, sia pure in ordine successivo - che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della
3 successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario” (cfr. Cass. 5152/2012).
Tale impostazione è confermata anche dall'accezione lata che la giurisprudenza di legittimità dà alla nozione di “possesso” di cui all' art. 485 c.c., ricomprendendovi qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. Cass. civ. n. 6167/2019 secondo cui “è risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 cod. civ., d'essere considerato erede puro e semplice” - cfr. sul punto anche Cass. 11018/2008; Cass.
1590/67).
5. In specie, risulta dagli atti che - chiamato all'eredità della madre CP_1 [...]
– risiede nell'immobile sito a Monte Urano, Via Gramsci n. 40 (al NCEU foglio Per_1
3, particella 486 sub 8) parte dell'eredità relitta da quest'ultima (cfr. CTU svolta in data
20/2/2024 nell'esecuzione immobiliare RG 138/2018 in cui è dato atto “In base a quanto emerso durante il sopralluogo e dall'Ufficio Anagrafe di Monte Urano, l'immobile oggetto di pignoramento sito a Monte Urano in Via Gramsci n. 40, risulta residenza dell'esecutato ”) ed ha CP_1 provveduto alla voltura catastale in proprio favore (cfr. visura catastale storica), oltre ad avere ricevuto a mani presso il predetto immobile l'atto di citazione relativo al presente giudizio.
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata - considerato che, a seguito dell'apertura della successione di (avvenuta il 16/3/2018), Persona_1 CP_1 chiamato all'eredità di in qualità di figlio, pur nel possesso dei beni Persona_1 ereditari, non risulta aver provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di legge - la domanda svolta dall'attore va accolta e va dichiarato erede puro e semplice del CP_1 de cuius Persona_1
6. Quanto alle spese di lite - considerato che nel processo civile la regolamentazione delle spese di lite è retta dal principio di causalità, di cui il principio di soccombenza costituisce applicazione (cfr. Cass. 21823/2021 ed altre conformi) – le stesse vengono poste a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo - applicando i parametri CP_1 minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle
4 attività processuali effettivamente svolte - in favore dell'attore in complessivi euro 2.055,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta a R.G. n.
1403/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
ACCERTA in capo a (C.F. ) la qualità di erede puro e semplice di CP_1 C.F._2
(C.F. ), deceduta in data 16/3/2018; Persona_1 C.F._3
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Fermo, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza;
AN
in via solidale i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi euro 2.055,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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