Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2025, proposto da
Power Prime S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna, Gloria Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
Ski 04 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Gianluca Cavalieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R. 0000261.14-05- 2025, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con cui è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del "Progetto di un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 33 MW, e delle relative opere di connessione alla R.T.N., da realizzarsi nel Comune di AL, in Provincia di Matera e nei comuni di Missanello e Gallicchio, in Provincia di Potenza, Regione BA, come modificato con le integrazioni del 13.08.2024", oggetto dell'istanza di Provvedimento Unico in materia Ambientale presentata dalla società SKI 04 S.r.l. (Codice Procedura ID_VIP 8890);
- del presupposto parere n. 521 del 5 dicembre 2024 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto di SKI 04 S.r.l. (Codice Procedura ID_VIP 8890);
- del consequenziale decreto prot. n. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R. 0000366.24-06-2025, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, recante determinazione della conclusione della Conferenza di Servizi, ex art. 14-ter della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., che costituisce il Provvedimento Unico in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 27 D.lgs. n. 152/2006, relativo al progetto dalla società SKI 04 S.r.l. (Codice Procedura ID_VIP 8890), e annessi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e di Ski 04 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 3/7/2025, la deducente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il decreto, prot. n. 0000261 del 14/5/2025, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del “ Progetto di un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 33 MW, e delle relative opere di connessione alla R.T.N., da realizzarsi nel Comune di AL, in Provincia di Matera e nei comuni di Missanello e Gallicchio, in Provincia di Potenza, Regione BA, come modificato con le integrazioni del 13.08.2024 ”, presentato dalla società SKI 04 s.r.l. (odierna controinteressata), nonché il successivo decreto, prot. 0000366 del 24/6/2025, con cui il medesimo Ministero procedente ha rilasciato, in favore di detta società, il Provvedimento Unico in materia Ambientale, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 152/2006.
1.1. Risulta in fatto che:
- in data 27/5/2022, la società deducente ha presentato, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istanza per l’avvio della procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 23 D.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto, denominato “AL”, composto da un impianto eolico, della potenza di 31 MW, ed un sistema di accumulo di energia, di potenza pari a 14 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel territorio del Comune di AL, in Provincia di Matera (ID_VIP 8629);
- in data 1/8/2022, la società SKI 04 s.r.l. ha presentato istanza di V.I.A. in relazione al progetto dianzi richiamato, da realizzare anch’esso in agro di AL (oltre che in aree ricadenti nel territorio dei Comuni di Missanello e Gallicchio, in Provincia di Potenza), secondo una configurazione in cui tutti i previsti aerogeneratori WTG1, WTG3, WTG5 e WTG6, salvo quello WTG02, interferiscono con quelli dell’impianto candidato dalla deducente (ID_VIP 8890);
- esaurita, in date differenti, la fase di pubblica consultazione di entrambi i progetti (in data 1/3/2023 quella relativa al progetto della deducente, in data 4/12/2024 quella relativa al progetto della controinteressata, tenuto conto che quest’ultimo è stato interessato da integrazioni progettuali e, conseguentemente, da due pubbliche consultazioni), sugli stessi è successivamente intervenuta la valutazione positiva della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR (rispettivamente, nelle date del 6/7/2023 e del 5/12/2024);
- in particolare, per quanto d’interesse, nel parere relativo al progetto della controinteressata, la predetta Commissione, dopo aver rilevato che “ tutti gli aerogeneratori sono interferenti con quelli dell’altro impianto a meno dello WTG02 ” e che “ la risoluzione delle interferenze sopra elencate non possa che avvenire nelle successive fasi autorizzative presso la Regione BA ”, ha precisato che “ Laddove dovesse essere, nelle competenti sedi, accordata la priorità all’ID 8629, gli aerogeneratori indicati con le sigle WTG1, WTG3, WTG5 e WTG6 non potranno essere realizzati e quindi sono stralciati ”;
- successivamente, i due iter procedimentali hanno subito una sostanziale divaricazione, in quanto, mentre su quello della deducente il Ministero della Cultura ha espresso parere negativo, in data 29/5/2024, con conseguente deferimento della decisione sull’istanza di V.I.A. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ancora inespressa), su quello avente ad oggetto il progetto della controinteressata, il medesimo Ministero ha espresso parere positivo in data 22/4/2025;
- di talché, esaurito positivamente il relativo iter , le Amministrazioni statali hanno adottato, in favore della controinteressata, il decreto di V.I.A. ed il Provvedimento Unico in materia Ambientale, oggetto di impugnazione.
1.2. Con l’impugnazione è dedotta l’illegittimità dell’accordato decreto di V.I.A., perché contrastante con il criterio ordinatore della trattazione delle istanze di valutazione ambientale, immanente al sistema e di recente codificato nell’art. 8, co. 1- ter , del D.lgs. n. 152/2006, nonché ai principi di ragionevolezza, logicità, uguaglianza sostanziale parità di trattamento e non discriminazione, cui deve essere informata l’azione amministrativa, non avendo il Ministero dell’Ambiente dettato un criterio per disciplinare la situazione di evidente sovrapposizione dei progetti in questione (in favore di quello prioritario presentato dalla deducente) ed avendo rimesso la decisione alle successive fasi autorizzative presso la Regione BA (invece che prescrivere espressamente, nei titoli rilasciati, lo stralcio degli aerogeneratori interferenti nel caso in cui anche il progetto della deducente dovesse ricevere un positivo giudizio di V.I.A.).
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, l’Amministrazione statale intimata e la controinteressata SKI 04 s.r.l., la quale ne eccepisce in limine l’inammissibilità per carenza di interesse (tenuto conto che la positiva definizione del progetto della deducente è, allo stato, una semplice eventualità).
3. All’udienza pubblica del 19/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto (il che consente di prescindere dallo scrutinio dell’esposta eccezione liminare).
Deve, infatti, ritenersi che l’invocato criterio cronologico previsto dall’art. 8, co. 1- ter , del D.lgs. n. 152/2006, in materia di valutazione ambientale dei progetti relativi ad impianti alimentati da energie rinnovabili (“ i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo ”), a prescindere dalla problematica relativa alla sua applicabilità ratione temporis (perché introdotto successivamente alla candidatura dei concorrenti progetti per cui è causa), va ragionevolmente inteso come un criterio ordinativo che, nell’assicurare la priorità del progetto per primo candidato, non esclude affatto che si realizzi, in ragione di concrete complessità procedurali, di volta in volta rinvenibili, un ordine di conclusione differente rispetto a quello di presentazione delle domande.
Vieppiù se si considera il carattere perentorio dei termini di conclusione di tali procedimenti e l’inconfigurabilità di un’atipica ed indefinita causa di sospensione procedimentale connessa all’esigenza di garantire, ad oltranza, la priorità anche decisionale di quello più risalente, in contrasto con i principi di efficacia e tempestività dell’attività amministrativa.
Tale considerazione, tuttavia, non contraddice la lettera e, soprattutto, la ratio della richiamata norma, la cui preminente funzione ordinativa è quella di dirimere, su base oggettiva, conflitti tra soluzioni progettuali connotate da interferenza esecutiva.
Ed invero, ritiene il Collegio che tale funzione possa dirsi, comunque, efficacemente soddisfatta mediante una previsione, quale quella introdotta dal Ministero procedente nel parere della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR del 5/12/2024 e riprodotta anche nel giudizio di V.I.A. (“ Laddove dovesse essere, nelle competenti sedi, accordata la priorità all’ID 8629, gli aerogeneratori indicati con le sigle WTG1, WTG3, WTG5 e WTG6 non potranno essere realizzati e quindi sono stralciati ”), che, a prescindere dal nomen impiegato e dal dichiarato rinvio della soluzione dell’interferenza nelle successive fasi autorizzative, sia già interpretabile de iure alla stregua di una cogente prescrizione limitativa della portata autorizzatoria del provvedimento ampliativo in esame.
Con l’effetto (implicito, ma comunque precipitato inevitabile della ridetta configurazione giuridica) di precludere la realizzazione del progetto della controinteressata prima della definizione del procedimento di V.I.A. relativo al progetto della ricorrente.
Il che, d’altra parte, è coerente con quanto più volte espressamente ammesso dallo stesso Ministero, negli atti sub iudice , circa la volontà di assicurare, in concreto, precedenza al progetto candidato dalla società ricorrente.
Seguendo tale prospettiva interpretativa, dunque, contrariamente a quanto opinato nel ricorso, il Ministero si è correttamente conformato alla richiamata previsione di legge, senza incorrere in alcuna contraddizione, assicurando – attraverso l’uso di una condizionalità giuridica - un equilibrato e ragionevole contemperamento tra diverse e potenzialmente confliggenti esigenze.
5. In ragione della originalità delle questioni trattate e della natura della controversia, sussistono eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
AO AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AN | FA ER |
IL SEGRETARIO