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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5201/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
I^ sez. civ.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Cinzia Balletti Presidente dott.Chiara Ilaria Bitozzi Giudice rel. dott.Alina Rossato Giudice
all'esito dell'udienza del 18.02.25 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 5201/2024 promosso da:
, con l'avv. TONETTO GIANCARLO Parte_1
RECLAMANTE contro con l'avv. FANTE SILVIA Controparte_1
RECLAMATO
Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza 12.10.24 del giudice del Tribunale di Padova, dott Di Paolo
Federica, reso a definizione del proc possessorio n 3787/24 RG promosso da Parte_1 contro Controparte_1
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Il reclamo è infondato, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Il giudice di prime cure, infatti, ha correttamente ritenuto inammissibile il ricorso per reintegrazione del possesso promosso dalla sig nei confronti del marito , per Parte_1 Controparte_1 carenza di legittimazione attiva all'azione.
La vicenda sottesa al ricorso in possessoria è pacifica nei suoi aspetti fattuali. Il sig il CP_1
30.01.24 depositava ricorso per separazione giudiziale dalla moglie, IG.ra , esponendo Parte_1 che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà e che dal matrimonio non erano nati figli.
Si teneva avanti al giudice della separazione l'udienza di comparizione dei coniugi, all'esito della quale, con ordinanza in data 3.07.24, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa familiare (richiesta dalla moglie), stante l'assenza di prole. Il giorno successivo, la IG.ra riceveva dal IG. l'intimazione di rilascio Parte_1 CP_1 dell'immobile nel termine di giorni 15, avvertendo che, in difetto di spontaneo adempimento in tal senso, il primo avrebbe proceduto nel “cambio della serratura” della porta di casa. In difetto di
Pagina 1 spontaneo rilascio da parte della moglie, che contestava immediatamente tale intimazione, il IG. provvedeva, nella notte tra il 26 ed il 27.7.24 (mentre la IG.ra si trovava CP_1 Parte_1 all'interno dell'immobile) a rimuovere e sostituire la serratura della porta dell'abitazione familiare impedendo così alla prima di poter uscire liberamente dall'immobile e farvi successivamente rientro;
inoltre, il IG. provvedeva, con l'ausilio dei nipoti, alla chiusura a chiave delle CP_1 porte delle camere di casa e del bagno al fine di… “forzare” l'uscita della moglie.
Sulla base di tali circostanze, quest'ultima agiva con azione di spoglio, chiedendo la reintegrazione nel possesso dell'abitazione familiare, mediante la consegna di tutte le chiavi della porta di casa e delle camere. Il marito, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto, da un lato, egli era esclusivo proprietario dell'abitazione familiare, dall'altro la moglie ne aveva persa la detenzione qualificata a seguito dell'ordinanza presidenziale del 3.07.24
(resa nel giudizio di separazione) con la quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati, nulla disponendo in ordine all'assegnazione dell'abitazione stante l'assenza di prole non autosufficiente. In via subordinata, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver consegnato alla moglie copia di tutte le chiavi dell'abitazione prima della notifica del ricorso possessorio (sebbene dopo il suo deposito).
Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio condivide pienamente la decisione del giudice a quo in ordine al difetto di legittimazione attiva della ricorrente in possessoria.
Invero, è pacifico, che in costanza di coniugo, il coniuge non proprietario dell'abitazione familiare gode riguardo ad essa di una situazione giuridica di detenzione qualificata, in forza dell'obbligo primario di coabitazione discendente dal matrimonio;
egli, pertanto, certamente gode della tutela possessoria avverso le iniziative dell'atro coniuge volte ad impedire/limitare il suo godimento dell'abitazione familiare.
Diversamente, con la pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti (nell'ambito del giudizio di separazione), proprio l'obbligo di convivenza viene ad essere del tutto eliso, mentre permangono, come è noto, gli obblighi di assistenza morale e materiale. Ne consegue che, da quel momento, viene meno la detenzione qualificata del coniuge non proprietario il quale, se non si allontana spontaneamente dall'abitazione, diviene un occupante sine titulo o, al più, a titolo di mera ospitalità da parte del coniuge proprietario esclusivo che, da quel momento, può certamente esperire tutte le azioni volte a recuperare il pieno ed esclusivo godimento del proprio immobile.
Per ciò erra parte reclamante lì dove ritiene che la permanenza della moglie nell'abitazione familiare, anche dopo i provvedimenti urgenti della separazione, fosse comunque a titolo di detenzione qualificata, atteso che il giudice nulla aveva disposto in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare. Invero, è pacifico che tale ultima statuizione è dovuta solo in presenza di prole (minorenne o maggiorenne non autosufficiente), mentre, in assenza di essa, venuto meno l'obbligo di coabitazione, viene automaticamente meno il titolo giuridico in base al quale il coniuge
Pagina 2 non proprietario esercitava il godimento sulla casa familiare e si riespande pienamente il diritto di proprietà del coniuge titolare dell'abitazione.
Va rilevato che la giurisprudenza citata dalla reclamante, in tema di legittimazione all'azione di spoglio da parte anche del convivente more uxorio, è del tutto inconferente in quanto presuppone, appunto, un rapporto di convivenza, inteso non come mera coabitazione di due persone sotto lo stesso tetto ma come forma sociale che da vita ad un consorzio familiare assimilabile al rapporto di coniugio tra soggetti non sposati;
altresì, nel caso in esame, è da escludersi che, dopo i provvedimenti urgenti 3.07.24, i coniugi si fossero riconciliati, ripristinando il consorzio coniugale, circostanza che sola avrebbe garantito alla moglie di mantenere la detenzione qualificata dell'immobile.
Infine erra parte reclamante anche lì ove sostiene – ai fini della legittimazione attiva all'azione di spoglio - la sufficienza della mera permanenza di una relazione materiale tra il detentore e la cosa indipendentemente dalla sussistenza di un titolo che legittimi detta detenzione, giacchè - come correttamente ritenuto dal giudice a quo – qualora il ricorrente faccia valere una situazione soggettiva di detenzione qualificata, ai fini della concessione della tutela possessoria, è necessario che il giudice accerti l'esistenza del titolo fondante detta detenzione.
Le spese del presente reclamo, liquidate come in dispositivo ex DM 147/22, compenso minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisoria delle cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000
a 52.000), seguono la soccombenza. Infine, stante il rigetto del reclamo, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30.5.2012, n. 228, art. 13, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
PQM
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la parte reclamante a rifondere alla parte reclamata le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.356, oltre al rimborso forfettario delle spese, iva e cpa come per legge;
3) Condanna parte reclamante anche al versamento del doppio del contributo unificato.
Padova lì 18.02.25
Il Presidente
dott. Cinzia Balletti
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
I^ sez. civ.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Cinzia Balletti Presidente dott.Chiara Ilaria Bitozzi Giudice rel. dott.Alina Rossato Giudice
all'esito dell'udienza del 18.02.25 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 5201/2024 promosso da:
, con l'avv. TONETTO GIANCARLO Parte_1
RECLAMANTE contro con l'avv. FANTE SILVIA Controparte_1
RECLAMATO
Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza 12.10.24 del giudice del Tribunale di Padova, dott Di Paolo
Federica, reso a definizione del proc possessorio n 3787/24 RG promosso da Parte_1 contro Controparte_1
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Il reclamo è infondato, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Il giudice di prime cure, infatti, ha correttamente ritenuto inammissibile il ricorso per reintegrazione del possesso promosso dalla sig nei confronti del marito , per Parte_1 Controparte_1 carenza di legittimazione attiva all'azione.
La vicenda sottesa al ricorso in possessoria è pacifica nei suoi aspetti fattuali. Il sig il CP_1
30.01.24 depositava ricorso per separazione giudiziale dalla moglie, IG.ra , esponendo Parte_1 che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà e che dal matrimonio non erano nati figli.
Si teneva avanti al giudice della separazione l'udienza di comparizione dei coniugi, all'esito della quale, con ordinanza in data 3.07.24, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa familiare (richiesta dalla moglie), stante l'assenza di prole. Il giorno successivo, la IG.ra riceveva dal IG. l'intimazione di rilascio Parte_1 CP_1 dell'immobile nel termine di giorni 15, avvertendo che, in difetto di spontaneo adempimento in tal senso, il primo avrebbe proceduto nel “cambio della serratura” della porta di casa. In difetto di
Pagina 1 spontaneo rilascio da parte della moglie, che contestava immediatamente tale intimazione, il IG. provvedeva, nella notte tra il 26 ed il 27.7.24 (mentre la IG.ra si trovava CP_1 Parte_1 all'interno dell'immobile) a rimuovere e sostituire la serratura della porta dell'abitazione familiare impedendo così alla prima di poter uscire liberamente dall'immobile e farvi successivamente rientro;
inoltre, il IG. provvedeva, con l'ausilio dei nipoti, alla chiusura a chiave delle CP_1 porte delle camere di casa e del bagno al fine di… “forzare” l'uscita della moglie.
Sulla base di tali circostanze, quest'ultima agiva con azione di spoglio, chiedendo la reintegrazione nel possesso dell'abitazione familiare, mediante la consegna di tutte le chiavi della porta di casa e delle camere. Il marito, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto, da un lato, egli era esclusivo proprietario dell'abitazione familiare, dall'altro la moglie ne aveva persa la detenzione qualificata a seguito dell'ordinanza presidenziale del 3.07.24
(resa nel giudizio di separazione) con la quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati, nulla disponendo in ordine all'assegnazione dell'abitazione stante l'assenza di prole non autosufficiente. In via subordinata, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver consegnato alla moglie copia di tutte le chiavi dell'abitazione prima della notifica del ricorso possessorio (sebbene dopo il suo deposito).
Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio condivide pienamente la decisione del giudice a quo in ordine al difetto di legittimazione attiva della ricorrente in possessoria.
Invero, è pacifico, che in costanza di coniugo, il coniuge non proprietario dell'abitazione familiare gode riguardo ad essa di una situazione giuridica di detenzione qualificata, in forza dell'obbligo primario di coabitazione discendente dal matrimonio;
egli, pertanto, certamente gode della tutela possessoria avverso le iniziative dell'atro coniuge volte ad impedire/limitare il suo godimento dell'abitazione familiare.
Diversamente, con la pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti (nell'ambito del giudizio di separazione), proprio l'obbligo di convivenza viene ad essere del tutto eliso, mentre permangono, come è noto, gli obblighi di assistenza morale e materiale. Ne consegue che, da quel momento, viene meno la detenzione qualificata del coniuge non proprietario il quale, se non si allontana spontaneamente dall'abitazione, diviene un occupante sine titulo o, al più, a titolo di mera ospitalità da parte del coniuge proprietario esclusivo che, da quel momento, può certamente esperire tutte le azioni volte a recuperare il pieno ed esclusivo godimento del proprio immobile.
Per ciò erra parte reclamante lì dove ritiene che la permanenza della moglie nell'abitazione familiare, anche dopo i provvedimenti urgenti della separazione, fosse comunque a titolo di detenzione qualificata, atteso che il giudice nulla aveva disposto in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare. Invero, è pacifico che tale ultima statuizione è dovuta solo in presenza di prole (minorenne o maggiorenne non autosufficiente), mentre, in assenza di essa, venuto meno l'obbligo di coabitazione, viene automaticamente meno il titolo giuridico in base al quale il coniuge
Pagina 2 non proprietario esercitava il godimento sulla casa familiare e si riespande pienamente il diritto di proprietà del coniuge titolare dell'abitazione.
Va rilevato che la giurisprudenza citata dalla reclamante, in tema di legittimazione all'azione di spoglio da parte anche del convivente more uxorio, è del tutto inconferente in quanto presuppone, appunto, un rapporto di convivenza, inteso non come mera coabitazione di due persone sotto lo stesso tetto ma come forma sociale che da vita ad un consorzio familiare assimilabile al rapporto di coniugio tra soggetti non sposati;
altresì, nel caso in esame, è da escludersi che, dopo i provvedimenti urgenti 3.07.24, i coniugi si fossero riconciliati, ripristinando il consorzio coniugale, circostanza che sola avrebbe garantito alla moglie di mantenere la detenzione qualificata dell'immobile.
Infine erra parte reclamante anche lì ove sostiene – ai fini della legittimazione attiva all'azione di spoglio - la sufficienza della mera permanenza di una relazione materiale tra il detentore e la cosa indipendentemente dalla sussistenza di un titolo che legittimi detta detenzione, giacchè - come correttamente ritenuto dal giudice a quo – qualora il ricorrente faccia valere una situazione soggettiva di detenzione qualificata, ai fini della concessione della tutela possessoria, è necessario che il giudice accerti l'esistenza del titolo fondante detta detenzione.
Le spese del presente reclamo, liquidate come in dispositivo ex DM 147/22, compenso minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisoria delle cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000
a 52.000), seguono la soccombenza. Infine, stante il rigetto del reclamo, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30.5.2012, n. 228, art. 13, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
PQM
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la parte reclamante a rifondere alla parte reclamata le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.356, oltre al rimborso forfettario delle spese, iva e cpa come per legge;
3) Condanna parte reclamante anche al versamento del doppio del contributo unificato.
Padova lì 18.02.25
Il Presidente
dott. Cinzia Balletti
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