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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4873/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4873/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO ANTONELLA e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. VICINANZA ANGELO e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/11/2023, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva CP_1 contratto matrimonio in Cava De' Tirreni, Sa, il 18/06/2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, Vol. 1, n. 49), deducendo che dal matrimonio con erano nata, il 15/05/2018 in Nocera CP_1
Inferiore, la piccola . Persona_1
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato CP_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 06.06.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale, nonché, contestualmente, proponendo una soluzione conciliativa della controversia.
Iniziata la fase istruttoria, alla udienza del 02.04.2025, le parti hanno presentato conclusioni congiunte (conformemente alla proposta conciliativa suddetta e con le precisazioni avuto riguardo al costo da sostenere in relazione all mensa scolastica) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274). pagina 2 di 5 Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (conformemente alla proposta conciliativa del 23.07.2024) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nell'accordo, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La proposta conciliativa, peraltro, è la seguente:
“1. rinuncia alle domande di addebito e/o a domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”
e che, peraltro, i provvedimenti provvisori emessi sono stati i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. dispone che la figlia , nata il [...], sia provvisoriamente domiciliata Persona_1 presso la madre in Nocera Superiore, alla via Citola n. 117; d. stabilisce la permanenza della figlia minore presso il padre, conformemente a quanto previsto in ricorso, richiamato per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, disponendo, altresì che il padre si astenga dal consentire la presenza dell'animale domestico della nonna paterna, nei periodi di permanenza della figlia presso di lui;
e. dispone che il Servizio Sociale di Nocera Superiore, luogo di attuale domiciliazione della madre e della figlia, ottemperi a quanto statuito e relazioni a questo Ufficio, senza indugio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
f. riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito. g. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze della figlia, del tenore di vita della medesima goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga, nonché dalla documentazione reddituale depositata, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al CP_1 mantenimento della figlia, previa corresponsione, ad , di un assegno mensile di Parte_1
€ 250,00, da versarle a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
pagina 3 di 5 dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di
[...]
ed nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 CP_1 dispone, infine, la percezione dell'Assegno Unico – nella quota del 100% - in favore della madre,
, all'uopo autorizzandone la riscossione” Parte_1
In relazione, poi, ai costi per la mensa scolastica, in seguito all'interlocuzione con le parti, costoro hanno concordemente accettato di dividerne la quota nella misura del 50% ciascuno, durante i mesi scolastici e con decorrenza dal mese di febbraio dell'anno 2025, di talché anche in relazione a tal ulteriore condizione il Tribunale disporrà in conformità.
D'altronde, anche le positive relazioni del Servizio Sociale, incaricato del monitoraggio, hanno confermato la bontà dell'accordo, come dalle parti proficuamente raggiunto, di talché detto monitoraggio, alla luce dell'accordo, deve intendersi cessato.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] CP_1 uniti in matrimonio in Cava De' Tirreni, Sa, il 18/06/2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, Vol. 1, n. 49),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, come in parte motiva riportati e comunque raggiunti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite. pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4873/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO ANTONELLA e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. VICINANZA ANGELO e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/11/2023, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva CP_1 contratto matrimonio in Cava De' Tirreni, Sa, il 18/06/2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, Vol. 1, n. 49), deducendo che dal matrimonio con erano nata, il 15/05/2018 in Nocera CP_1
Inferiore, la piccola . Persona_1
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato CP_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 06.06.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale, nonché, contestualmente, proponendo una soluzione conciliativa della controversia.
Iniziata la fase istruttoria, alla udienza del 02.04.2025, le parti hanno presentato conclusioni congiunte (conformemente alla proposta conciliativa suddetta e con le precisazioni avuto riguardo al costo da sostenere in relazione all mensa scolastica) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274). pagina 2 di 5 Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (conformemente alla proposta conciliativa del 23.07.2024) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nell'accordo, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La proposta conciliativa, peraltro, è la seguente:
“1. rinuncia alle domande di addebito e/o a domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”
e che, peraltro, i provvedimenti provvisori emessi sono stati i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. dispone che la figlia , nata il [...], sia provvisoriamente domiciliata Persona_1 presso la madre in Nocera Superiore, alla via Citola n. 117; d. stabilisce la permanenza della figlia minore presso il padre, conformemente a quanto previsto in ricorso, richiamato per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, disponendo, altresì che il padre si astenga dal consentire la presenza dell'animale domestico della nonna paterna, nei periodi di permanenza della figlia presso di lui;
e. dispone che il Servizio Sociale di Nocera Superiore, luogo di attuale domiciliazione della madre e della figlia, ottemperi a quanto statuito e relazioni a questo Ufficio, senza indugio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
f. riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito. g. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze della figlia, del tenore di vita della medesima goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga, nonché dalla documentazione reddituale depositata, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al CP_1 mantenimento della figlia, previa corresponsione, ad , di un assegno mensile di Parte_1
€ 250,00, da versarle a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
pagina 3 di 5 dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici ISTAT;
determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di
[...]
ed nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 CP_1 dispone, infine, la percezione dell'Assegno Unico – nella quota del 100% - in favore della madre,
, all'uopo autorizzandone la riscossione” Parte_1
In relazione, poi, ai costi per la mensa scolastica, in seguito all'interlocuzione con le parti, costoro hanno concordemente accettato di dividerne la quota nella misura del 50% ciascuno, durante i mesi scolastici e con decorrenza dal mese di febbraio dell'anno 2025, di talché anche in relazione a tal ulteriore condizione il Tribunale disporrà in conformità.
D'altronde, anche le positive relazioni del Servizio Sociale, incaricato del monitoraggio, hanno confermato la bontà dell'accordo, come dalle parti proficuamente raggiunto, di talché detto monitoraggio, alla luce dell'accordo, deve intendersi cessato.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] CP_1 uniti in matrimonio in Cava De' Tirreni, Sa, il 18/06/2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, Vol. 1, n. 49),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, come in parte motiva riportati e comunque raggiunti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite. pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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