TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5404 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nel proc. n. 12851/2024 R.G. promosso da:
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
7 ( ), C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Via delle Alpi n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Chiara Danasino e dell'Avv. Fabio Aprea che la rappresentano e difendono tanto congiuntamente quanto disgiuntamente giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...], c.f. residente in CP_1 C.F._2
Viale Della Rimembranza n.74 Pinerolo (TO), elettivamente domiciliato in Torino via Cialdini n.19 presso lo studio dell'avv. Pier Franco Gigliotti, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti 24.10.2024 in atti
CONVENUTO
e contro
, P. iva - Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità professionale pagina 1 di 13 CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per la ricorrente:
In via principale, nel merito:
– dichiarare risolto per inadempimento colpevole imputabile all'Avv. . il contratto di CP_1 mandato professionale avente ad oggetto l'azione di risarcimento dei danni subiti nel sinistro di cui in narrativa;
– accertato e dichiarato l'errore professionale dell'Avv. per le ragioni cui in premessa CP_1 nonché l'inadempimento colpevole dell'avvocato , condannare lo stesso al risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 24 della Costituzione, quantificato in Euro
57.759,85 per le ragioni di cui in narrativa, ovvero In via subordinata, nel merito:
– accertato e dichiarato l'inadempimento colpevole dell'avvocato , condannare lo stesso CP_1 al risarcimento del danno da perdita di “chance”, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
– in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per il convenuto:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa eventuale ammissione a prova per testi dei capi dedotti in comparsa di risposta 11.11.2024, assolvere la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. dalla sig.ra nei confronti dell'Avv. e della di lui compagnia assicuratrice Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2 patiti a causa dell'inadempimento professionale del convenuto.
A sostegno della domanda proposta l'attrice ha allegato di essere stata destinataria di un licenziamento per giusta causa comunicatole con lettera raccomandata del 5.4.2023 dalla Nova Coop Soc. Coop., proprio datore di lavoro – presso cui era assunta con contratto a tempo indeterminato a far data dal settembre 2001 – in conseguenza alla contestazione di furto formulata dal Direttore del supermercato in relazione ai fatti occorsi in data 12.3.2023.
La ricorrente ha quindi ricostruito l'accaduto nei termini che seguono:
- in data 12.03.2023, giunta presso il punto vendita di Via Nelson Mandela n. 4 (Vercelli) per svolgere la propria attività professionale, dopo aver timbrato l'entrata in servizio, si sarebbe recata presso lo pagina 2 di 13 spogliatoio femminile per indossare la divisa e sistemare nell'armadietto i propri effetti personali e, come di consueto, stante la preclusione per i dipendenti di accedere ai locali riservati al personale durante il turno di lavoro, dava atto di aver portato con sé il proprio marsupio per poter trasportare effetti personali;
- mentre percorreva una corsia del supermercato per raggiungere l'area ecologica, si sarebbe avveduta del fatto che sull'espositore contenente le confezioni di “ovetti cioccolato Zaini” erano presenti tre marche diverse di prodotti, ossia “Masha e Orso”, “Puffi” e “Lol”, pur essendo presente il cartellino del prezzo per il solo prodotto “Lol”; avrebbe quindi prelevato un campione di ovetti di cioccolato della marca “Masha e Orso” e “Puffi” al fine di verificarne i prezzi - attività rientrante nel proprio mansionario – appoggiandoli temporaneamente sul muletto elettrico per il trasporto delle merci di cui era dotata;
- recatasi al magazzino, l'attrice si sarebbe avveduta della presenza di un “Set Pocket Mentadent” appoggiato su espositori di altri prodotti e di averlo prelevato allo scopo di sistemarlo;
- rientrata in magazzino per preparare il carrello dei cartoni rifiuti, avrebbe temporaneamente riposto i suddetti prodotti (ovetti di cioccolato della marca “Masha e Orso” e “Puffi” e “Set Pocket Mentadent”) all'interno del proprio marsupio, onde evitare che si smarrissero, per poterli poi sistemare presso i corretti espositori;
- dopo aver bollato l'uscita dal servizio, intrattenutasi con la collega si sarebbe recata Per_1 assieme a quest'ultima presso lo spogliatoio e, nel far ciò, si sarebbe dimenticata della presenza dei suddetti prodotti all'intero del proprio marsupio;
- quindi veniva fermata nella zona barriera antitaccheggio, prima del locale spogliatoi, dal Direttore del supermercato, Sig. unitamente alla guardia e alla centralinista e le veniva richiesto di aprire il Pt_2 marsupio.
La ricorrente ha aggiunto che, pur avendo giustificato la presenza dei prodotti sopra indicati nel proprio marsupio a causa di una dimenticanza, pur avendo riferito della complessa situazione familiare che stava attraversando e pur avendo ammesso l'imprudenza della propria scelta, era stata destinataria di un provvedimento di sospensione orale a effetto immediato. Ha dato quindi atto di aver inviato un telegramma postale a NovaCoop Soc. Coop. in data 13.3.2023 manifestando la propria disponibilità a riprendere servizio e, quindi di aver ricevuto, il successivo 21.3, una contestazione di addebito disciplinare a firma del Direttore del supermercato NovaCoop Soc. Coop. di Pinerolo, contenente la conferma della sospensione dal lavoro con retribuzione.
Nonostante le controdeduzioni rese ai sensi dell'art. 7 L. 300/70 in data 23.03.2023, pur avendo dato spiegazione dell'occorso e ricordato all'azienda la particolare condizione personale e familiare pagina 3 di 13 contingente, l'attrice ha confermato di essere stata licenziata per giusta causa con effetto immediato, con comunicazione del 5.4.2023.
Ritenuta l'illegittimità del licenziamento irrogatole, la signora ha precisato di aver Parte_1 conferito mandato all'Avv. al fine di procedere all'impugnazione del provvedimento CP_1 confermando che l'odierno convenuto, dopo aver raccolto le informazioni e la documentazione necessari, aveva provveduto a redigere lettera datata 14.4.2023 e sottoscritta dalla lavoratrice, trasmessa dal convenuto alla stessa ricorrente via mail.
In assenza di qualsivoglia riscontro da parte dell'avvocato e della stessa NovaCoop Soc. Coop. in ordine alla comunicata impugnazione del licenziamento, e risultando prossimo il termine di scadenza per l'instaurazione del procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale del Lavoro, l'attrice precisava di essersi rivolta ad altro legale e di aver, per il suo tramite, scoperto che la lettera di impugnazione del licenziamento predisposta dal convenuto e sottoscritta dalla ricorrente in data 14.4.2023 non risultava essere stata inviata al datore di lavoro.
Precisava quindi che la richiesta di risarcimento del danno inviata stragiudizialmente all'Avv. in CP_1 data 13.11.2023 non aveva sortito effetto, avendo – compagnia assicurativa del Controparte_3 professionista – respinto ogni richiesta ritenendo insussistente la prova del nesso causale tra la condotta dell'assicurato e i danni lamentati.
Sottolineando come la condotta negligente del convenuto le avesse precluso la possibilità di impugnare il licenziamento innanzi al Giudice del Lavoro, la ricorrente ribadiva la sussistenza del nesso di causa tra la condotta e la lesione del proprio diritto di agire in giudizio e del proprio diritto di difesa instando, nel merito, per la risoluzione del contratto intercorso con il professionista per colpevole inadempimento e quindi per la condanna del convenuto alla refusione del danno patito, quantificato in complessivi €
57.759,85 pari all'importo che avrebbe potuto esserle riconosciuto a titolo di indennità sostitutiva della reintegra, ovvero alla minor somma di € 39.639,25.
In via subordinata, l'attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno da perdita di chanche, chiedendone la liquidazione in via equitativa ed instando, in ogni caso, per il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza dello stato di ansia e di malessere correlati alla vicenda in esame.
Ritualmente costituito, il convenuto ha dato atto di aver predisposto l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento nell'interesse della ricorrente, avendo provveduto a redigere e sottoscrivere la lettera del
14.4.2023, confermando altresì che la stessa, per mero errore, non era stata inviata al datore di lavoro della signora Pt_1
pagina 4 di 13 In ogni caso, il convenuto ha precisato di aver espresso, fin da subito, all'attrice la complessità della controversia e le scarse possibilità di successo di una causa di impugnazione del licenziamento, sconsigliandole di procedere giudizialmente.
Ha contestato, quindi, la sussistenza di una propria responsabilità professionale, richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità professionale dell'avvocato e onere della prova del danneggiato, ribadendo l'insufficienza, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria in caso di omessa proposizione di un'azione, del mero inadempimento del professionista, gravando su parte attrice anche la prova che l'azione omessa azione, se adeguatamente coltivata, avrebbe ragionevolmente condotto all'accoglimento della domanda.
Ribadito che l'obbligazione cui è tenuto il professionista è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di violazione degli obblighi del mandato professionale e di riparto dell'onere probatorio, il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande proposte osservando che, alla stregua del parametro del più probabile che non, l'azione giudiziaria avverso il provvedimento di licenziamento, ove proposta, non avrebbe avuto esito positivo per la sig.ra
Pt_1
Nessuno si è costituito, invece, per la resistente , nei cui confronti la Controparte_2 ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso introduttivo, perfezionatosi in via telematica in data
9.10.2024 e della quale, pertanto, occorre dichiarare la contumacia.
Stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 13.11.2025, previa discussione orale, il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. indicando in 30 giorni il termine per il deposito della decisione.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, pare opportuno richiamare alcuni principi di carattere generale sulla responsabilità professionale dell'avvocato.
Nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, atteso che, come osservato dalla Cassazione, la responsabilità del difensore per errore o negligenza nell'adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico di difesa (v. Cass. 26783/2011).
Ne deriva, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, in forza della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, pagina 5 di 13 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Con particolare riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine
- positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata
e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (v. Cass. 10.6.2016, n. 11906).
Trattasi, pertanto, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che presuppone la violazione del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma secondo c.c. da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Quanto alla prova liberatoria, può escludersi ogni responsabilità se ed in quanto il professionista dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione, ovvero dimostri di aver agito con diligenza considerato in ogni caso che il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta pagina 6 di 13 del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione) ed il risultato derivatone” (v. Cass. 6.7.2020, n. 13873).
****
Venendo al caso di specie, è circostanza pacifica tra le parti, in quanto ammessa e riconosciuta dallo stesso convenuto, che l'avv. abbia omesso di inviare tempestivamente la lettera di impugnazione CP_1 stragiudiziale del licenziamento della sig.ra (v. comparsa di costituzione avv. , pag. 6). Pt_1 CP_1
Ai sensi dell'art. 6 della L. 604/66, il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale.
Il mancato invio da parte dell'avv. , nel termine prescritto, della comunicazione della volontà CP_1 della ricorrente di impugnare il licenziamento, ha quindi determinato la decadenza della lavoratrice dalla possibilità di impugnare giudizialmente il licenziamento con conseguente consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro e ha, pertanto, precluso il diritto dell'odierna ricorrente di agire innanzi al giudice del lavoro a tutela delle proprie ragioni.
L'omessa impugnazione, stragiudiziale, del licenziamento è pertanto condotta che non può essere ritenuta adempiente dell'incarico professionale ricevuto dal convenuto, traducendosi in un comportamento negligente e colposo dal quale sono derivate rilevanti conseguenze sul piano processuale a carico della lavoratrice.
Più precisamente, l'omesso invio nel termine di legge dell'impugnazione stragiudiziale integra una violazione del canone di diligenza professionale in concreto esigibile, ex art. 1176 comma 2 c.c., ad un avvocato e, come tale, costituisce una condotta imputabile al convenuto.
****
Nondimeno, pur a fronte del carattere colposo dell'operato professionale dell'avv. , ai fini del CP_1 riconoscimento dell'invocata conseguente responsabilità risarcitoria, occorre verificare se sia stata offerta da parte attrice la prova dei danni oggetto della pretesa risarcitoria e se sia ravvisabile il nesso causale tra la suindicata condotta del legale ed i dedotti danni, non potendo tali elementi, costitutivi della responsabilità, essere desunti dal mero accertamento dell'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale.
Più precisamente, si è osservato che “ogni quale volta la responsabilità dell'avvocato si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per proposizione
pagina 7 di 13 di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento” (v. Cass. 6.9.2024, n. 24007).
Secondo la Cassazione, infatti, “non è sufficiente a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno”, spettando all'attore che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato “fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se
l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano
l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente” (v. Cass. cit.).
Nel caso di specie, il pregiudizio determinato dal comportamento colposo dell'avv. è stato CP_1 individuato dall'attrice nella mancata percezione dell'indennità sostitutiva della reintegra, somma che le sarebbe stata riconosciuta a fronte dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento nel caso in cui la comunicazione stragiudiziale di impugnativa fosse stata tempestivamente inviata.
Appare chiaro come la prova del pregiudizio posto a fondamento dell'azione risarcitoria, così come in concreto prospettato, dipenda dal giudizio prognostico a carattere probabilistico circa l'eventuale accoglimento della domanda nel caso in cui il legale convenuto avesse diligentemente posto in essere la prestazione esigibile ed omessa, ovvero qualora avesse tempestivamente impugnato, in via stragiudiziale il licenziamento.
Considerato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (fattispecie relativa all'azione proposta da una curatela fallimentare nei confronti del legale che li aveva assisti nella proposizione di una azione di revocatoria fallimentare)” pagina 8 di 13 (v. Cass. n.16803/18), al fine di provare l'esistenza dei danni allegati dall'attrice, occorre domandarsi se, elidendo la condotta colposa del professionista convenuto, e sostituendola con il comportamento corretto concretamente esigibile in base alla diligenza media richiesta per il difensore nello svolgimento dell'attività, possa ritenersi ragionevolmente probabile che l'impugnazione del licenziamento per giusta causa ricevuto dall'attrice sarebbe stata accolta con esito favorevole alla lavoratrice.
L'attrice ha ribadito l'illegittimità del licenziamento, contestando l'infondatezza della condotta di furto a lei addebitata in ragione della circostanza che la richiesta di poter visionare il personale Per_2 sarebbe avvenuta prima che la stessa avesse varcato la soglia del supermercato, non potendosi Pt_1 ritenere pertanto la fattispecie di furto ancora consumata.
Inoltre, parte attrice ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non avendo la stessa inteso sottrarre la merce per trarne profitto. Pt_1
Ribadendo la propria buona fede ed evidenziando – oltre all'esiguità del valore dei beni rinvenuti nel marsupio – l'assoluta assenza di alcun procedimento disciplinare per tutta la durata del rapporto di lavoro decorrente dal 2001, l'attrice ha ribadito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'impugnazione del licenziamento per assenza di causa, confermando la sussistenza dei presupposi per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti.
****
Le argomentazioni svolte dall'attrice non paiono condivisibili e non possono trovare accoglimento.
Pare opportuno, infatti, dar atto che costituisce principio consolidato quello secondo cui “la sottrazione di merce aziendale, anche se non uscita dalla sfera di vigilanza della società e qualificata come
"tentato furto", può costituire giusta causa di licenziamento qualora tale condotta minacci seriamente la fiducia dell'azienda nella correttezza futura del lavoratore. La gravità del fatto, la consapevolezza della sua antigiuridicità, e la rilevanza del danno economico potenziale, prevalgono rispetto all'assenza di precedenti disciplinari e alla notevole anzianità lavorativa” (v. Cass. 1.6.2025, n.
14759).
Secondo la Cassazione, infatti, per giustificare il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
c.c., è sufficiente l'accertamento della condotta del lavoratore che comprometta in modo grave il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, risultando irrilevante l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, dovendo invece valutarsi “l'inidoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiamento rispetto agli obblighi assunti” (v. Cass.
5.4.2017, n. 8816).
Con particolare riferimento ad ipotesi di sottrazione di beni aziendali e furto di modica entità, la
Cassazione ha ritenuto giustificato il licenziamento per giusta causa, per il “valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello pagina 9 di 13 stesso può nutrire l'azienda” (v. Cass. 12.10.2017, n 24014), sottolineando come non sia necessario il dolo o l'intenzionalità del comportamento illegittimo da parte del lavoratore, essendo sufficiente la colpa, posto che anche un comportamento colposo, per le caratteristiche sue proprie – valutato unitamente agli altri indici della fattispecie – può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto (v. Cass.
1.7.2016, n. 13512).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa omessa dal convenuto – da condursi secondo un giudizio ex ante – non possa che portare ad un esito negativo.
Pur alla luce della documentazione in atti e delle stesse argomentazioni difensive svolte dall'attrice, infatti, non può dirsi raggiunta la prova dell'illegittimità del licenziamento irrogato.
In punto di fatto, la ricostruzione analitica e dettagliata degli accadimenti del 12.3.2023 contenuta nella contestazione d'addebito disciplinare del 16.3.2023 (v. doc. n. 3 parte attrice) non risulta smentita dalle controdeduzioni dalla signora contenute nella missiva del 23.3.2023 (v. doc. n. 4 parte Pt_1 ricorrente).
L'attrice, ribadendo la propria buona fede, dando atto di aver agito senza dolo e dato atto di aver collocato i prodotti aziendali all'interno del proprio marsupio al solo scopo di adempiere al mansionario e, in particolare, al fine di provvedere al controllo dei cartellini dei prezzi e al riordino della merce esposta, non ha contestato quanto accaduto.
La stessa attrice ha, infatti, confermato l'avvenuta “asportazione di beni” dell'azienda, ammettendo
“senza riserve che la decisione dì inserire queste merci nella pochette è stata infelice ed imprudente e che, con il senno dì poi, avrei dovuto agire diversamente” e dando atto di essersi dimenticata della presenza della merce nel proprio marsupio a causa della conversazione con una collega – “finita questa operazione ho incontrato una collega, (Reparto Brico), anche lei a fine turno, che mi ha Per_3 proposto di fermarci ancora insieme nella sala pausa. Ho quindi passato la tessera nella bollatrice e mi sono intrattenuta per dieci minuti con la collega. Quindi siamo risalite entrambe verso lo spogliatoio, continuando a chiacchierare. Nel frattempo, ho preso la pochette e devo dire che, purtroppo, a questo punto ero distratta dalla conversazione con la collega ed ho completamente scordato le merci collocate al suo interno”.
Ribadendo la non necessità che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nonché la sostanziale neutralità della rilevanza penale del fatto, deve rilevarsi ancora come la modesta entità dell'accaduto deve essere valutata in relazione all'eventuale tenuità del fatto oggettivo sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda.
Nel caso di specie, la condotta dell'attrice integra una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell'elemento essenziale della fiducia: a tale fine non può non tenersi conto pagina 10 di 13 della peculiarità della organizzazione aziendale nella quale la stessa attrice prestava la propria attività lavorativa, caratterizzata dalla esposizione della merce nei banchi di vendita senza un controllo continuativo e diretto, nonché della circostanza del fatto che le mansioni affidate alla stessa Pt_1 comportavano – per stessa ammissione dell'attrice – proprio il diretto contatto con la merce, essendo la stessa incaricata di verificare i prezzi della merce e provvedere al rifornimento degli scaffali.
Quanto all'elemento soggettivo, pur ammettendo l'assenza di dolo, deve rilevarsi che la “distrazione” e
“dimenticanza” invocata dall'attrice a propria difesa, dà conto di una condotta colposa della lavoratrice indicativa, anche secondo una visione prognostica, di una scarsa attenzione alle mansioni affidate e di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, come tale suscettibile di incidere in maniera grave ed irreversibile sull'elemento fiduciario, nonostante la modesta entità del danno patrimoniale e la mancanza di precedenti disciplinari.
Pare ancora opportuno rilevare che, alla luce dei principi giurisprudenziale consolidati e richiamati, devono ritenersi del tutto irrilevanti, ai fini della valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa omessa dal convenuto, le osservazioni attoree circa la natura tentata del reato di furto per mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie di cui l'art. 624 c.p., e per non avere, la ricorrente, varcato la soglia del supermercato nel momento in cui veniva fermata.
Si ribadisce come “per la determinazione della consistenza dell'illecito non rileva, di regola, la qualificazione fattane dal punto di vista penale (e, in particolare, se l'illecito integri il reato consumato di furto o appropriazione indebita ovvero solo il tentativo), essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro” (v. Cass.
17.4.2001, n. 5633).
Né, ancora, rileva la mancata formalizzazione di denuncia/querela da parte del datore di lavoro, non essendo questa una condizione rilevante nel giudizio di impugnazione del licenziamento.
Per contro, pare opportuno dar atto che l'addebito contestato all'attrice, secondo la documentazione in atti, risulta dettagliato e fondato su evidenze probatorie di natura oggettiva sufficienti a dimostrarne la fondatezza.
****
Alla luce delle considerazioni svolte, sebbene l'operato dell'avvocato si sia caratterizzato per la CP_1 violazione dell'obbligo di diligenza professionale sullo stesso incombente, non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'errore dallo stesso compiuto e il mancato riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta.
****
Neppure può trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata da parte attrice, avente ad oggetto il danno cd. da perdita di chance.
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, “il danno da perdita di chance, ovvero il danno conseguente alla perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso o di evitare un esito pagina 11 di 13 sfavorevole, trova la propria connotazione essenziale nella condizione di incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance, sia patrimoniale che non patrimoniale, nel campo delle relazioni incerte tra eventi non collegati da una legge di connessione causale” (v. Cass.
27.7.2024, n. 21045): applicando tale principio, la Suprema Corte ha escluso che, in una causa relativa alla responsabilità professionale di un avvocato per essersi tardivamente costituito in una controversia locatizia, si vertesse nell'ambito del danno da perdita di chance, perché, essendo sempre possibile formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato sperato dal cliente, si ricadeva nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal cliente.
Considerato, infatti, che la responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio patito dal cliente, non può ricondursi la fattispecie nel campo della chance che resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una "legge di connessione".
La domanda attorea deve pertanto essere respinta.
III
Parte attrice ha, altresì, formulato autonoma domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera intercorso con il convenuto.
La domanda deve ritenersi fondata e accoglibile: tenuto conto che il mancato invio della comunicazione di impugnazione stragiudiziale del licenziamento è stata ammessa dallo stesso convenuto e ricondotta ad un mero “errore” – avendo lo stesso avv. dato atto di aver inserito la CP_1 lettera in un messaggio di posta elettronica certificata, ritenendo di averlo inviato “ma che (per mero errore umano) fatalmente è rimasta nella cartella “bozze” del sistema” – deve ritenersi che sarebbe stata sufficiente una diligenza media per verificare l'effettivo e completo invio della comunicazione, tenuto conto della rilevanza della stessa ai fini dell'impugnazione giudiziale del licenziamento.
Peraltro, come osservato dalla Suprema Corte, in presenza di una condotta del professionista che non rispetti il dovere di diligenza richiesto ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c. può configurarsi l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e, quindi, la risoluzione del contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 1455 c.c., “non rilevando il fatto che manchi la prova del nesso causale tra la condotta negligente e un danno concreto” (Cass. 27.11.2025, n. 31093).
Il profilo del risarcimento del danno e delle restituzioni conseguenti alla risoluzione retroattiva sono infatti distinti e separati e si basano su presupposti differenti: la mancanza di danno risarcibile, qui dovuta più propriamente alla mancanza di nesso causale, non interferisce con la pronuncia di risoluzione giudiziale.
Deve pertanto pronunciarsi la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e, in assenza di ulteriori domande, nulla deve essere disposto con riferimento agli effetti restitutori della pronuncia. pagina 12 di 13 IV
Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti – in ragione della pluralità delle domande proposte dall'attrice e del loro accoglimento parziale – si ritiene sussistano i presupposti per una compensazione parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., delle spese nella misura dei 2/3.
Il convenuto deve pertanto essere condannato a corrispondere all'attrice il restante terzo liquidato, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase istruttoria, in € 3.073,00, di cui € 2.811,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2
D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili, come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice risolve il contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra parte e il convenuto Parte_1
per inadempimento;
CP_1 rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1 compensa tra le parti i 2/3 delle spese di lite;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente il restante terzo delle spese di lite liquidato, per detta frazione, in € 3.073,00, di cui € 2.811,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ex art.
2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili, come per legge.
Così deciso in Torino 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
pagina 13 di 13