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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/11/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 661/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. FRANCESCA TRAVERSO Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona de legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Aldo Virone, presso il cui studio in Agrigento, V. Mazzini 44 bis, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
contro
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Michele Paoletti e Paola Belli,
[...]
presso il cui studio in Genova, V. D'Annunzio 2/44, è elettiva- CP_3 mente domiciliata,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte Appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: nel merito, di rigettare, per le motiva- zioni espresse in narrativa, le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società ap- pellata per le causali spiegate con l'atto introduttivo del presente giudizio;
• di rite-
1 nere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente poiché non ha mai sottoscritto alcun contratto di trasporto e\o spedizione con la società attrice ovvero con la società spedizioniere CENTRO COORDINAMENTO SRL né li ha mai conclusi con le stesse. Con vittoria di spese e dei compensi difensivi di en- trambi i gradi del giudizio.”.
Per la parte Appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
a conferma della sentenza N. 761/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data
11.12.2023 e pubblicata in data 29.12.2023: In via principale: - Dichiarare inam- missibile l'appello proposto da per violazione degli artt. 342 Parte_1
e 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
-
Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e, per l'effetto, confermare pienamente la sentenza N. 3294/2023, emessa dal Tribunale di Genova in data 11/12/2023; In ogni caso Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora Controparte_2 CP_1 Parte_2
nel prosieguo anche soltanto ) evocava in giudizio
[...] Controparte_1 [...] deducendo di aver stipulato con la convenuta, tramite lo Controparte_4
un contratto per il trasporto di merce Parte_3 consistente in un impianto per la produzione di cemento;
di aver emesso in data
3.8.2018 la definitiva conferma booking n. 0161748674; che la merce, destinata alla società Blue Whale Shipping Services co, era stivata all'interno di tre conteni- tori, imbarcati a bordo della m/v MSC US con destinazione Porto di Al
'Aqabah e ivi sbarcati in data 13.9.2018; che la merce non era stata ritirata da par- te del ricevitore e, pertanto, al termine del periodo di free time, erano maturati i costi di conteiner AGs per USD 145.447,50, che l'attrice chiedeva le ve- nissero rimborsati dalla convenuta.
(nel prosieguo anche soltanto si costituiva Parte_1 Parte_1 in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea per non aver concluso al- cun contratto di trasporto/spedizione con parte attrice, non aver mai conferito mandato per tale contratto alla società attrice o allo spedizioniere CC e, comun- que, non essere mai stata proprietaria della merce oggetto del contratto.
Con sentenza n. 3294 del 29 dicembre 2023 il Tribunale di Genova, ritenuto che al caso di specie dovessero applicarsi l'istituto della rappresentanza apparen-
2 te e che il contratto concluso in nome altrui dal rappresentante senza poteri (lo spedizioniere CC) vincolasse il falso rappresentato ( , Parte_1 così statuiva:
“Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore do- manda, istanza ed eccezione:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna Parte_4 al pagamento in favore di della somma
[...] CP_2 Controparte_2 di USD 145.477,50 (pari a 176.987,92 euro al cambio del 13.1.2021), oltre inte- ressi dalla domanda al saldo;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite liquidate in euro 6.500,00 per compensi, ol- Controparte_5 tre rimborso forfettario e oneri di legge”
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione ri- Parte_1 tualmente notificato in data 24 giugno 2024, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
(già ), con comparsa depositata in data 26
[...] Controparte_2 novembre 2024, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt.
348 bis e 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, la reiezione.
Con ordinanza 12 febbraio 2025 il Collegio sospendeva l'esecutività della deci- sione impugnata e fissava l'udienza del 29 ottobre 2025 avanti il Consigliere
Istruttore per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termi- ni perentori di cui all'art. 352, primo comma, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., al 30 luglio
2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusio- ni, al 29 settembre e al 14 ottobre 2025 per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Con provvedimento 22 settembre 2025 il Presidente, visto il programma per il rag- giungimento degli obiettivi del P.N.N.R, disponeva l'assegnazione della controver- sia a Consigliere Ausiliario, ferma la già disposta udienza del 29 ottobre 2025.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavamo le conclusioni e, con ordinanza 3 novembre 2025, il Giudice Ausiliario istruttore tratteneva la causa a decisione per riferirne al Collegio.
1. Le eccezioni preliminari
3 L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis, sebbene col- tivata da in sede di precisazione delle conclusioni, è già Controparte_1 stata rigettata da questa Corte con la citata ordinanza 12 febbraio 2025.
L'eccezione di inammissibilità del gravame ec art. 342 c.p.c. si palesa infondata atteso che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L.
n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contene- re una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen- tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente na- tura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la re- dazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del
17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nel- la sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con l'articolato motivo d'appello di cui appresso, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risultando dun- que soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
2. L'appello
censura la decisione di primo grado con un unico articolato Pt_1 motivo con cui, in sintesi, deduce che il primo Giudice è pervenuto a ritene- re sussistenti, nella fattispecie, i presupposti per l'applicazione del principio della rappresentanza apparente a seguito dell'errata valutazione delle risul- tanze istruttorie.
Il primo Giudice ha ritenuto che sussistessero, nella fattispecie, a)
l'apparenza di poteri rappresentativi (cioè indici esteriori e obiettivi tali da le- gittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero;
b)
l'imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato;
c) l'affidamento incol- pevole del terzo contraente circa l'esistenza dei poteri rappresentativi.
In realtà, evidenzia l'appellante, non aveva conferito alcun potere Parte_1 al falsus procurator CC (spedizioniere).
4 L'affermazione, contenuta a pag. 5 della decisione impugnata, secondo cui l'odierna appellante non avrebbe contestato in corso di rapporto di essere mandante della CC è, ad avviso dell'appellante, incomprensibile perché
aveva invece costantemente contestato la circostanza, smentita an- Pt_1 che dalle risultanze istruttorie
Quanto al primo presupposto (apparenza di poteri rappresentativi),
l'appellante osserva che il teste amministratore e spedizioniere che Tes_1 ha gestito il trasporto (escusso all'udienza del 16 febbraio 2022), ha dichia- rato di averlo fatto in nome e per conto del cliente giordano, affermando che
CC non ha operato per conto di , ma direttamente su mandato del Pt_1 cliente giordano interessato al trasporto per Aqaba.
La circostanza è stata confermata anche dalla teste , che ha Testimone_2 affermato di essere stata contattata da uno spedizioniere giordano, la Blue
Wheale Shipping e che La GR LT fu contattata come shipper, ovvero come caricatore, riferendo altresì: “ “in data 2.8.18 ricevemmo da GR
LT la dichiarazione dual use necessaria per la spedizione”. non ha inoltre affermato che la merce sia stata caricata dagli stabi- Tes_1 limenti di , bensì di non ricordare la circostanza (che non poteva ri- Pt_1 cordare, posto che i beni vennero caricati non dagli stabilimenti della
[...]
a dai locali della società GR LT dove si trovavano). Parte_1
A pagina due della comparsa di costituzione la convenuta/ odierna appellan- te aveva detto che la merce era stata smontata dal cliente finale giordano presso gli stabilimenti della GR LT in contrada Piana di Sutera – in provincia di Caltanissetta e a proprie spese e cure trasportato al porto di Pa- lermo (come confermato dal teste in sede di prova delegata). Tes_3
Il primo Giudice ha ciò nonostante affermato che i beni oggetto del trasporto erano allocati presso gli stabilimenti della , ubicati in Agrigento e non Pt_1
a Sutera in provincia di Caltanissetta. ha poi ammesso di avere fatto inserire quale Tes_1 Parte_1 shipper/spedizioniere motu proprio, senza che vi fosse specifica indicazione di medesima e senza che vi fosse un rapporto tra quest'ultima e Pt_1
CC.
Contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, non sussistevano dun- que indici esteriori e obiettivi tali da legittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero in capo al rappresentante senza poteri CC (lo spedizioniere).
5 Difetterebbe poi anche, prosegue l'appellante, il secondo presupposto invo- cato dal Giudice di prime cure, ovverosia l'imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato, che abbia colposamente concorso a crearla o tollerarla.
Il teste e la teste hanno ammesso di avere avuto incarico Tes_1 Tes_2 da un soggetto giordano di curare la spedizione e di avere inserito autono- mamente quale shipper. ha anche ammesso Parte_1 Tes_2 di avere ricevuto la documentazione dual use da parte di GR LT e che tutta la documentazione relativa alla spedizione era su carta intestata
GR LT.
Tale documentazione, sebbene intestata a GR LT, proveniva dalla mail di e per questa ragione, ha asserito la teste Parte_1 Tes_4
, ella ha ritenuto di indicare quest'ultima come shipper.
[...]
Ad avviso dell'appellante, tuttavia, da questo insieme di circostanze non po- teva desumersi che avesse colposamente concorso a creare e tolle- Pt_1 rare l'apparenza del potere di rappresentanza.
Vi è stata piuttosto superficialità dello spedizioniere CC, vero responsabi- le della vicenda, che per propria comodità ha ritenuto di creare un caricato- re/shipper diverso da quello che lo aveva incaricato o che risultava dai do- cumenti allo stesso pervenuti.
Il teste ha dichiarato di non avere mai ricevuto incarico da parte di Tes_3
di prendere contatti con la società CC, che non ha mai sentito no- Pt_1 minare e gli unici rapporti li ha avuti con l cui ha Controparte_2 trasmesso la fattura del GR LT.
Il teste ha chiarito che non vi erano rapporti tra GR LT, la proprieta- ria dei beni trasferiti in Giordania e la né tanto meno Parte_1 tra quest'ultima e CC.
L'impugnata decisione avrebbe pertanto, ad avviso dell'appellante, sovverti- to i principi che depongono per la sussistenza di una rappresentanza con- nessa alla rappresentanza apparente.
L'appello è infondato e l'impugnata decisione va esente da censure.
Il primo Giudice ha correttamente riportato (a pag. 4 dell'impugnata decisio- ne) le tre condizioni in presenza delle quali, secondo costante giurispruden- za di legittimità (cfr., tra le molte, sez. II, Sentenza n. 11036 del 5 maggio
2017; sez. II, Sentenza n. 17243 del 22 luglio 2010; sez. III, Sentenza n.
9328 del 8 maggio 2015; sez. III, Sentenza n. 1451 del 27 gennaio 2015), opera l'istituto della rappresentanza apparente e il contratto, pur concluso da
6 soggetto che non aveva potere di rappresentanza, produce effetti nei riguar- di dell'apparente rappresentato.
I tre elementi che, per l'operatività della rappresentanza apparente, devono ricorrere congiuntamente, sono: a) l'esistenza di una situazione apparente che non corrisponde alla realtà giuridica;
b) il comportamento colposo del falso rappresentato, che deve avere posto in essere un comportamento, non meramente omissivo, oggettivamente idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione dell'effettivo conferimento del potere rappresentati- vo;
c) la buona fede del terzo contraente, che deve aver fatto un affidamen- to ragionevole e incolpevole sull'esistenza dei poteri rappresentativi .
L'impugnata decisione ha verificato la sussistenza delle citate condizioni at- traverso la scrupolosa valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, valutazione che questa Corte condivide appieno.
Nessun dubbio può infatti esservi sull'esistenza dell'apparenza dei poteri rappresentativi, desumibile dall'inserimento di quale schipper nella Pt_1 polizza di carico (doc. 6 fascicolo primo grado appellata), mentre non pos- sono essere condivisi gli assunti dell'appellante circa il fatto che detto inse- rimento sia avvenuto per decisione unilateralmente assunta dallo spedizio- niere CC.
Dalle deposizioni di legale rappresentante dello spedizioniere, e di Tes_1
, impiegata di CC che ha materialmente curato la predisposizione Tes_2 dei documenti di trasporto, è infatti emerso che vi era confusione tra due soggetti, GR LT e , perché i rapporti erano curati da Pt_1 Pt_1
(cfr. deposizione , escussa all'udienza del 16 febbraio 2022: “ ... io Tes_2 ho sempre intrattenuto rapporti con la e, più precisa- Parte_1 mente, con il sig. , che credo fosse l'Amministratore o il Commer- Tes_3 cialista” e ancora: “Ho menzionato indifferentemente GR LT Pt_5
[.
perché non solo la fattura, ma tutte le comunicazioni provenivano da
e.mail , pur essendo su carta intestata GR LT ... “, nonché “la Pt_1 fattura che mi viene mostrata - n.d.r.: il doc. 1 fascicolo di parte odierna ap- pellante - indica la merce oggetto di trasporto, ma quella su cui lavorai io aveva intestazione conforme, ma timbro ”). Pt_1
Escusso come teste a mezzo prova delegata, in data 18 ottobre 2023,
[...]
ha a propria volta chiarito di essere stato, all'epoca dei fatti, dipenden- CP_6 te proprio di e di avere “usato la casella email di Pt_1 Parte_4 rati per conto di GR LT srl esclusivamente per trasmettere la docu-
7 mentazione allo spedizioniere Controparte_2 Parte_6 mi aveva indicato di usare la email della . Parte_1
, si apprende dalla comparsa di costituzione e risposta in Parte_6 primo grado, è il legale rappresentante dell'odierna appellante.
La confusione tra i due soggetti è dunque stata colpevolmente determinata dall'odierna appellata e anche circa la sussistenza del secondo elemento appare pertanto pienamente condivisibile l'impugnata decisione (cfr. pag. 5) laddove afferma appunto, che ha creato “l'apparenza della rappre- Pt_1 sentanza di per fatto di suo dipendente, autorizzato dal suo legale Pt_1 rappresentante”.
Non possono esservi dubbi circa l'incolpevole affidamento dell'odierna ap- pellata in ordine al potere di rappresentanza di CC.
non aveva ragioni per dubitare che quanto riportato nei Controparte_1 documenti di spedizione fosse corretto, a maggior ragione perché l'odierna appellata, allorché lo spedizioniere le comunicò ripetutamente che la merce non veniva ritirata e che ciò comportava il maturare di costi di conteiner AG (cfr. deposizione , non si curò di rispondere per chiarire Tes_1
l'equivoco circa il proprio ruolo nella vicenda, così come non diede riscontro alcuno alle messe in mora del legale e all'invito alla negoziazione assistita.
L'appellante, a pag. 8 dell'atto introduttivo del presente giudizio, assume che non sarebbe dato capire come il Tribunale abbia potuto affermare che l'appellante non avesse contestato in corso di rapporto di non essere man- dante della CC, laddove tale circostanza era invece stata contestata sia in comparsa che in memoria istruttoria.
Occorre allora osservare che il Tribunale, a pag. 5 dell'impugnata decisione, ha invece correttamente valorizzato il fatto che la convenuta non avesse contestato di essere lo shipper o il mandante di CC “in costanza di rappor- to ... neppure a fronte delle comunicazioni indirizzate direttamente dalla par- te attrice a Conglomerati in data 28.3.2019 (doc. 8 attore) e in data Pt_1
15.7. 2019 (cfr. doc. 9 attore).”.
Il primo Giudice, con tutta evidenza, non argomenta in relazione a una man- cata contestazione nell'ambito del processo ma si riferisce al fatto che, con il silenzio serbato non rispondendo alle diverse missive e per tutta la fase an- tecedente all'introduzione del giudizio, ha alimentato l'apparenza del Pt_1 potere di rappresentanza in capo allo spedizioniere.
8 In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata decisione inte- gralmente confermata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soc- combenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 2.977,00
2. fase introduttiva € 1.911,00
3. fase di trattazione € 4.326,00
4. fase decisionale € 5.103,00
Totale complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdutti- vo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente ri- gettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appella- ta, che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 6 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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