Decreto cautelare 1 febbraio 2025
Sentenza breve 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 13/03/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2025, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS- quali genitori della minore -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:del diritto della minore ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (27 ore settimanali), o, in subordine, di assegnare alla stessa un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito;
- a) del verbale del GLO, redatto per l’allieva-OMISSIS- in data 27.11.2024 (All.1), e comunicato in data 06.12.2024 con nota -OMISSIS-, dal quale si evince che “per le ragioni sopra descritte, anche noi docenti riteniamo necessario un incremento di ore di sostegno scolastico, come già segnalato in una relazione descrittiva del 22/11/2024 (ma, rectius, 22/10/2024, n. d. r.)”;
- b) del Piano Educativo Individualizzato, anno scolastico 2024/2025, redatto ed approvato in data 27.11.2024 e comunicato il 03.12.2024;
- c) della nota, -OMISSIS-a firma della D. S. dell’I. -OMISSIS-, con la quale viene inoltrata al NPIA presso l’ASL di-OMISSIS-, redatta dal team docente della I G, con la quale si dichiara che “l’alunna necessita dell’insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico al fine di fargli acquisire quel grado di autonomia affettiva, cognitiva, comportamentale a cui può realmente pervenire”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinato dall’Ufficio scolastico regionale per (tra gli altri) l’Istituto “I. -OMISSIS-” -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, nella indicata qualità, hanno impugnato i provvedimenti con i quali l’Istituto “I. -OMISSIS-” di Napoli ha assegnato, per il corrente anno scolastico (2024/25), alla figlia minore, 11 ore di sostegno scolastico per l’anno in corso, lamentandone l’insufficienza rispetto all’intero orario di frequenza settimanale (27 ore ) e rispetto alla gravità della patologia della quale la minore è affetta. Conseguentemente, hanno chiesto ordinarsi alla Amministrazione intimata di assegnare alla minore un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale.
Pervenuta alla camera di consiglio del 5.03 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso si profila manifestamente fondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato alle parti presenti in Camera di consiglio e riportato nel relativo verbale.
Preliminarmente, il Collegio richiama quanto rilevato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, che questo T.A.R. ha avuto già modo di condividere, per la quale “il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie” (ex multis, T.A.R. Molise, 23 maggio 2023 n. 171, recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127).
Occorre anche ricordare che il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del D.lgs. n. 96/2019, che ha riformulato l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017, si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del G.L.O. L’art. 7, comma 2°, lett. d) del D.lgs. n. 66/2017 evidenzia, in particolare, la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, …la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”.
Parallelamente, l’art. 15 della l. n. 104/1992 assegna una importante funzione di verifica al Gruppo per l’Inclusione Territoriale, costituito in ciascun ambito territoriale provinciale, o a livello delle città metropolitane, e composto “da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative”.
Infine, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017 avviene che “il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il G.I.T., tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”. (cfr T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).
Orbene, dal delineato e complesso assetto normativo esposto emerge che il G.L.O. costituisce il titolare tecnico della competenza a valutare il fabbisogno delle ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.
Le valutazioni dei diversi organi a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di determinazione delle ore di sostegno devono essere, infine, strettamente ancorate alla fattispecie concreta, con particolare riguardo, quindi, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.
La Corte Costituzionale, da ultimo, con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità grave. Ciò in quanto la discrezionalità di cui il Legislatore gode nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili non ha carattere assoluto, ma trova un limite “invalicabile nel […] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (cfr. ancora Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 80, che richiama le precedenti sentenze della stessa Consulta 4 luglio 2008 n. 251, 23 dicembre 2008 n. 431, nonché 22 giugno 2000 n. 226).
Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740). Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quelli sottesi al verbale impugnato, ignoti alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità (cfr T.A.R. Molise, 25 ottobre 2023 n. 239).
Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, “impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184).
Non può, quindi, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con interventi adeguati al tipo e alla gravità della loro patologia, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (T.A.R Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328)".
Pertanto, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di “handicap”, salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 8 marzo 2019 n. 170).
Quanto fin qui illustrato acclara la fondatezza del ricorso atteso che la previsione di sole 11 ore settimanali all’alunna, a fronte di una frequenza scolastica settimanale di 27 ore e della gravità della patologia dalla quale la minore è affetta, risulta insufficiente rispetto alle effettive esigenze della minore.
Ed invero, il profilo dinamico funzionale all’uopo redatto in data 17.01.2023, ad opera del-OMISSIS-sulla scorta della documentazione all’epoca disponibile individuava la necessità di un sostegno specializzato secondo un “rapporto normale per il numero massimo delle ore” (All.8 al ricorso). A seguito della trasmissione della nota -OMISSIS-e dell’allegata relazione -OMISSIS- (All. 3), il NPI presso il competente D. S. 44 con certificazione del 28.11.2024 consigliava “sostegno scolastico per il massimo delle ore possibili” (All. 9). Lo stesso GLO del 27.11.2024 (All. 1) evidenziava la necessità di un incremento delle ore di sostegno scolastico in favore della alunna.
Risulta, quindi, fondato il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, posto che i provvedimenti di assegnazione dell’insegnamento di sostegno ai minori disabili, deve comunque tener conto della loro effettiva necessità, come affermato dalla giurisprudenza pacifica in materia (Corte cost. n. 80/2010; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341 e, per la Sezione, tra le più recenti T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 12 dicembre 2024, n. 7029; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 12 dicembre 2024, n. 7023; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 3 dicembre 2024, n. 6745; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 3 dicembre 2024, n. 6744; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 661; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6623; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 26 novembre 2024, n. 6553; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6534; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6136; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6029; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6022).
In conclusione, alla luce di quanto rilevato, il ricorso va accolto, con il dovere dell’Amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunna e dei principi consolidati rinvenibili in materia, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, previa integrazione, ove necessario, del PEI 2024/2025.
Le spese di lite vanno, infine poste a carico della Amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione;
condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione delle spese e competenze di lite pari a euro 1000,00 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.