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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2652/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2652 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN AT,
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AN AT con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01/07/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla quale è
[...]
Per_ nata la figlia in data 27/02/2008, riconosciuta da entrambi.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore: Per_
1. “Disporre l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
Per_
2. La figlia continuerà ad abitare con la madre, presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Vignola (MO), Via Giuseppe Parini n. 258, presso la quale manterrà la residenza ai fini anagrafici. Entrambi i genitori, quando avranno la figlia con sé, assumeranno autonomamente le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nel preminente interesse della ragazza e, per quanto possibile in particolare compatibilmente con gli impegni lavorativi, ad essere personalmente presenti allorché la figlia è presso di loro.
3. Stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e tenuto Per_ conto dell'età della figlia ora diciassettenne, il padre avrà diritto/dovere di avere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia e previo accordo con quest'ultima. Anche durante le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, vacanze estive e qualsiasi altra festività civile e religiosa, il padre dovrà accordarsi con la figlia per concordare modalità e tempistiche del diritto di visita;
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia Per_ relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra-scolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute nell'allegato Piano
Genitoriale (doc. n. 4);
pagina 2 di 5 5. Quanto alle spese per il mantenimento della figlia, disporre che il Sig.
versi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della Sig.ra Parte_2 la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili. Detto importo sarà Parte_1 oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a partire dal mese di
Luglio 2026;
6. Disporre che le spese straordinarie, saranno ripartite tra i genitori in misura paritaria del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di
Modena qui di seguito riportato: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc)
pagina 3 di 5 dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. Che, sulla scorta di quanto richiesto dall'art. 473 bis.12, III comma, stante la domanda di contributo economico ed in presenza di figli minori, si allegano al presente ricorso le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del
Sig. e della Sig.ra (doc. n. 5), nonché gli estratti conto dei rapporti Pt_2 Pt_1 bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni (doc. n. 6);
8. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
9. Le parti sono concordi che le spese legali del presente procedimento saranno poste a carico di ciascuno, nella misura del 50% pro capite.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
pagina 4 di 5 spese compensate.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2652 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN AT,
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AN AT con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01/07/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla quale è
[...]
Per_ nata la figlia in data 27/02/2008, riconosciuta da entrambi.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore: Per_
1. “Disporre l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
Per_
2. La figlia continuerà ad abitare con la madre, presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Vignola (MO), Via Giuseppe Parini n. 258, presso la quale manterrà la residenza ai fini anagrafici. Entrambi i genitori, quando avranno la figlia con sé, assumeranno autonomamente le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nel preminente interesse della ragazza e, per quanto possibile in particolare compatibilmente con gli impegni lavorativi, ad essere personalmente presenti allorché la figlia è presso di loro.
3. Stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e tenuto Per_ conto dell'età della figlia ora diciassettenne, il padre avrà diritto/dovere di avere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia e previo accordo con quest'ultima. Anche durante le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, vacanze estive e qualsiasi altra festività civile e religiosa, il padre dovrà accordarsi con la figlia per concordare modalità e tempistiche del diritto di visita;
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia Per_ relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra-scolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute nell'allegato Piano
Genitoriale (doc. n. 4);
pagina 2 di 5 5. Quanto alle spese per il mantenimento della figlia, disporre che il Sig.
versi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della Sig.ra Parte_2 la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili. Detto importo sarà Parte_1 oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a partire dal mese di
Luglio 2026;
6. Disporre che le spese straordinarie, saranno ripartite tra i genitori in misura paritaria del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di
Modena qui di seguito riportato: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc)
pagina 3 di 5 dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. Che, sulla scorta di quanto richiesto dall'art. 473 bis.12, III comma, stante la domanda di contributo economico ed in presenza di figli minori, si allegano al presente ricorso le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del
Sig. e della Sig.ra (doc. n. 5), nonché gli estratti conto dei rapporti Pt_2 Pt_1 bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni (doc. n. 6);
8. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
9. Le parti sono concordi che le spese legali del presente procedimento saranno poste a carico di ciascuno, nella misura del 50% pro capite.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
pagina 4 di 5 spese compensate.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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