Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01820/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2025, proposto da
SE PI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 3529/23, passata in giudicato il 14.03.2024 e notificata in forma esecutiva in data 19.05.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AO NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza di cui all’epigrafe, il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare, in favore della stessa, la somma di €. 1.316,24, oltre accessori nella misura ivi indicata.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato che il Ministero intimato non ha spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
3. Si è costituito in giudizio con atto di mera forma il Ministero intimato, il quale ha successivamente versato in atti nota con cui il Dirigente scolastico dà atto dell’avvenuto inserimento del prospetto di liquidazione delle somme dovute in esecuzione della sentenza in epigrafe.
4. All’udienza camerale del 13 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente, nel rappresentare il perdurante inadempimento del Ministero, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; indi, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. Sussistono tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Ministero intimato di quanto disposto nella sentenza.
7. Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Ministero l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto, ma esso, seppure costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto, né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
8. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare al Ministero intimato di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
9. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima direzione generale in possesso della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta (90) giorni.
Il Commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna il predetto Ministero al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NA NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AO NA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA RI | AG NA NE |
IL SEGRETARIO