Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02423/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Zanchi, Marco Rigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regione -OMISSIS- Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Ministero Economia Finanze, Presidenza Consiglio dei Ministri, Presidenza Consiglio dei Ministri - Dip. Affari Europei, Presidenza Consiglio dei Ministri - Struttura Missione Pnrr, Presidenza Consiglio dei Ministri - Dip. Politiche Coesione Sociale, Dip. e Strutture - Presidenza Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento:
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso (“ m pi .-OMISSIS- ”), del 23 maggio 2025, con cui la Dirigente dell'Ufficio ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla classe di concorso A028 ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e dell'articolo 4, comma 6, del Decreto dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575 (che ha indetto il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno);
- dell'esito “ valutazione titoli ” per la Classe di concorso A028 espresso dalla Commissione giudicatrice attraverso la piattaforma concorsi web, comunicato con l'avviso (“ m pi .-OMISSIS- ”) denominato “ esito valutazione titoli ” del 21 maggio 2025, nella parte in cui ha omesso di valutare la laurea in lingua straniera “tedesco” posseduta dalla ricorrente, nonché dell'avviso medesimo;
- del decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio III - Personale della scuola (“ -OMISSIS- ”) del 29 maggio 2025, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A028 -Matematica e Scienze, per la Regione Veneto
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ed inerente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\10\2025
per l’annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- del 05-08-2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio III - Personale della scuola (“ m pi .-OMISSIS- ”), con cui è stato aggiornato l’elenco dei candidati idonei con i candidati ivi riportati; - del decreto n. -OMISSIS- del 15-10-2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio III - Personale della scuola (“ m pi .-OMISSIS- ”), con cui è stato aggiornato l’elenco dei candidati idonei con i candidati ivi riportati;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ed inerente, ancorché non conosciuto;
nonché richiesta di condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate al reinserimento della ricorrente nella graduatoria regionale di merito, per la Classe di concorso A028-Matematica e Scienze, approvata con decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio III - Personale della scuola (“ m pi .-OMISSIS- ”) del 29 maggio 2025, ovvero, in ogni caso, alla riammissione della ricorrente al concorso indetto con Decreto dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto e dell’Ufficio Scolastico Regione -OMISSIS- Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. AS IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze nella Regione Veneto, indetto con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, numero -OMISSIS-, superando sia la prova scritta, conseguendo 92 punti su 100, sia la prova orale, ottenendo 88 punti su 100.
Come titolo di accesso ha indicato una laurea vecchio ordinamento conseguita in Ungheria, che le conferisce la qualifica di insegnante di lingua tedesca e di matematica nella scuola media inferiore. Tale titolo è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione con provvedimento dell'8 settembre 2011, protocollo -OMISSIS-/R.U./U, come idoneo all'insegnamento in due ambiti distinti: la classe 45/A – Seconda lingua straniera (Tedesco), oggi classe di concorso AD25, e la classe 59/A, oggi classe A028 – Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado. Per quest'ultima classe il riconoscimento è stato subordinato al superamento di misure compensative consistenti nell'acquisizione di una certificazione linguistica di livello C2 (CELI 5 Doc o CILS-DIT/C2).
2. Il 21 maggio 2025 la ricorrente ha avuto accesso alla piattaforma dove era stata pubblicata la valutazione dei titoli e ha appreso che la Commissione non le aveva attribuito alcun punteggio per il possesso del titolo accademico relativo all'insegnamento del tedesco.
3. Il 23 maggio 2025, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha adottato un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale motivato dal fatto che la candidata non avrebbe prodotto alcun provvedimento attestante il superamento delle misure compensative richieste per la classe di concorso A028. Pur dando atto che la ricorrente possedeva una certificazione C1 nella lingua italiana, l'Amministrazione ha ritenuto tale certificazione non sufficiente, richiedendo invece una delle due certificazioni di livello C2 indicate nel provvedimento di riconoscimento del 2011.
4. La graduatoria di merito è stata pubblicata il 29 maggio 2025.
Dalla cognizione della stessa la ricorrente ha constatato che, in assenza dell'esclusione e con il punteggio complessivo di 183,50 punti derivante dalle prove sostenute e dai titoli valutati, si sarebbe collocata alla posizione 142, rientrando quindi tra i vincitori del concorso. Qualora fosse stato riconosciuto anche il punteggio per l'ulteriore titolo accademico, avrebbe raggiunto 191 punti, posizionandosi tra il centesimo e il centosesto posto.
5. La ricorrente, ritenendosi per tali ragioni lesa nei propri diritti, ha impugnato, con il ricorso introduttivo, gli atti in epigrafe indicati articolando plurime censure.
Con il primo motivo la ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento di esclusione sostenendo che la certificazione linguistica di livello C1 da lei posseduta è pienamente sufficiente ai fini del riconoscimento del titolo per l'insegnamento nella classe A028; richiama in particolare la circolare ministeriale del 7 ottobre 2013, protocollo -OMISSIS-/R.U./U, che ha modificato le modalità di accertamento della competenza linguistica dei docenti stranieri.
Con il secondo motivo la ricorrente evidenzia che l’Amministrazione ha compiuto un'analisi meramente formalistica del provvedimento di riconoscimento, senza considerare la disciplina intervenuta successivamente, con ciò incorrendo nel vizio di difetto di istruttoria.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta la mancata attribuzione dei 7,5 punti per il possesso del titolo ulteriore; il diploma conseguito in Ungheria avrebbe, infatti, una doppia valenza accademica, riconosciuta dal Ministero per l'insegnamento sia della matematica sia della lingua tedesca.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto la conversione del rito ex art. 12 bis del D.L. n. 68/2022 ed ordinato alla parte ricorrente la notifica dell'atto introduttivo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.
7. Medio tempore, a seguito delle rinunce pervenute da parte dei candidati vincitori inseriti nella graduatoria di merito, l'Amministrazione, con i decreti nn. -OMISSIS-del 05-08-2025 e -OMISSIS-del 15-10-2025, ha proceduto allo scorrimento per rinuncia della graduatoria medesima, finalizzata alla nomina di ulteriori candidati idonei nei limiti dei posti vacanti e disponibili.
8. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche i suddetti decreti di scorrimento, deducendo che gli stessi sono viziati, in via derivata, per gli stessi profili di illegittimità già dedotti con l'atto introduttivo del giudizio.
9. Si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe indicate, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
10. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 11.12.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
11. Sotto un profilo metodologico va evidenziato che le argomentazioni che seguiranno, relative al ricorso principale, riguardano anche il ricorso per motivi aggiunti, atteso che questi ultimi costituiscono una mera estensione dell'impugnativa agli atti sopravvenuti di scorrimento della graduatoria.
12. Ciò precisato, il primo ed il secondo motivo del ricorso introduttivo, che possono trattarsi congiuntamente, vanno accolti.
Va al riguardo evidenziato che:
- il provvedimento ministeriale dell'8 settembre 2011 ha riconosciuto il titolo della ricorrente come abilitante per due classi di concorso distinte;
- per la classe 59/A, oggi A028, tale provvedimento ministeriale ha subordinato il riconoscimento al superamento di misure compensative, consistenti nell'acquisizione di una certificazione linguistica di livello C2, specificamente la CELI 5 Doc o la CILS-DIT/C2;
- tale prescrizione è stata richiesta in base alla circolare numero 81 del 23 settembre 2010, che aveva stabilito tali certificazioni come necessarie per l'esercizio della professione docente in scuole italiane;
- la successiva circolare del 7 ottobre 2013, protocollo -OMISSIS-/R.U./U, ha, tuttavia, stabilito che i riconoscimenti della professione di docente vengono adottati indipendentemente dall'accertamento della competenza linguistica e che tale accertamento sarà verificato dalle istituzioni scolastiche al momento della stipula del contratto individuale di lavoro;
- sempre quest’ultima circolare ha, inolttre, differenziato i livelli di competenza linguistica richiesti a seconda delle materie di insegnamento: per le materie tecnico-scientifiche, tra cui rientra la matematica, è sufficiente una certificazione de livello C1, mentre il livello C2 rimane necessario solo per le materie umanistiche.
Ciò precisato, ritiene il Collegio che la nuova disciplina sia applicabile al procedimento di riconoscimento della ricorrente in quanto la circolare del 2013 ha operato una rivalutazione degli interessi pubblici coinvolti, ritenendo sproporzionato pretendere una competenza linguistica di livello C2 per l'insegnamento delle materie tecnico-scientifiche.
La circolare del 2013 ha stabilito che per tali materie è sufficiente il livello C1.
Questa valutazione si fonda su una ragionevole considerazione delle effettive esigenze comunicative connesse all'insegnamento di discipline che utilizzano un linguaggio maggiormente formale e meno dipendente da sfumature linguistiche rispetto alle materie umanistiche.
La modifica è stata espressamente giustificata con riferimento al principio di proporzionalità, che costituisce un canone fondamentale nell'ordinamento europeo, particolarmente rilevante in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Pertanto l'Amministrazione, nel ritenere, con il provvedimento di esclusione, che la certificazione C1 non fosse sufficiente, non ha considerato, come avrebbe dovuto fare, la disciplina intervenuta successivamente al 2010, che, come evidenziato, ha ridotto il livello di competenza linguistica necessario per le materie scientifiche.
13. Il terzo motivo di ricorso non può, invece, essere accolto.
La questione riguarda la possibilità di valutare lo stesso titolo formativo sia come titolo di accesso sia come titolo aggiuntivo che attribuisce punteggio.
Il diploma conseguito dalla ricorrente in Ungheria è stato riconosciuto dal Ministero come abilitante per due classi di concorso distinte: la classe A025 per l'insegnamento della lingua tedesca e la classe A028 per l'insegnamento di matematica e scienze.
La ricorrente sostiene che, trattandosi di un atto a contenuto plurimo, i due riconoscimenti devono essere considerati autonomamente e che pertanto il riconoscimento per la classe A025 può essere valutato come titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'accesso al concorso nella classe A028.
Tale impostazione, però, non tiene adeguatamente conto della natura unitaria del percorso formativo sottostante. Il diploma conseguito dalla ricorrente è un unico titolo di studio, ottenuto al termine di un unico percorso di formazione universitaria, seppure comprensivo di insegnamenti relativi a discipline diverse. Il fatto che tale titolo sia stato riconosciuto come abilitante per più classi di concorso non muta la sua natura di diploma unico conseguito in esito a un unico corso di studi.
La disciplina concorsuale prevede l'attribuzione di punteggio per titoli ulteriori rispetto a quello utilizzato per l'accesso alla procedura, il che è indicativo del fatto che si è inteso fare riferimento a titoli di studio o abilitazioni conseguiti attraverso percorsi formativi distinti e aggiuntivi rispetto a quello che ha condotto al conseguimento del titolo di accesso. Nel caso di specie, la ricorrente ha utilizzato come titolo di accesso il proprio diploma conseguito in Ungheria, valorizzando il riconoscimento ottenuto per la classe A028. Pretendere che lo stesso diploma, in quanto riconosciuto anche per un'altra classe di concorso, venga valutato come titolo aggiuntivo significa attribuire un doppio valore allo stesso percorso formativo.
La nozione di atto a contenuto plurimo invocata dalla ricorrente riguarda situazioni in cui un unico provvedimento contiene più determinazioni che incidono su oggetti o situazioni giuridiche distinte. Nel caso di specie, tuttavia, l'oggetto rimane unico: è il diploma conseguito dalla ricorrente. Il fatto che tale diploma produca effetti abilitanti per più classi di concorso non determina la pluralità di oggetti del provvedimento di riconoscimento, ma semplicemente la pluralità di effetti che derivano dal riconoscimento di un unico titolo.
14. Quanto ai decreti di scorrimento della graduatoria nn. -OMISSIS-del 5 agosto 2025 e -OMISSIS-del 15 ottobre 2025, impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, come correttamente evidenziato dalla stessa ricorrente, i suddetti provvedimenti sono viziati in via derivata per gli stessi profili di illegittimità già dedotti con l'atto introduttivo del giudizio. Trattandosi di atti meramente consequenziali alla graduatoria originariamente impugnata e al provvedimento di esclusione, l'annullamento di questi ultimi comporta necessariamente il venir meno anche degli atti di scorrimento successivamente adottati.
15. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti limitatamente ai primi due motivi.
Il provvedimento di esclusione deve, quindi, essere annullato, insieme al decreto di approvazione della graduatoria del 29 maggio 2025 e ai successivi decreti di scorrimento nn. -OMISSIS-del 5 agosto 2025 e -OMISSIS-del 15 ottobre 2025, limitatamente alla posizione della ricorrente.
Per l’effetto, l'Amministrazione dovrà procedere alla riammissione della ricorrente nella procedura concorsuale e al suo inserimento nella graduatoria di merito con il punteggio derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte e orali e dalla valutazione dei titoli effettivamente diversi da quello utilizzato per l'accesso.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti nei termini indicati in motivazione.
Condanna le Amministrazioni costituite, in solido tra di loro, a rifondere le spese di lite a favore della parte ricorrente che liquida in complessivi 2.500 Euro, che liquida, complessivamente, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento\00) oltre IVA e CPA in quanto dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
AS IN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS IN | Ida RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.