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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 12046/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il giorno 18/10/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Monica Pimpinato Parte_1
e ata a Padova il 15.06.1974 con l'avv. Francesca Zilio Parte_2
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “voglia il Tribunale modificare il provvedimento pronunciato in data 06.12.2016 stabilendo le seguenti condizioni:
1. i figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre, con facoltà per la madre di vederli e di tenerli con sé liberamente, secondo quanto ella concorderà direttamente con i figli stessi, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e lavorative dei genitori.
2. In considerazione di ciò, a modifica delle statuizioni economiche precedentemente assunte, la sig.ra corrisponderà al Sig. , a mezzo bonifico entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, Pt_2 Pt_1 la somma mensile complessiva di € 350,00= (trecentocinquanta) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, a far data dal mese di Settembre 2023, somma da rivalutarsi ogni anno a partire dal mese di giugno 2025 secondo gli indici ISTAT come per legge;
3. I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo attualmente in vigore;
4. L'assegno unico, invece, verrà suddiviso al 50% tra le parti, mentre la detrazione fiscale per i figli verrà disposta al 100% a favore del sig. ; Pt_1 5. La sig.ra si impegna a saldare la somma di € 2.000,00, a titolo di arretrati nel Pt_2
mantenimento, mediante rate mensili di euro 100 ciascuna da corrispondere in aggiunta al pagamento di ogni mese e così sino al saldo del debito;
6. La sig.ra presta sin d'ora il proprio consenso affinché i figli possano fissare un nuovo Pt_2
consulto con la dott.ssa , psicologa alla quale si erano rivolti i figli minori, affinché la Persona_3
stessa fornisca loro indicazioni sulla possibilità e/o necessità di proseguire un percorso presso di sé
o, eventualmente, presso altra/o professionista o struttura. Il pagamento dell'incontro con la dott.ssa sarà interamente a carico del sig. . Per_3 Pt_1
7. La sig.ra presta sin d'ora il consenso al trasferimento della residenza anagrafica dei figli Pt_2 minori presso l'abitazione del padre.
8. Le Parti prestano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi ai fini dell'espatrio.
9. Spese ed onorari del presente procedimento rimangono interamente compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 18.10.2024 con il quale chiedono la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nato Per_1 Per_2
il 10.06.2013) nati fuori dal matrimonio stabilite nel decreto del Tribunale di Padova del 06.12.2016 nel procedimento n. 7200/2016 RG.; rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della prole minore e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto al punto 4. delle conclusioni di cui in premessa che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio stabilite nel decreto del Tribunale di Padova del
06.12.2016 nel procedimento n. 7200/2016 RG.:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1., 2., 3., 5., 6., 7., e
8.;
2. spese di lite compensate. Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 12046/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il giorno 18/10/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Monica Pimpinato Parte_1
e ata a Padova il 15.06.1974 con l'avv. Francesca Zilio Parte_2
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “voglia il Tribunale modificare il provvedimento pronunciato in data 06.12.2016 stabilendo le seguenti condizioni:
1. i figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre, con facoltà per la madre di vederli e di tenerli con sé liberamente, secondo quanto ella concorderà direttamente con i figli stessi, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e lavorative dei genitori.
2. In considerazione di ciò, a modifica delle statuizioni economiche precedentemente assunte, la sig.ra corrisponderà al Sig. , a mezzo bonifico entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, Pt_2 Pt_1 la somma mensile complessiva di € 350,00= (trecentocinquanta) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, a far data dal mese di Settembre 2023, somma da rivalutarsi ogni anno a partire dal mese di giugno 2025 secondo gli indici ISTAT come per legge;
3. I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo attualmente in vigore;
4. L'assegno unico, invece, verrà suddiviso al 50% tra le parti, mentre la detrazione fiscale per i figli verrà disposta al 100% a favore del sig. ; Pt_1 5. La sig.ra si impegna a saldare la somma di € 2.000,00, a titolo di arretrati nel Pt_2
mantenimento, mediante rate mensili di euro 100 ciascuna da corrispondere in aggiunta al pagamento di ogni mese e così sino al saldo del debito;
6. La sig.ra presta sin d'ora il proprio consenso affinché i figli possano fissare un nuovo Pt_2
consulto con la dott.ssa , psicologa alla quale si erano rivolti i figli minori, affinché la Persona_3
stessa fornisca loro indicazioni sulla possibilità e/o necessità di proseguire un percorso presso di sé
o, eventualmente, presso altra/o professionista o struttura. Il pagamento dell'incontro con la dott.ssa sarà interamente a carico del sig. . Per_3 Pt_1
7. La sig.ra presta sin d'ora il consenso al trasferimento della residenza anagrafica dei figli Pt_2 minori presso l'abitazione del padre.
8. Le Parti prestano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi ai fini dell'espatrio.
9. Spese ed onorari del presente procedimento rimangono interamente compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 18.10.2024 con il quale chiedono la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nato Per_1 Per_2
il 10.06.2013) nati fuori dal matrimonio stabilite nel decreto del Tribunale di Padova del 06.12.2016 nel procedimento n. 7200/2016 RG.; rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della prole minore e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto al punto 4. delle conclusioni di cui in premessa che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio stabilite nel decreto del Tribunale di Padova del
06.12.2016 nel procedimento n. 7200/2016 RG.:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1., 2., 3., 5., 6., 7., e
8.;
2. spese di lite compensate. Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari