TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/09/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1549/2023 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Paolo Sperti e Isidoro Sperti
E
NI EL Resistente contumace
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Litisconsorte necessario
Rappresentato e difeso Dall'Avv.to Angelo Bellaroba
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Accerta e dichiara che tra e NI IO Parte_1 dal 18.09.2012 al 30.11.2022 è intercorso un ordinario rapporto di lavoro pagina 1 di 10 subordinato nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di assistente
(convivente) familiare a persona non autosufficiente, di cui al Livello C Super del
CCNL Lavoro Domestico.
2. Per l'effetto, condanna NI IO a corrispondere in favore di
[...]
la somma complessiva di € 57.381,48 per i titoli di cui Parte_1 in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
3. Condanna, altresì, NI IO a regolarizzare la posizione contributiva di versando all' i contributi non coperti dalla Parte_1 CP_1 prescrizione quinquennale -ex art. 3 co. 9 L. 335/1995- con riferimento al periodo di lavoro di cui sub 1., nell'importo che sarà determinato dall'Ente previdenziale.
4. Rigetta le altre domande di pagamento.
5. Condanna NI IO a rimborsare al ricorrente e all' le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge quanto al ricorrente e € 2.000,00 oltre oneri riflessi e spese generali come per legge -se dovuti- quanto all' CP_1
6. Pone a carico del resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2023, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri il sig. NI IO affermando di avere lavorato alle sue dipendenze dal 28.02.2009 -benché formalmente assunto a tempo indeterminato il 18.09.2012- fino al 30.11.2022 -data in cui veniva licenziato-, svolgendo le mansioni di badante convivente. Sostiene che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, è stato erroneamente inquadramento nel livello B Super del CCNL per il personale domestico, laddove aveva diritto ad essere inquadrato nel superiore livello C Super avendo svolto in concreto, ed in modo continuativo, le mansioni di assistente familiare convivente di persona non autosufficiente, in quanto il NI era costretto alla sedia a rotelle. Con riferimento all'orario di lavoro sostiene che, a fronte della 25 e poi 27 ore indicate nella lettera di assunzione del 17.09.2012 e nella successiva domanda presentata all' il 27.02.2015, ha sempre lavorato per 24 ore settimanali distribuite dal CP_1 lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00, ad eccezione del giovedì in cui lavorava dalle 8:00 alle 12:00, con riposo il giovedì pomeriggio e la domenica. Riferisce di essere stato retribuito con la somma lorda mensile di € 500,00 fino all'1.03.2015, senza
13ma mensilità né diritto alle ferie retribuite, e dal 2.03.2015 con la somma lorda mensile di € 800,000, 13ma mensilità e diritto alla fruizione delle ferie. Lamenta, quindi, di essere pagina 2 di 10 stato retribuito in misura non adeguata né proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per cui chiede, in via principale, la condanna di NI IO al pagamento in suo favore del credito retributivo di €
107.936,09 di cui: € 88.710,51 a titolo di differenze retributive, scatti, tredicesima mensilità e ferie e € 19.225,58 a titolo di TFR. In subordine, qualora si ritenesse corretto l'inquadramento nel livello B Super, la condanna del NI al pagamento della somma di € 81.497,66 di cui: € 64.489,61 a titolo di differenze retributive, scatti, ferie e tredicesima mensilità e € 17.008,05 a titolo di TFR. In ulteriore subordine, in caso di accertamento del corretto inquadramento nel livello B Super e dell'orario di lavoro part- time a 27 ore settimanali, chiede la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 20.601,37 di cui: € 12.0978,35 a titolo di differenze retributive, scatti, ferie non godute e 13 mensilità e € 8.504,02 a titolo di TFR. Contesta, infine, l'omessa o insufficiente contribuzione previdenziale e assistenziale versata dal datore di lavoro in suo favore, chiedendo la condanna di NI IO a regolarizzare la sua posizione contributiva.
LO IO, benché ritualmente citato, non si costitutiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.11.2023 il giudicante, preso atto della domanda di regolarizzazione contributiva proposta dal lavoratore ricorrente, disponeva integrarsi il contraddittorio con la chiamata in giudizio dell' in qualità di litisconsorte necessario del datore di lavoro, CP_1 ex art. 102 c.p.c.. Infatti, secondo il più recente indirizzo della S.C. di Cassazione (cfr. sent.
n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l' , cui non è Controparte_2 opponibile il giudicato, che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi. L' si costituisce in giudizio chiedendo, in caso di accertamento del rapporto CP_3 di lavoro subordinato in relazione a periodi per i quali l'obbligo contributivo sia ancora attuale, la condanna di LO IO al pagamento delle somme dovute a titolo di obbligazione contributiva.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore di parte ricorrente, con la prova per testi, interrogatorio formale del resistente, nonché a mezzo
CTU contabile. All'esito del deposito di note d'udienza, ex 127 ter c.p.c., il giudicante pagina 3 di 10 decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Inoltre, nel caso di rapporto di lavoro irregolare, cd in nero il prestatore oltre a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro deve fornire la prova delle mansioni per le quali
è stato assunto e che ha effettivamente svolto, nonché individuare la corrispondente qualifica e grado previsti dal contratto collettivo di categoria al fine di consentire al giudicante di individuare il corrispondente livello di inquadramento e il trattamento retributivo a cui aveva diritto. Il principio di diritto vale anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato regolarizzato in epoca successiva alla sua instaurazione posto che la subordinazione non può presumersi per il sol fatto che tra le parti in un dato momento è stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato.
Qualora poi il lavoratore agisca in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il pagina 4 di 10 riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n.
3528 del 1999).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di NI IO con lettera del 17.09.2012 per svolgere le mansioni di cui al livello BS del CCNL Lavoro Domestico con orario part-time di 25 ore settimanali, successivamente incrementate a 27 ore settimanali. Il rapporto di lavoro è cessato in data
30.11.2022 per licenziamento.
Ne consegue che l'accertamento demandato a questo giudicante ha come oggetto l'effettiva durata (e natura) del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, le mansioni effettivamente svolte dal prestatore in modo prevalente e continuativo, l'orario di lavoro osservato in concreto dal ricorrente nonché la fruizione di ferie non retribuite o la mancata indennizzazione delle ferie maturate e non fruite.
Al riguardo il testimone esaminato nel corso dell'istruttoria, Testimone_1 ha dichiarato quanto segue: “Sono amico del ricorrente da circa 15 anni. E' vero
[...] che il ricorrente ha lavorato per IO ON, come badante convivente e ciò mi consta personalmente perché molte volte mi è capitato di andare a Segni, presso
l'abitazione del sig. ON dove abitava anche il ricorrente. Confermo che vi ha
pagina 5 di 10 lavorato dal 2009 al 2022 in quanto io vivo a Colleferro dal 2000 dove ho conosciuto il ricorrente. Non ho mai visto il sig. ONo camminare ma l'ho sempre visto seduto sulla sedia a rotelle oppure steso a letto ma non l'ho mai visto compiere nessun tipo di attività anche perché dopo avere accompagnato il ricorrente a lavoro mi fermavo presso
l'abitazione pochi minuti. Per quanto ho visto in prima persona il ricorrente cucinava e puliva l'abitazione, non so altro ma confermo che erano le uniche due persone che vivevano nell'abitazione. Penso che il sig. ON avesse necessità del pannolone non essendo in grado di provvedere da solo ai bisogni. Per quanto a mia conoscenza il ricorrente era libero la domenica non so dire se negli altri giorni avesse ore libere o fosse libero il giovedì pomeriggio”.
Tanto premesso, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva del testimone esaminato nel corso dell'istruttoria, osserva il giudicante che a mostrato una conoscenza diretta dei fatti di causa che Testimone_1 appare idonea a supportare (in parte) la prospettazione attorea, ai sensi dell'art. 116
c.p.c., a mente del quale il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Purtuttavia, tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso tra i fatti oggetto di causa e la testimonianza resa nel processo, ritiene il giudicante che le dichiarazioni di in assenza di ulteriori elementi oggettivi di Testimone_1 riscontro, non siano sufficienti per ritenere provato che il rapporto di lavoro tra le parti si sia effettivamente instaurato il 28.02.2009 così come dedotto in ricorso.
Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
pagina 6 di 10 Nel caso di specie è rimasto contumace e, benché la contumacia non Controparte_4 equivale alla non contestazione delle pretese di controparte (poiché l'art. 115 c.p.c. fa' espresso riferimento alle parti costituite), si è comunque sottratto al processo e alla possibilità di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni economiche nascenti dal rapporto di lavoro in questione ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
Inoltre, NI IO non ha risposto all'interpello.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice
pagina 7 di 10 non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293).
Ritiene, quindi, il giudicante che, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo (anche di natura documentale), valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato definitivamente accertato che: dal 18.09.2012 al 30.11.2022 tra e NI IO è intercorso un ordinario rapporto Parte_1 di lavoro subordinato nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di assistente
(convivente) familiare a persona non autosufficiente -di cui al Livello C Super del CCNL
Lavoro Domestico con orario full-time di 54 ore settimanali.
Per accertare l'ammontare l'esatto credito retributivo maturato dal ricorrente a titolo di paga base (comprensiva degli scatti di anzianità), 13ma mensilità e TFR è stata, quindi, conferita CTU contabile con la precisazione che il lavoratore ha riconosciuto di avere percepito fino all'1.03.2015 la retribuzione mensile lorda di € 500,00 (senza 13ma mensilità) e dal 2.03.2015 fino alla cessazione del rapporto di € 800,00 lordi mensili (con il riconoscimento della 13ma mensilità). Il ricorrente, invece, non ha fornito la prova, di cui era onerato, di non avere fruito delle ferie maturate nel corso del rapporto o della loro mancata indennizzazione.
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, previo esame degli atti di causa e tenuto conto degli istituti previsti dl CCNL Lavoro Domestico vigente nel periodo oggetto di causa, ha determinato le differenze retributive lorde spettanti al ricorrente nella somma complessiva di € 57.381,48 di cui: paga base € 40.597,29; 13ma mensilità € 5.390,25; TFR
€ 11.393,94, come calcolato nei conteggi analitici allegati n. 3 e 4 alla Relazione definitiva.
Con riferimento alle riferite conclusioni del CTU ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base dei paramenti posti dal giudicante nel quesito e tenuto conto delle previsioni del
CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro tra le parti. Il ragionamento tecnico risulta, altresì, completo, logico e coerente. Ne è prova che, ricevuta la bozza della relazione, il pagina 8 di 10 procuratore del ricorrente ha dichiarato di condividere le conclusioni del CTU evidenziando unicamente l'ulteriore diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali decorrenti dall'1.12.2022, giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro. Il procuratore dell' invece, non ha fatto pervenire al CTU osservazioni critiche. CP_1
Conclusivamente NI IO va condannato a corrispondere a
[...]
la somma complessiva di € 57.381,48 con la precisazione che, Parte_1 alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione da cui non sussistono ragioni per discostarsi, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo dovuto il netto percepito. Ed infatti i Supremi Giudici affermano che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n.
218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio
2001, 38).
Il resistente va, infine, condannato a regolarizzare la posizione previdenziale del lavoratore ricorrente versando all' i contributi omessi, o versati in somma inferiore al CP_1 dovuto, nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 della L. 335/1995, nell'importo che sarà determinato dall'Ente previdenziale.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
pagina 9 di 10 Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo del credito accertato all'esito del giudizio (quanto all' ridotte della metà tenuto conto dell'attività processuale svolta CP_1 dal procuratore dell'Ente).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del resistente.
Velletri, 10 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1549/2023 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Paolo Sperti e Isidoro Sperti
E
NI EL Resistente contumace
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Litisconsorte necessario
Rappresentato e difeso Dall'Avv.to Angelo Bellaroba
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Accerta e dichiara che tra e NI IO Parte_1 dal 18.09.2012 al 30.11.2022 è intercorso un ordinario rapporto di lavoro pagina 1 di 10 subordinato nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di assistente
(convivente) familiare a persona non autosufficiente, di cui al Livello C Super del
CCNL Lavoro Domestico.
2. Per l'effetto, condanna NI IO a corrispondere in favore di
[...]
la somma complessiva di € 57.381,48 per i titoli di cui Parte_1 in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
3. Condanna, altresì, NI IO a regolarizzare la posizione contributiva di versando all' i contributi non coperti dalla Parte_1 CP_1 prescrizione quinquennale -ex art. 3 co. 9 L. 335/1995- con riferimento al periodo di lavoro di cui sub 1., nell'importo che sarà determinato dall'Ente previdenziale.
4. Rigetta le altre domande di pagamento.
5. Condanna NI IO a rimborsare al ricorrente e all' le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge quanto al ricorrente e € 2.000,00 oltre oneri riflessi e spese generali come per legge -se dovuti- quanto all' CP_1
6. Pone a carico del resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2023, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri il sig. NI IO affermando di avere lavorato alle sue dipendenze dal 28.02.2009 -benché formalmente assunto a tempo indeterminato il 18.09.2012- fino al 30.11.2022 -data in cui veniva licenziato-, svolgendo le mansioni di badante convivente. Sostiene che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, è stato erroneamente inquadramento nel livello B Super del CCNL per il personale domestico, laddove aveva diritto ad essere inquadrato nel superiore livello C Super avendo svolto in concreto, ed in modo continuativo, le mansioni di assistente familiare convivente di persona non autosufficiente, in quanto il NI era costretto alla sedia a rotelle. Con riferimento all'orario di lavoro sostiene che, a fronte della 25 e poi 27 ore indicate nella lettera di assunzione del 17.09.2012 e nella successiva domanda presentata all' il 27.02.2015, ha sempre lavorato per 24 ore settimanali distribuite dal CP_1 lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00, ad eccezione del giovedì in cui lavorava dalle 8:00 alle 12:00, con riposo il giovedì pomeriggio e la domenica. Riferisce di essere stato retribuito con la somma lorda mensile di € 500,00 fino all'1.03.2015, senza
13ma mensilità né diritto alle ferie retribuite, e dal 2.03.2015 con la somma lorda mensile di € 800,000, 13ma mensilità e diritto alla fruizione delle ferie. Lamenta, quindi, di essere pagina 2 di 10 stato retribuito in misura non adeguata né proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per cui chiede, in via principale, la condanna di NI IO al pagamento in suo favore del credito retributivo di €
107.936,09 di cui: € 88.710,51 a titolo di differenze retributive, scatti, tredicesima mensilità e ferie e € 19.225,58 a titolo di TFR. In subordine, qualora si ritenesse corretto l'inquadramento nel livello B Super, la condanna del NI al pagamento della somma di € 81.497,66 di cui: € 64.489,61 a titolo di differenze retributive, scatti, ferie e tredicesima mensilità e € 17.008,05 a titolo di TFR. In ulteriore subordine, in caso di accertamento del corretto inquadramento nel livello B Super e dell'orario di lavoro part- time a 27 ore settimanali, chiede la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 20.601,37 di cui: € 12.0978,35 a titolo di differenze retributive, scatti, ferie non godute e 13 mensilità e € 8.504,02 a titolo di TFR. Contesta, infine, l'omessa o insufficiente contribuzione previdenziale e assistenziale versata dal datore di lavoro in suo favore, chiedendo la condanna di NI IO a regolarizzare la sua posizione contributiva.
LO IO, benché ritualmente citato, non si costitutiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.11.2023 il giudicante, preso atto della domanda di regolarizzazione contributiva proposta dal lavoratore ricorrente, disponeva integrarsi il contraddittorio con la chiamata in giudizio dell' in qualità di litisconsorte necessario del datore di lavoro, CP_1 ex art. 102 c.p.c.. Infatti, secondo il più recente indirizzo della S.C. di Cassazione (cfr. sent.
n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l' , cui non è Controparte_2 opponibile il giudicato, che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi. L' si costituisce in giudizio chiedendo, in caso di accertamento del rapporto CP_3 di lavoro subordinato in relazione a periodi per i quali l'obbligo contributivo sia ancora attuale, la condanna di LO IO al pagamento delle somme dovute a titolo di obbligazione contributiva.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore di parte ricorrente, con la prova per testi, interrogatorio formale del resistente, nonché a mezzo
CTU contabile. All'esito del deposito di note d'udienza, ex 127 ter c.p.c., il giudicante pagina 3 di 10 decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Inoltre, nel caso di rapporto di lavoro irregolare, cd in nero il prestatore oltre a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro deve fornire la prova delle mansioni per le quali
è stato assunto e che ha effettivamente svolto, nonché individuare la corrispondente qualifica e grado previsti dal contratto collettivo di categoria al fine di consentire al giudicante di individuare il corrispondente livello di inquadramento e il trattamento retributivo a cui aveva diritto. Il principio di diritto vale anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato regolarizzato in epoca successiva alla sua instaurazione posto che la subordinazione non può presumersi per il sol fatto che tra le parti in un dato momento è stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato.
Qualora poi il lavoratore agisca in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il pagina 4 di 10 riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n.
3528 del 1999).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di NI IO con lettera del 17.09.2012 per svolgere le mansioni di cui al livello BS del CCNL Lavoro Domestico con orario part-time di 25 ore settimanali, successivamente incrementate a 27 ore settimanali. Il rapporto di lavoro è cessato in data
30.11.2022 per licenziamento.
Ne consegue che l'accertamento demandato a questo giudicante ha come oggetto l'effettiva durata (e natura) del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, le mansioni effettivamente svolte dal prestatore in modo prevalente e continuativo, l'orario di lavoro osservato in concreto dal ricorrente nonché la fruizione di ferie non retribuite o la mancata indennizzazione delle ferie maturate e non fruite.
Al riguardo il testimone esaminato nel corso dell'istruttoria, Testimone_1 ha dichiarato quanto segue: “Sono amico del ricorrente da circa 15 anni. E' vero
[...] che il ricorrente ha lavorato per IO ON, come badante convivente e ciò mi consta personalmente perché molte volte mi è capitato di andare a Segni, presso
l'abitazione del sig. ON dove abitava anche il ricorrente. Confermo che vi ha
pagina 5 di 10 lavorato dal 2009 al 2022 in quanto io vivo a Colleferro dal 2000 dove ho conosciuto il ricorrente. Non ho mai visto il sig. ONo camminare ma l'ho sempre visto seduto sulla sedia a rotelle oppure steso a letto ma non l'ho mai visto compiere nessun tipo di attività anche perché dopo avere accompagnato il ricorrente a lavoro mi fermavo presso
l'abitazione pochi minuti. Per quanto ho visto in prima persona il ricorrente cucinava e puliva l'abitazione, non so altro ma confermo che erano le uniche due persone che vivevano nell'abitazione. Penso che il sig. ON avesse necessità del pannolone non essendo in grado di provvedere da solo ai bisogni. Per quanto a mia conoscenza il ricorrente era libero la domenica non so dire se negli altri giorni avesse ore libere o fosse libero il giovedì pomeriggio”.
Tanto premesso, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva del testimone esaminato nel corso dell'istruttoria, osserva il giudicante che a mostrato una conoscenza diretta dei fatti di causa che Testimone_1 appare idonea a supportare (in parte) la prospettazione attorea, ai sensi dell'art. 116
c.p.c., a mente del quale il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Purtuttavia, tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso tra i fatti oggetto di causa e la testimonianza resa nel processo, ritiene il giudicante che le dichiarazioni di in assenza di ulteriori elementi oggettivi di Testimone_1 riscontro, non siano sufficienti per ritenere provato che il rapporto di lavoro tra le parti si sia effettivamente instaurato il 28.02.2009 così come dedotto in ricorso.
Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
pagina 6 di 10 Nel caso di specie è rimasto contumace e, benché la contumacia non Controparte_4 equivale alla non contestazione delle pretese di controparte (poiché l'art. 115 c.p.c. fa' espresso riferimento alle parti costituite), si è comunque sottratto al processo e alla possibilità di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni economiche nascenti dal rapporto di lavoro in questione ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
Inoltre, NI IO non ha risposto all'interpello.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice
pagina 7 di 10 non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293).
Ritiene, quindi, il giudicante che, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo (anche di natura documentale), valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato definitivamente accertato che: dal 18.09.2012 al 30.11.2022 tra e NI IO è intercorso un ordinario rapporto Parte_1 di lavoro subordinato nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di assistente
(convivente) familiare a persona non autosufficiente -di cui al Livello C Super del CCNL
Lavoro Domestico con orario full-time di 54 ore settimanali.
Per accertare l'ammontare l'esatto credito retributivo maturato dal ricorrente a titolo di paga base (comprensiva degli scatti di anzianità), 13ma mensilità e TFR è stata, quindi, conferita CTU contabile con la precisazione che il lavoratore ha riconosciuto di avere percepito fino all'1.03.2015 la retribuzione mensile lorda di € 500,00 (senza 13ma mensilità) e dal 2.03.2015 fino alla cessazione del rapporto di € 800,00 lordi mensili (con il riconoscimento della 13ma mensilità). Il ricorrente, invece, non ha fornito la prova, di cui era onerato, di non avere fruito delle ferie maturate nel corso del rapporto o della loro mancata indennizzazione.
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, previo esame degli atti di causa e tenuto conto degli istituti previsti dl CCNL Lavoro Domestico vigente nel periodo oggetto di causa, ha determinato le differenze retributive lorde spettanti al ricorrente nella somma complessiva di € 57.381,48 di cui: paga base € 40.597,29; 13ma mensilità € 5.390,25; TFR
€ 11.393,94, come calcolato nei conteggi analitici allegati n. 3 e 4 alla Relazione definitiva.
Con riferimento alle riferite conclusioni del CTU ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base dei paramenti posti dal giudicante nel quesito e tenuto conto delle previsioni del
CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro tra le parti. Il ragionamento tecnico risulta, altresì, completo, logico e coerente. Ne è prova che, ricevuta la bozza della relazione, il pagina 8 di 10 procuratore del ricorrente ha dichiarato di condividere le conclusioni del CTU evidenziando unicamente l'ulteriore diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali decorrenti dall'1.12.2022, giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro. Il procuratore dell' invece, non ha fatto pervenire al CTU osservazioni critiche. CP_1
Conclusivamente NI IO va condannato a corrispondere a
[...]
la somma complessiva di € 57.381,48 con la precisazione che, Parte_1 alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione da cui non sussistono ragioni per discostarsi, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo dovuto il netto percepito. Ed infatti i Supremi Giudici affermano che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n.
218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio
2001, 38).
Il resistente va, infine, condannato a regolarizzare la posizione previdenziale del lavoratore ricorrente versando all' i contributi omessi, o versati in somma inferiore al CP_1 dovuto, nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 della L. 335/1995, nell'importo che sarà determinato dall'Ente previdenziale.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
pagina 9 di 10 Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo del credito accertato all'esito del giudizio (quanto all' ridotte della metà tenuto conto dell'attività processuale svolta CP_1 dal procuratore dell'Ente).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del resistente.
Velletri, 10 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 10 di 10