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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1686/2022
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GAMBA EMANUELE appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
BALDISSEROTTO ANDREA appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza n.191/2022 con cui il Tribunale di Rovigo aveva rigettato le domande da lei proposte di riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la defunta madre poteva disporre e di Persona_1
scioglimento della comunione sui beni ereditari siti in Megliadino San Vitale e in
Casale di Scodosia (PD). Tali beni facevano parte dell'asse ereditario della madre (deceduta a Persona_1
Monselice il 12.1.2016) e venivano ereditati dalla sorella , in virtù di CP_1
testamento olografo del 23.10.2014 che l'aveva istituita erede universale.
Parte appellante impugnava la sentenza citata, ritenendo che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere non provata la lesione dei propri diritti quale legittimario.
Si costituiva in questo giudizio di appello chiedendo il rigetto CP_1
del gravame, ritenendolo inammissibile ed infondato.
Nelle more del processo i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri in forza della procura speciale loro conferita, hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione delle rinunce, a spese compensate.
Questa Corte prende atto della concorde volontà espressa dalle parti e per l'effetto dichiara ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio di appello a spese compensate.
Visto l'art.2668, secondo comma, codice civile secondo cui la cancellazione della trascrizione “Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Vista la richiesta concorde di cancellazione della domanda giudiziale;
Rinvenuta in atti la ispezione ipotecaria (documento n.9 in allegato alla Consulenza
Tecnica d'Ufficio disposta dalla Corte d'Appello) da cui risulta che la domanda giudiziale è stata trascritta a carico di sugli immobili siti in CASALE DI CP_1
SCODOSIA(PD), MEGLIADINO SAN VITALE(PD), con le seguenti indicazioni:
eseguita in data 08/01/2018 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Este ai seguenti numeri: Registro Particolare 93 Registro Generale 132
TRIBUNALE Repertorio 1872/2017 del 03/07/2017 DOMANDA
GIUDIZIALE - RIDUZIONE DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA;
Rilevato che le spese di CTU sono state liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti provvisoriamente in via solidale e che dovranno ritenersi anch'esse compensate fra le parti,
pag. 2/3
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
I. Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
II. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data
08/01/2018 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Este ai seguenti numeri: Registro Particolare 93 Registro Generale 132;
III. Spese del grado compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 04/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1686/2022
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GAMBA EMANUELE appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
BALDISSEROTTO ANDREA appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza n.191/2022 con cui il Tribunale di Rovigo aveva rigettato le domande da lei proposte di riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la defunta madre poteva disporre e di Persona_1
scioglimento della comunione sui beni ereditari siti in Megliadino San Vitale e in
Casale di Scodosia (PD). Tali beni facevano parte dell'asse ereditario della madre (deceduta a Persona_1
Monselice il 12.1.2016) e venivano ereditati dalla sorella , in virtù di CP_1
testamento olografo del 23.10.2014 che l'aveva istituita erede universale.
Parte appellante impugnava la sentenza citata, ritenendo che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere non provata la lesione dei propri diritti quale legittimario.
Si costituiva in questo giudizio di appello chiedendo il rigetto CP_1
del gravame, ritenendolo inammissibile ed infondato.
Nelle more del processo i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri in forza della procura speciale loro conferita, hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione delle rinunce, a spese compensate.
Questa Corte prende atto della concorde volontà espressa dalle parti e per l'effetto dichiara ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio di appello a spese compensate.
Visto l'art.2668, secondo comma, codice civile secondo cui la cancellazione della trascrizione “Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Vista la richiesta concorde di cancellazione della domanda giudiziale;
Rinvenuta in atti la ispezione ipotecaria (documento n.9 in allegato alla Consulenza
Tecnica d'Ufficio disposta dalla Corte d'Appello) da cui risulta che la domanda giudiziale è stata trascritta a carico di sugli immobili siti in CASALE DI CP_1
SCODOSIA(PD), MEGLIADINO SAN VITALE(PD), con le seguenti indicazioni:
eseguita in data 08/01/2018 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Este ai seguenti numeri: Registro Particolare 93 Registro Generale 132
TRIBUNALE Repertorio 1872/2017 del 03/07/2017 DOMANDA
GIUDIZIALE - RIDUZIONE DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA;
Rilevato che le spese di CTU sono state liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti provvisoriamente in via solidale e che dovranno ritenersi anch'esse compensate fra le parti,
pag. 2/3
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
I. Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
II. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data
08/01/2018 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Este ai seguenti numeri: Registro Particolare 93 Registro Generale 132;
III. Spese del grado compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 04/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 3/3