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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 160/2024 R.G, vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IN RO, elettivamente domiciliata come in atti,
- ricorrente -
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 [...]
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
E CP_11 CP_12
- resistenti contumaci -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da verbale del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. La ricorrente ha allegato di avere posseduto ed utilizzato, unitamente al proprio dante causa, da oltre vent'anni, una casa di abitazione con relativa area di sedime e giardino ubicati in OL alla via
1 Roma;
la casa di abitazione è iscritta al catasto Fabbricati del Comune di OL (RO) al foglio n. 11, particella n. 290 Cat. A/4; l'appezzamento di terreno risulta riportato al Catasto Terreni del Comune di
OL al foglio 11 particella 405, seminativo, superfice are 02.09.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che risultano proprietari dell'abitazione , nata Controparte_13
a Canaro il 05 07 1893, C.F. ; , nata a [...] il CodiceFiscale_2 Controparte_9
01.02.1952, C.F. ; nata a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_14
; , nato a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_4 Controparte_15 C.F._5
; nato a [...] il [...], C.F. ; ,
[...] CP_10 CodiceFiscale_6 CP_16 nato a [...] il [...]: C.F. ; , nato a [...] il 17 CodiceFiscale_7 CP_17
01 1923, C.F. ; , nato a [...] il 22.09l..1981, C.F. CodiceFiscale_8 CP_11 [...]
; 9) nata a [...] il [...], C.F. C.F._9 Parte_1 [...]
; invece, i proprietari del terreno adiacente risultano essere , nata a C.F._1 Controparte_9
BO (BS) il 01.02.1952, C.F. ; nata a [...] il 14 CodiceFiscale_3 Controparte_14
12 1951, C.F. ; nato a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_4 CP_10 [...]
; , nato a [...] il 22.09l..1981, C.F. ; C.F._6 CP_11 CodiceFiscale_10
nata a [...] il [...], C.F. . Parte_1 CodiceFiscale_1
La ricorrente ha poi precisato gli esiti delle ricerche svolte, con particolare riferimento all'individuazione degli eredi dei soggetti indicati come proprietari dei beni oggetto di domanda.
Dunque, l'istante ha evidenziato che , deceduta a OL il 4 luglio 1976, era la Controparte_13 madre di , , , e . CP_16 Controparte_15 CP_17 CP_18 Persona_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere, a sua volta, erede universale di , nato a Persona_1
OL il 23 luglio 1934, deceduto a Ferrara il 19 ottobre 2019, nominata tale con testamento olografo pubblicato dal Notaio e registrato a Rovigo il 31.10.2019. Persona_2
Inoltre, la ricorrente ha allegato che:
- l'edificio, che si trova in pessime condizioni strutturali, e l'appezzamento di terreno di cui in narrativa sono sempre stati utilizzati dalla stessa e dal proprio dante causa con un possesso pacifico Persona_1
e continuato per oltre un ventennio, disponendo gli stessi e dei beni CP_19 Parte_1 come fossero propri;
- il terreno era coltivato a vigneto e l'abitazione usata per deposito attrezzi e, saltuariamente abitata da
; Persona_1
- gli unici ad occuparsi pacificamente e pubblicamente del fabbricato e dei terreni dal 1986, quindi da oltre vent'anni a questa parte, sono stati i medesimi e e nessuno ha Persona_1 Parte_1
2 mai contestato il loro possesso o reclamato diritti sui beni.
2. A questo punto, bisogna acclarare se parte ricorrente abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione dei predetti beni, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c..
Ad avviso del giudicante la riposta è negativa, per i motivi che seguono.
È noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha
l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984).
La prova del possesso ad usucapionem deve essere seria ed univoca, concernendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, non solo il corpus, ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile ad usucapire occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cassazione civile, sez. II, 21/02/2013, n. 4332; Tribunale Modena, sez. II,
12/01/2016, n. 56).
Il rigore della prova richiesta trova fondamento anche a livello sovranazionale: infatti, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. II, 30.8.2017, n. 20539).
In buona sostanza, è necessario che non residuino perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
In una prospettiva applicativa, la prova del maturarsi dell'usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della comproprietà o della servitù. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un
3 diritto reale sulla cosa stessa.
3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione.
Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo, il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo
4 esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area
e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass.
19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011).
3.1 Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent.
n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del
1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio.
5 Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio.
Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato.
Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso.
Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni assertive, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati.
Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio.
Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n.
14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova disegnato ex ante dal legislatore.
E le medesime considerazioni valgono – a maiori causa – con riferimento, tra le tante attività attraverso
6 le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Ebbene, a parere del Tribunale, non è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione.
Infatti, all'esito dell'istruttoria è emerso che, a differenza di quanto allegato dalla ricorrente, fosse
, fratello di , ad avere utilizzato sia la casa che il terreno, quantomeno CP_18 Persona_1 sino al momento in cui egli fu costretto al ricovero in ragione delle sue condizioni di salute.
Sul punto, risultano univoche le dichiarazioni dei testimoni.
Il teste , il quale risiede dal 1990 in abitazione prossima ai beni oggetto di domanda, Testimone_1 ha dichiarato: “Mi sono sposato nel 1990, lavoravo all'aeroporto di Bologna nella polizia di frontiera.
Quando mi sono sposato mi sono trasferito nell'abitazione accanto a quella di detto CP_18 il rosso. Da allora io ho sempre vissuto lì e ci vivo tuttora […] Dopo due o tre anni che ero lì,
[...]
è stato male e non è più tornato dall'ospedale. In quel frangente, suo fratello è subentrato CP_18 nella casa e anche nella cura dell'orto. Tagliava anche tutta l'erba sull'argine. Coltivava anche la vigna e l'orto con la compagna e con la figlia. Questo è successo dal 1990 in poi. Ricordo che veniva Per_ con una Ape e restava a dormire spesso nella casa del fratello […] è subentrato al fratello da quando è finito in ospedale. Non ricordo con precisione l'anno, è successo nei primi anni 90. CP_18
Poi ha fatto 7-8 anni di ricovero ed è venuto a mancare nel 2001 se non ricordo male”. CP_18
Anche il teste ha riferito: “Nel 1987 sono andato a lavorare a OL. In quell'anno ho Testimone_2 costruito come muratore sei unità immobiliari. Non ricordo il nome della via, era quella dove c'era la scuola elementare. Nel 1988 ho conosciuto , che mi ha chiesto di fare dei lavori a casa Persona_1 sua. È nata un'amicizia con lui. A casa sua ho fatto tantissimi lavori, il garage, i pollai, il portico, il bagno. Ho rifatto tutta la cucina e lui mi assisteva, faceva il mio manovale. Spesso mi fermavo là a pranzo ed a cena. Mi invitava in occasione dei compleanni, andavamo fuori a cena o a pranzo […] Per_ Per_ Posso rispondere per il periodo dal 1987-88, quando ho conosciuto . Mi risulta che utilizzasse questo immobile e questo terreno. Mi ha poi raccontato tutte le vicende del fratello. Lui e Per_
andavano ad esempio a curare le viti ed a sistemare l'orto, anche perché il fratello di Parte_1 aveva dei problemi alle mani ed altri problemi. ON , che non è la figlia Parte_1
Per_ biologica di , ma l'ha praticamente trattata sempre come una figlia […] Da quando li conosco, li Per_ hanno sempre utilizzati. Da quanto mi diceva , lui ha sempre utilizzato e lavorato quel terreno anche quando c'era il fratello, perché, come ho detto, aveva dei problemi”.
Del medesimo tenore anche le dichiarazioni del teste “ON , Testimone_3 Pt_2 che è la compagna di , il quale faceva da padre a . ON dal Persona_1 Parte_1 Parte_1
7 1981, quando mi sono trasferito a OL. Io e viviamo sulla stessa strada […] Posso Parte_1
Per_ rispondere dal 1981. So che e andavano in questo vigneto davanti a questa e si Parte_1
Per_ occupavano di tenerlo pulito. Aiutavano il fratello di , […] Da quando CP_18 CP_18
Per_ è andato all'ospizio, credo nel 1992, e si sono sempre occupati sia della casa sia del Parte_1 terreno”.
4.1 In ogni caso, anche facendo decorrere i venti anni utili dal 1990 (anno del ricovero di CP_18
o dal 2001 (anno della morte di ), difetta la prova del possesso utile ai fini
[...] CP_18 dell'acquisto per usucapione.
Dunque, fermo quanto ricavabile dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, va ulteriormente precisato come occorra distinguere la posizione della ricorrente rispetto ai beni di domanda di cui Persona_1 era già comproprietario, ossia l'abitazione (part. 290), ed il terreno (part. 405).
In questa prospettiva giova evidenziare che il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato corrispondente all'esercizio del possesso "ad usucapionem", anziché come conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, essendo necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis", ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" (Cassazione civile sez. II,
20/09/2007, n.19478; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017; Tribunale Bari sez. I,
30/07/2018, n.3356).
Ed a tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto dover derogare solamente in casi eccezionali, come nel caso in cui il comproprietario - coerede sia stato, a seguito di amichevole divisione del compendio ereditario, immesso nel possesso di un bene in assenza di un contestuale atto di mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi (cfr. Cass. civ. Sez. II, 20/08/2002, n. 12260), perché solo in casi eccezionali come quello testé enunciato il coerede può effettivamente possedere (anche ai fini dell'usucapione) pubblicamente ed a titolo esclusivo il bene assegnatogli de facto, senza che sia necessaria una formale interversione del titolo del possesso o un'interversione di fatto, una mutazione,
8 cioè, negli atti di estrinsecazione del possesso medesimo tale da escluderne un pari godimento da parte degli altri coeredi (cfr. Cass. civ. Sez. II, 20/08/2002, n. 12260).
Pertanto, affinché si realizzi un acquisto per usucapione della cosa comune, occorre valorizzarne e provarne gli elementi oggettivi e soggettivi nel senso poc'anzi specificato, caratterizzato da fattori peculiari rispetto alla più generale disciplina in materia.
Dunque, pur vertendosi nel caso di specie proprio nell'ipotesi in cui non occorra una esplicita interversione del titolo del possesso, l'attore è tenuto comunque ad allegare ed a provare di avere goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
4.2 Tanto premesso, questo giudicante reputa che, né l'odierna ricorrente, né abbiano Persona_1 esercitato il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Infatti, anche nella dimensione esteriore, la circostanza che curasse il terreno o si Persona_1 trattenesse presso l'edificio veniva inteso anche dai terzi come aiuto fornito al fratello il CP_18 quale, con ogni evidenza era solito abitare stabilmente nella casa oggetto di domanda.
Dunque, fino al momento della morte di , il di lui fratello e dante causa della ricorrente CP_18 non ha esercitato il possesso uti dominus, avendo, rispetto all'abitazione, esercitato le facoltà proprie del comproprietario e, rispetto al terreno, esercitato una mera detenzione di servizio.
Con specifico riferimento all'abitazione, di cui era comproprietario, questi, come detto, si Persona_1
è limitato ad esercitare le facoltà tipiche del comproprietario stesso.
Infatti, non è emersa, né è stata allegata e dedotta, alcuna condotta inconciliabile con il godimento da parte di altri comproprietari.
Peraltro, neanche dalle dichiarazioni dei testimoni è possibile desumere una condotta escludente rispetto ad altri comproprietari, posto che i testi escussi si sono limitati a riferire di non avere mai visto altre persone utilizzare quella casa e che, da quanto riferito dallo stesso e dalla , Persona_1 Pt_1 non veniva corrisposto alcun canone di locazione per l'utilizzo della stessa.
4.3 A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al fondo limitrofo, pure oggetto di domanda.
Orbene, la ricorrente ha dedotto che il possesso uti dominus terreno si sarebbe esplicitata mediante attività quali la cura e la coltivazione dello stesso, circostanze non dirimenti rispetto alla domanda svolta, sebbene confermate dai testimoni escussi.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è
9 pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1796 del
20/01/2022).
E ancora, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020).
Dunque, a maggiore specificazione, la mera attività di coltivazione del fondo, indicata nell'atto introduttivo quale decisiva modalità di esercizio del possesso uti dominus, è di per sé insufficiente ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Né il semplice svolgimento di opere di manutenzione o di gestione – peraltro mai individuate in concreto in una scandita dimensione temporale - costituisce elemento da cui desumere con certezza neppure l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé godimenti del bene incompatibili con la proprietà altrui.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, le suddette facoltà riferite sotto tale profilo non sono sufficienti, in quanto, di per sé, non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. 15877 del
2013).
10 5. Nel caso di specie, la ricorrente ha fatto valere, ai fini voluti, la successione nel possesso ex art. 1146
c.c., la cui operatività della successione nel possesso (di cui all'art. 1146, comma primo, cod. civ.) presuppone l'esistenza in capo al "de cuius" del possesso della "res", il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale.
Dunque, essendo tutti i convenuti contumaci, con conseguente inoperatività del principio di non contestazione, era specifico onere della ricorrente fornire prova del possesso esercitato dal suo dante causa, oltre che del proprio.
Alla luce di quanto sopra argomentato, tale prova non può ritenersi raggiunta;
da ciò discende la totale insussistenza anche dell'elemento temporale richiesto per l'acquisto a titolo originario dedotto dalla
. Pt_1
6. Nondimeno, non può trascurarsi come neppure vi sia certezza della corretta identificazione, da parte degli attori, di soggetti muniti di titolarità passiva rispetto alla domanda svolta.
Ebbene, il Tribunale reputa di non avere contezza della attuale sorte del cespite oggetto di causa, in quanto, i convenuti sono stati individuati prendendo a riferimento delle visure catastali.
Peraltro, posto che il primo requisito necessario affinché si possa accertare l'acquisto di un bene per usucapione è il possesso da parte del soggetto che non è titolare del diritto corrispondente, tale accertamento non può prescindere dalla verifica puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo al soggetto nei confronti del quale la pronuncia deve essere resa.
Lo scrivente, infatti, reputa necessario, ai fini voluti, sia la produzione dell'atto di provenienza dell'immobile, sia delle certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
In altri termini, solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione nonché, come detto, della precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro il predetto, dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio, consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
Ebbene, la ricorrente, in relazione alle quote oggetto di domanda, ha depositato delle mere visure catastali, dalle quali si evince l'intestazione delle stesse anche a parte degli odierni convenuti contumaci (Cfr. doc. n. 1 e n. 2).
11 A tal proposito, giova richiamare il principio per cui è diritto consolidato che le risultanze catastali hanno natura di semplice indizio, e non di prova (Cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/03/2009, n. 5131).
Inoltre, come è noto, il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem,
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cfr. Cass. civ., sez. I, 17/10/2018, n. 25999).
Ne consegue che, nel caso di specie, non appare certa l'identificazione degli effettivi proprietari dei beni in questione e tale circostanza conferma ulteriormente l'impossibilità di individuare con certezza tutti i soggetti legittimati passivi, rispetto ai quali gli effetti di una pronuncia positiva di accertamento determinerebbe esiti del tutto svantaggiosi, attesa l'efficacia retroattiva dell'usucapione e dei suoi effetti estintivi (Cfr. Cass. civ., sez. II, 28/06/2000, n. 8792).
Si reputa altresì doveroso l'accertamento suddetto – a prescindere dall'atteggiamento processuale di non contestazione o di ammissione della controparte – stante l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del c.c., con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. civ., Sez. II,
03/02/2005, n. 2161).
Per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda va dunque rigettata.
7. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., nulla sulle spese, tenuto conto della contumacia di tutti i convenuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dei convenuti;
12 • rigetta la domanda;
• nulla sulle spese.
Così deciso, in Rovigo, in data 19.12.2025
13
Il giudice dott. Nicola Del Vecchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 160/2024 R.G, vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IN RO, elettivamente domiciliata come in atti,
- ricorrente -
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 [...]
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
E CP_11 CP_12
- resistenti contumaci -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da verbale del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. La ricorrente ha allegato di avere posseduto ed utilizzato, unitamente al proprio dante causa, da oltre vent'anni, una casa di abitazione con relativa area di sedime e giardino ubicati in OL alla via
1 Roma;
la casa di abitazione è iscritta al catasto Fabbricati del Comune di OL (RO) al foglio n. 11, particella n. 290 Cat. A/4; l'appezzamento di terreno risulta riportato al Catasto Terreni del Comune di
OL al foglio 11 particella 405, seminativo, superfice are 02.09.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che risultano proprietari dell'abitazione , nata Controparte_13
a Canaro il 05 07 1893, C.F. ; , nata a [...] il CodiceFiscale_2 Controparte_9
01.02.1952, C.F. ; nata a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_14
; , nato a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_4 Controparte_15 C.F._5
; nato a [...] il [...], C.F. ; ,
[...] CP_10 CodiceFiscale_6 CP_16 nato a [...] il [...]: C.F. ; , nato a [...] il 17 CodiceFiscale_7 CP_17
01 1923, C.F. ; , nato a [...] il 22.09l..1981, C.F. CodiceFiscale_8 CP_11 [...]
; 9) nata a [...] il [...], C.F. C.F._9 Parte_1 [...]
; invece, i proprietari del terreno adiacente risultano essere , nata a C.F._1 Controparte_9
BO (BS) il 01.02.1952, C.F. ; nata a [...] il 14 CodiceFiscale_3 Controparte_14
12 1951, C.F. ; nato a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_4 CP_10 [...]
; , nato a [...] il 22.09l..1981, C.F. ; C.F._6 CP_11 CodiceFiscale_10
nata a [...] il [...], C.F. . Parte_1 CodiceFiscale_1
La ricorrente ha poi precisato gli esiti delle ricerche svolte, con particolare riferimento all'individuazione degli eredi dei soggetti indicati come proprietari dei beni oggetto di domanda.
Dunque, l'istante ha evidenziato che , deceduta a OL il 4 luglio 1976, era la Controparte_13 madre di , , , e . CP_16 Controparte_15 CP_17 CP_18 Persona_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere, a sua volta, erede universale di , nato a Persona_1
OL il 23 luglio 1934, deceduto a Ferrara il 19 ottobre 2019, nominata tale con testamento olografo pubblicato dal Notaio e registrato a Rovigo il 31.10.2019. Persona_2
Inoltre, la ricorrente ha allegato che:
- l'edificio, che si trova in pessime condizioni strutturali, e l'appezzamento di terreno di cui in narrativa sono sempre stati utilizzati dalla stessa e dal proprio dante causa con un possesso pacifico Persona_1
e continuato per oltre un ventennio, disponendo gli stessi e dei beni CP_19 Parte_1 come fossero propri;
- il terreno era coltivato a vigneto e l'abitazione usata per deposito attrezzi e, saltuariamente abitata da
; Persona_1
- gli unici ad occuparsi pacificamente e pubblicamente del fabbricato e dei terreni dal 1986, quindi da oltre vent'anni a questa parte, sono stati i medesimi e e nessuno ha Persona_1 Parte_1
2 mai contestato il loro possesso o reclamato diritti sui beni.
2. A questo punto, bisogna acclarare se parte ricorrente abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione dei predetti beni, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c..
Ad avviso del giudicante la riposta è negativa, per i motivi che seguono.
È noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha
l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984).
La prova del possesso ad usucapionem deve essere seria ed univoca, concernendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, non solo il corpus, ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile ad usucapire occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cassazione civile, sez. II, 21/02/2013, n. 4332; Tribunale Modena, sez. II,
12/01/2016, n. 56).
Il rigore della prova richiesta trova fondamento anche a livello sovranazionale: infatti, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. II, 30.8.2017, n. 20539).
In buona sostanza, è necessario che non residuino perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
In una prospettiva applicativa, la prova del maturarsi dell'usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della comproprietà o della servitù. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un
3 diritto reale sulla cosa stessa.
3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione.
Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo, il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo
4 esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area
e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass.
19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011).
3.1 Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent.
n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del
1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio.
5 Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio.
Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato.
Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso.
Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni assertive, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati.
Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio.
Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n.
14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova disegnato ex ante dal legislatore.
E le medesime considerazioni valgono – a maiori causa – con riferimento, tra le tante attività attraverso
6 le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Ebbene, a parere del Tribunale, non è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione.
Infatti, all'esito dell'istruttoria è emerso che, a differenza di quanto allegato dalla ricorrente, fosse
, fratello di , ad avere utilizzato sia la casa che il terreno, quantomeno CP_18 Persona_1 sino al momento in cui egli fu costretto al ricovero in ragione delle sue condizioni di salute.
Sul punto, risultano univoche le dichiarazioni dei testimoni.
Il teste , il quale risiede dal 1990 in abitazione prossima ai beni oggetto di domanda, Testimone_1 ha dichiarato: “Mi sono sposato nel 1990, lavoravo all'aeroporto di Bologna nella polizia di frontiera.
Quando mi sono sposato mi sono trasferito nell'abitazione accanto a quella di detto CP_18 il rosso. Da allora io ho sempre vissuto lì e ci vivo tuttora […] Dopo due o tre anni che ero lì,
[...]
è stato male e non è più tornato dall'ospedale. In quel frangente, suo fratello è subentrato CP_18 nella casa e anche nella cura dell'orto. Tagliava anche tutta l'erba sull'argine. Coltivava anche la vigna e l'orto con la compagna e con la figlia. Questo è successo dal 1990 in poi. Ricordo che veniva Per_ con una Ape e restava a dormire spesso nella casa del fratello […] è subentrato al fratello da quando è finito in ospedale. Non ricordo con precisione l'anno, è successo nei primi anni 90. CP_18
Poi ha fatto 7-8 anni di ricovero ed è venuto a mancare nel 2001 se non ricordo male”. CP_18
Anche il teste ha riferito: “Nel 1987 sono andato a lavorare a OL. In quell'anno ho Testimone_2 costruito come muratore sei unità immobiliari. Non ricordo il nome della via, era quella dove c'era la scuola elementare. Nel 1988 ho conosciuto , che mi ha chiesto di fare dei lavori a casa Persona_1 sua. È nata un'amicizia con lui. A casa sua ho fatto tantissimi lavori, il garage, i pollai, il portico, il bagno. Ho rifatto tutta la cucina e lui mi assisteva, faceva il mio manovale. Spesso mi fermavo là a pranzo ed a cena. Mi invitava in occasione dei compleanni, andavamo fuori a cena o a pranzo […] Per_ Per_ Posso rispondere per il periodo dal 1987-88, quando ho conosciuto . Mi risulta che utilizzasse questo immobile e questo terreno. Mi ha poi raccontato tutte le vicende del fratello. Lui e Per_
andavano ad esempio a curare le viti ed a sistemare l'orto, anche perché il fratello di Parte_1 aveva dei problemi alle mani ed altri problemi. ON , che non è la figlia Parte_1
Per_ biologica di , ma l'ha praticamente trattata sempre come una figlia […] Da quando li conosco, li Per_ hanno sempre utilizzati. Da quanto mi diceva , lui ha sempre utilizzato e lavorato quel terreno anche quando c'era il fratello, perché, come ho detto, aveva dei problemi”.
Del medesimo tenore anche le dichiarazioni del teste “ON , Testimone_3 Pt_2 che è la compagna di , il quale faceva da padre a . ON dal Persona_1 Parte_1 Parte_1
7 1981, quando mi sono trasferito a OL. Io e viviamo sulla stessa strada […] Posso Parte_1
Per_ rispondere dal 1981. So che e andavano in questo vigneto davanti a questa e si Parte_1
Per_ occupavano di tenerlo pulito. Aiutavano il fratello di , […] Da quando CP_18 CP_18
Per_ è andato all'ospizio, credo nel 1992, e si sono sempre occupati sia della casa sia del Parte_1 terreno”.
4.1 In ogni caso, anche facendo decorrere i venti anni utili dal 1990 (anno del ricovero di CP_18
o dal 2001 (anno della morte di ), difetta la prova del possesso utile ai fini
[...] CP_18 dell'acquisto per usucapione.
Dunque, fermo quanto ricavabile dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, va ulteriormente precisato come occorra distinguere la posizione della ricorrente rispetto ai beni di domanda di cui Persona_1 era già comproprietario, ossia l'abitazione (part. 290), ed il terreno (part. 405).
In questa prospettiva giova evidenziare che il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato corrispondente all'esercizio del possesso "ad usucapionem", anziché come conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, essendo necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis", ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" (Cassazione civile sez. II,
20/09/2007, n.19478; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017; Tribunale Bari sez. I,
30/07/2018, n.3356).
Ed a tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto dover derogare solamente in casi eccezionali, come nel caso in cui il comproprietario - coerede sia stato, a seguito di amichevole divisione del compendio ereditario, immesso nel possesso di un bene in assenza di un contestuale atto di mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi (cfr. Cass. civ. Sez. II, 20/08/2002, n. 12260), perché solo in casi eccezionali come quello testé enunciato il coerede può effettivamente possedere (anche ai fini dell'usucapione) pubblicamente ed a titolo esclusivo il bene assegnatogli de facto, senza che sia necessaria una formale interversione del titolo del possesso o un'interversione di fatto, una mutazione,
8 cioè, negli atti di estrinsecazione del possesso medesimo tale da escluderne un pari godimento da parte degli altri coeredi (cfr. Cass. civ. Sez. II, 20/08/2002, n. 12260).
Pertanto, affinché si realizzi un acquisto per usucapione della cosa comune, occorre valorizzarne e provarne gli elementi oggettivi e soggettivi nel senso poc'anzi specificato, caratterizzato da fattori peculiari rispetto alla più generale disciplina in materia.
Dunque, pur vertendosi nel caso di specie proprio nell'ipotesi in cui non occorra una esplicita interversione del titolo del possesso, l'attore è tenuto comunque ad allegare ed a provare di avere goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
4.2 Tanto premesso, questo giudicante reputa che, né l'odierna ricorrente, né abbiano Persona_1 esercitato il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Infatti, anche nella dimensione esteriore, la circostanza che curasse il terreno o si Persona_1 trattenesse presso l'edificio veniva inteso anche dai terzi come aiuto fornito al fratello il CP_18 quale, con ogni evidenza era solito abitare stabilmente nella casa oggetto di domanda.
Dunque, fino al momento della morte di , il di lui fratello e dante causa della ricorrente CP_18 non ha esercitato il possesso uti dominus, avendo, rispetto all'abitazione, esercitato le facoltà proprie del comproprietario e, rispetto al terreno, esercitato una mera detenzione di servizio.
Con specifico riferimento all'abitazione, di cui era comproprietario, questi, come detto, si Persona_1
è limitato ad esercitare le facoltà tipiche del comproprietario stesso.
Infatti, non è emersa, né è stata allegata e dedotta, alcuna condotta inconciliabile con il godimento da parte di altri comproprietari.
Peraltro, neanche dalle dichiarazioni dei testimoni è possibile desumere una condotta escludente rispetto ad altri comproprietari, posto che i testi escussi si sono limitati a riferire di non avere mai visto altre persone utilizzare quella casa e che, da quanto riferito dallo stesso e dalla , Persona_1 Pt_1 non veniva corrisposto alcun canone di locazione per l'utilizzo della stessa.
4.3 A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al fondo limitrofo, pure oggetto di domanda.
Orbene, la ricorrente ha dedotto che il possesso uti dominus terreno si sarebbe esplicitata mediante attività quali la cura e la coltivazione dello stesso, circostanze non dirimenti rispetto alla domanda svolta, sebbene confermate dai testimoni escussi.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è
9 pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1796 del
20/01/2022).
E ancora, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020).
Dunque, a maggiore specificazione, la mera attività di coltivazione del fondo, indicata nell'atto introduttivo quale decisiva modalità di esercizio del possesso uti dominus, è di per sé insufficiente ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Né il semplice svolgimento di opere di manutenzione o di gestione – peraltro mai individuate in concreto in una scandita dimensione temporale - costituisce elemento da cui desumere con certezza neppure l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé godimenti del bene incompatibili con la proprietà altrui.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, le suddette facoltà riferite sotto tale profilo non sono sufficienti, in quanto, di per sé, non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. 15877 del
2013).
10 5. Nel caso di specie, la ricorrente ha fatto valere, ai fini voluti, la successione nel possesso ex art. 1146
c.c., la cui operatività della successione nel possesso (di cui all'art. 1146, comma primo, cod. civ.) presuppone l'esistenza in capo al "de cuius" del possesso della "res", il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale.
Dunque, essendo tutti i convenuti contumaci, con conseguente inoperatività del principio di non contestazione, era specifico onere della ricorrente fornire prova del possesso esercitato dal suo dante causa, oltre che del proprio.
Alla luce di quanto sopra argomentato, tale prova non può ritenersi raggiunta;
da ciò discende la totale insussistenza anche dell'elemento temporale richiesto per l'acquisto a titolo originario dedotto dalla
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6. Nondimeno, non può trascurarsi come neppure vi sia certezza della corretta identificazione, da parte degli attori, di soggetti muniti di titolarità passiva rispetto alla domanda svolta.
Ebbene, il Tribunale reputa di non avere contezza della attuale sorte del cespite oggetto di causa, in quanto, i convenuti sono stati individuati prendendo a riferimento delle visure catastali.
Peraltro, posto che il primo requisito necessario affinché si possa accertare l'acquisto di un bene per usucapione è il possesso da parte del soggetto che non è titolare del diritto corrispondente, tale accertamento non può prescindere dalla verifica puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo al soggetto nei confronti del quale la pronuncia deve essere resa.
Lo scrivente, infatti, reputa necessario, ai fini voluti, sia la produzione dell'atto di provenienza dell'immobile, sia delle certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
In altri termini, solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione nonché, come detto, della precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro il predetto, dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio, consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
Ebbene, la ricorrente, in relazione alle quote oggetto di domanda, ha depositato delle mere visure catastali, dalle quali si evince l'intestazione delle stesse anche a parte degli odierni convenuti contumaci (Cfr. doc. n. 1 e n. 2).
11 A tal proposito, giova richiamare il principio per cui è diritto consolidato che le risultanze catastali hanno natura di semplice indizio, e non di prova (Cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/03/2009, n. 5131).
Inoltre, come è noto, il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem,
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cfr. Cass. civ., sez. I, 17/10/2018, n. 25999).
Ne consegue che, nel caso di specie, non appare certa l'identificazione degli effettivi proprietari dei beni in questione e tale circostanza conferma ulteriormente l'impossibilità di individuare con certezza tutti i soggetti legittimati passivi, rispetto ai quali gli effetti di una pronuncia positiva di accertamento determinerebbe esiti del tutto svantaggiosi, attesa l'efficacia retroattiva dell'usucapione e dei suoi effetti estintivi (Cfr. Cass. civ., sez. II, 28/06/2000, n. 8792).
Si reputa altresì doveroso l'accertamento suddetto – a prescindere dall'atteggiamento processuale di non contestazione o di ammissione della controparte – stante l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del c.c., con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. civ., Sez. II,
03/02/2005, n. 2161).
Per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda va dunque rigettata.
7. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., nulla sulle spese, tenuto conto della contumacia di tutti i convenuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dei convenuti;
12 • rigetta la domanda;
• nulla sulle spese.
Così deciso, in Rovigo, in data 19.12.2025
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Il giudice dott. Nicola Del Vecchio