Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
N.391 2024 R.G.
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente
dott.ssa Floriana Consolante Giudice
dott. Serena Berruti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto da
( C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Zollo Maria, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
-ricorrente-
Nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto: regolamentazione di affidamento, mantenimento ed esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio.
-1 di 7-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo la Parte_1 fissazione da parte del tribunale di un assegno a carico del resistente per il mantenimento delle figlie minori e Persona_1
nate da una relazione della ricorrente con lui. Persona_2
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-che dal 2006 la ricorrente aveva avuto una convivenza con il resistente, da cui erano nate (nata ad [...] il Persona_1
13 febbraio 2008) e (nata a [...] il 13 Persona_2 febbraio 2008);
-che durante tutta la convivenza ella aveva subito continui maltrattamenti, soprusi ed angherie da parte del resistente, e che a seguito dell'ultimo episodio di violenza, avvenuto alla presenza delle figlie, queste ultime lo avevano denunciato;
- che il resistente era stato condannato per i reati di cui agli art. 572 comma 2 c.p.c. 81 capoverso e 609 quinquies comma 2 e 4
c.p., 582, e 585 c.p. alla pena della reclusione per anni sei, con sospensione della responsabilità genitoriale;
- che la ricorrente con le figlie si era allontanata dalla casa nella quale aveva sempre vissuto con il convivente, di proprietà di quest'ultimo, e si era trasferita a Telese Terme, via Vomero
10, in un appartamento dalla stessa condotto in locazione con un canone di € 300,00 mensili;
- che fin da quando era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere il ricorrente non aveva corrisposto alcunchè per il mantenimento delle figlie, cui provvedeva in via esclusiva la ricorrente, con conseguente diritto della stessa a vedere riconosciuto a proprio favore un assegno per il mantenimento delle minori.
-2 di 7- Il ricorso è stato notificato al resistente a mani proprie, presso la casa circondariale di Benevento e lo stesso non si è costituito.
All'udienza del 9 settembre 2024 la ricorrente ha chiesto altresì al Tribunale di disporre, nel caso in cui ne ravvisi la necessità,
l'affido esclusivo delle minori alla madre.
Il P.M. in data 13 settembre 2024 ha concluso per l'accoglimento della domanda con previsione dell'affido esclusivo delle minori alla madre.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, che pur avendo ricevuto a mani proprie la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si è costituito in giudizio.
Occorre premettere, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori delle parti, che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che il resistente è stato condannato con sentenza del Tribunale di
Benevento n.42/2023 per i reati di cui agli art. 572 comma 2
c.p.c. (maltrattamenti in famiglia, con l'aggravante di averli commessi in presenza delle figlie minori), 609 1uinquies comma 2 e
4 (compimento di atti sessuali alla presenza di minori), commessi in modo continuativo fino al 10 luglio 2022, nonché per i reati di cui agli art. 609 bis c.p. (violenza sessuale nei confronti della moglie) e 582 e 585 c.p.c. (lesioni personali aggravate nei confronti della moglie) commessi in data 10 luglio 2022 alla pena di 6 anni di reclusione;
con la medesima sentenza è stata altresì disposta la sospensione del resistente dall'esercizio della potestà genitoriale.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori, nel caso di sospensione della stessa in capo ad uno dei genitori disposta dal giudice penale, si concentra in capo all'altro genitore, previa verifica da parte del tribunale della sua idoneità, dovendosi in caso contrario provvedere all'affidamento degli stessi all'esterno della famiglia.
-3 di 7- Nel caso di specie, dalla relazione dei servizi sociali richiesta dal giudice delegato all'istruttoria nel presente giudizio, depositata in data 25 luglio 2024, è emerso -oltre ad un vissuto di grande sofferenza delle minori per i numerosi, quasi quotidiani episodi di violenza paterni- il riacquisto della serenità, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, l'esistenza di un bel rapporto con la ricorrente, con la quale ora vivono a Telese Terme
e che si occupa in via esclusiva della relativa cura, educazione e mantenimento, godendo del sostegno dei nonni materni, sia dal punto di vista morale che economico. Dalla relazione risulta altresì che la ricorrente sta proficuamente svolgendo un percorso psicologico presso il centro antiviolenza Per_3
La documentazione acquisita agli atti consente di formulare un positivo giudizio in ordine alla idoneità della madre ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, consente di ritenere che quest'ultima sia concentrata in via esclusiva sulla stessa.
Tenuto conto che le figlie del resistente- che ormai hanno, rispettivamente, 16 e 14 anni compiuti, hanno dichiarato ai servizi sociali che pur non manifestando un netto rifiuto a rivedere il padre, vorranno farlo solo quando sarà lui a cercarle e a fare il primo passo, specificando che almeno inizialmente vorrebbero solo un rapporto epistolare- e che il resistente neppure si è costituito nel presente giudizio e non risulta aver cercato di instaurare un rapporto con le figlie, all'indomani del suo arresto, si ritiene di non dover prevedere nulla in ordine al diritto di visita paterno, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere rispettata la volontà manifestata da un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, di non vedere uno dei genitori, in quanto espressione della sua libertà di autodeterminarsi ( sul punto cfr. Cass.
21969/2024 e Cass. 11170/2019).
-4 di 7- La ricorrente ha chiesto la condanna del resistente a corrisponderle un assegno per il mantenimento delle figlie, rappresentando che ella in via esclusiva sta provvedendo a tutte le loro esigenze.
In ordine al mantenimento dei figli occorre premettere che in base all'art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel caso di specie i figli vivono con la madre, cui sono affidati in via esclusiva, con conseguente diritto della stessa, che provvede a tutte le loro esigenze, di ricevere dal resistente un assegno mensile a titolo di contributo per il loro mantenimento.
In relazione al quantum dell'assegno, occorre rilevare che dalla documentazione agli atti di causa risulta che il resistente è allo stato detenuto presso la Casa circondariale di Benevento;
nulla è stato dedotto sui redditi dallo stesso prodotti prima della limitazione della libertà personale, né lo stesso contumace ha depositato la documentazione concernente i suoi redditi. Neppure la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante la sua situazione reddituale, ma dalla relativa ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e dalla circostanza, riferita anche dalle figlie alle assistenti sociali, che i nonni materni sostengono anche dal punto di vista economico il nucleo, si desume che la stessa abbia redditi modesti. Ritiene questo
Collegio che, nel caso di specie, tenuto conto della natura
-5 di 7- primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, debba, per determinare la misura dell'assegno dovuto dal resistente alla ricorrente, effettuarsi una valutazione del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata altresì la collocazione sociale dei medesimi (sul punto cfr. Tribunale di Latina 258/2023 che richiama i principi espressi da Cass. 11025/1997; cfr. anche Tribunale di Torino
783/2021).
Pertanto si ritiene di dover prevedere l'obbligo del resistente, attualmente detenuto, di corrispondere alla ricorrente, dalla data del deposito del ricorso, un assegno per il mantenimento delle figlie, rispettivamente di 16 e 14 anni, che costituisca il minimo essenziale per le loro esigenze di vita, fissato nella somma di €
200,00 mensili (100,00 euro per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori. Il resistente dovrà altresì contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia a quanto statuito dal protocollo siglato tra Presidente del tribunale di
Benevento e relativo consiglio dell'Ordine.
Quanto alle spese di lite, il resistente, soccombente, deve essere condannato a rifondere le spese di lite affrontate per la difesa della ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 5261,00
(considerando la causa di valore indeterminabile, a complessità bassa, e in applicazione dei valori medi per la fase di studio - pari ad € 1701,00- e introduttiva -pari ad € 1204- e dei valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione- pari ad € 903,00
– e decisionale – pari ad € 1453,00- tenuto conto che l'attività istruttoria svolta è consistita solo nell'acquisizione di documentazione e relazione dei servizi sociali e per la fase decisionale vi è stata rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28).
Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla luce di quanto disposto dall'art. 133 d.P.R. 115/2002, ne deve essere disposto il pagamento a favore dell'Erario.
-6 di 7-
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
-dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara la concentrazione della responsabilità genitoriale sulle figlie e in capo alla Persona_1 Persona_2 ricorrente;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia al Protocollo siglato tra il presidente del tribunale di Benevento e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
-condanna il resistente a rifondere le spese di lite per l'attività difensiva svolta a favore della ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 5261,00, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre
2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Serena Berruti dott. Ennio Ricci
-7 di 7-