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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi quale difensore di fiducia dell'imputato nel CP_1 procedimento n. 1641/24 R.G.N.R., emesso dal Tribunale di Monza, in composizione monocratica, dott.
Davide Rizzuti, in data 4 novembre 2024, depositato in data 6 novembre 2024; rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta in data 6 dicembre 2024, regolarmente notificata in data 8 gennaio 2025; sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 26/02/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8129/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
[...]
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il Giudice non abbia correttamente applicato i parametri concordati riprodotti nel Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Monza e l'Ordine degli Avvocati.
In particolare, evidenzia di non aver redatto la propria notula ai sensi del Protocollo del Tribunale di
Monza stipulato in data 29/04/2024 e richiamato dal giudice nel decreto di liquidazione, bensì secondo la precedente versione, dal momento che il procedimento si era incardinato in data antecedente alla sottoscrizione di detta versione del Protocollo. Tuttavia, anche applicando il nuovo
Protocollo, che non prevede più la voce “Giudizio direttissimo + rito ordinario”, bensì contempla l'ipotesi di procedimento con “acquisizione atti”, l'importo da liquidare (compresa la maggiorazione per imputato detenuto) condurrebbe ad un totale di € 1.484,67, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Il prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio sottoscritto, da ultimo, tra le Autorità Giudiziarie del Circondario di
Monza ed i rappresentanti dell'Ordine Forense in data 29 aprile 2024 (applicabile, nella fattispecie in relazione all'epoca in cui si è conclusa l'attività difensiva), effettivamente prevede, nella Tabella A, con riferimento al rito abbreviato, l'ipotesi del procedimento con “acquisizione atti” che, applicando la maggiorazione per imputato detenuto, comporta la liquidazione di un compenso pari ad € 1.484,67, già operata la riduzione di 1/3.
Va riliquidato, pertanto, l'importo complessivo dovuto pari ad € 1.484,67, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e contributo c.p.a. (totale € 1.707,37).
Per il presente procedimento di opposizione vanno riconosciuti al ricorrente i compensi secondo la tariffa vigente (DM 10 marzo 2014 n. 55), oltre agli esborsi e oneri fiscali, con addebito all'Amministrazione resistente in applicazione della regola della soccombenza;
PQM
1) accoglie il ricorso e, pertanto, in riforma del decreto di liquidazione in data 6 novembre 2024, liquida, ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, a favore dell'avv. ed ordina il Parte_1 pagamento da parte del Funzionario Delegato della somma di € 1.484,67, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore del ricorrente in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, nonché
€ 125,00 per anticipazioni;
pagina 2 di 3 3) dispone che la presente sentenza sia registrata a debito ai sensi dell'art. 158, 1° comma lett. c) del DPR 115/02.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 26 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi quale difensore di fiducia dell'imputato nel CP_1 procedimento n. 1641/24 R.G.N.R., emesso dal Tribunale di Monza, in composizione monocratica, dott.
Davide Rizzuti, in data 4 novembre 2024, depositato in data 6 novembre 2024; rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta in data 6 dicembre 2024, regolarmente notificata in data 8 gennaio 2025; sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 26/02/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8129/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
[...]
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il Giudice non abbia correttamente applicato i parametri concordati riprodotti nel Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Monza e l'Ordine degli Avvocati.
In particolare, evidenzia di non aver redatto la propria notula ai sensi del Protocollo del Tribunale di
Monza stipulato in data 29/04/2024 e richiamato dal giudice nel decreto di liquidazione, bensì secondo la precedente versione, dal momento che il procedimento si era incardinato in data antecedente alla sottoscrizione di detta versione del Protocollo. Tuttavia, anche applicando il nuovo
Protocollo, che non prevede più la voce “Giudizio direttissimo + rito ordinario”, bensì contempla l'ipotesi di procedimento con “acquisizione atti”, l'importo da liquidare (compresa la maggiorazione per imputato detenuto) condurrebbe ad un totale di € 1.484,67, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Il prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio sottoscritto, da ultimo, tra le Autorità Giudiziarie del Circondario di
Monza ed i rappresentanti dell'Ordine Forense in data 29 aprile 2024 (applicabile, nella fattispecie in relazione all'epoca in cui si è conclusa l'attività difensiva), effettivamente prevede, nella Tabella A, con riferimento al rito abbreviato, l'ipotesi del procedimento con “acquisizione atti” che, applicando la maggiorazione per imputato detenuto, comporta la liquidazione di un compenso pari ad € 1.484,67, già operata la riduzione di 1/3.
Va riliquidato, pertanto, l'importo complessivo dovuto pari ad € 1.484,67, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e contributo c.p.a. (totale € 1.707,37).
Per il presente procedimento di opposizione vanno riconosciuti al ricorrente i compensi secondo la tariffa vigente (DM 10 marzo 2014 n. 55), oltre agli esborsi e oneri fiscali, con addebito all'Amministrazione resistente in applicazione della regola della soccombenza;
PQM
1) accoglie il ricorso e, pertanto, in riforma del decreto di liquidazione in data 6 novembre 2024, liquida, ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, a favore dell'avv. ed ordina il Parte_1 pagamento da parte del Funzionario Delegato della somma di € 1.484,67, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore del ricorrente in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, nonché
€ 125,00 per anticipazioni;
pagina 2 di 3 3) dispone che la presente sentenza sia registrata a debito ai sensi dell'art. 158, 1° comma lett. c) del DPR 115/02.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 26 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3