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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/09/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.3141/2025 promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GANDINI PAOLA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata alla comparsa;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/08/2025).
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“In considerazione di quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedono la revisione e la modifica della citata sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto con le seguenti nuove
CONDIZIONI:
1.regolando così in modo definitivo ed esaustivo tutti i rapporti economici e patrimoniali tra i sig.ri e ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L. 898/1970, il sig. CP_1 Pt_1 Parte_1 corrisponde in un'unica soluzione l'assegno divorzile una tantum a favore della sig.ra
attraverso il versamento della somma di euro 50.000,00 da pagarsi in due Controparte_1 tranches di euro 25.000,00 ciascuna, l'una entro tre giorni dal deposito del presente ricorso e
l'altra entro tre giorni dal deposito della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio concordate, mediante bonifico bancario a favore della stessa;
2.pertanto, a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso (dal 1 agosto 2025 in poi), il sig. non sarà più tenuto al versamento dell'assegno divorzile di euro Parte_1
1.400,00 mensili e relativo aggiornamento Istat a favore della sig.ra .”. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla precedente regolamentazione fra loro vigente, e cioè la sentenza n. 609/2020 (RG. n. 2445/2019) del 03.11.2020 del Tribunale di Varese, su ricorso congiunto dei coniugi.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi modificativi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51
c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative, in assenza di peraltro di figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, alla luce della natura non contenziosa della procedura.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi modificativi intervenuti fra le parti, come sopra integralmente riportati, provvedendo di conseguenza;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 01/09/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.3141/2025 promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GANDINI PAOLA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata alla comparsa;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/08/2025).
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“In considerazione di quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedono la revisione e la modifica della citata sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto con le seguenti nuove
CONDIZIONI:
1.regolando così in modo definitivo ed esaustivo tutti i rapporti economici e patrimoniali tra i sig.ri e ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L. 898/1970, il sig. CP_1 Pt_1 Parte_1 corrisponde in un'unica soluzione l'assegno divorzile una tantum a favore della sig.ra
attraverso il versamento della somma di euro 50.000,00 da pagarsi in due Controparte_1 tranches di euro 25.000,00 ciascuna, l'una entro tre giorni dal deposito del presente ricorso e
l'altra entro tre giorni dal deposito della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio concordate, mediante bonifico bancario a favore della stessa;
2.pertanto, a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso (dal 1 agosto 2025 in poi), il sig. non sarà più tenuto al versamento dell'assegno divorzile di euro Parte_1
1.400,00 mensili e relativo aggiornamento Istat a favore della sig.ra .”. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla precedente regolamentazione fra loro vigente, e cioè la sentenza n. 609/2020 (RG. n. 2445/2019) del 03.11.2020 del Tribunale di Varese, su ricorso congiunto dei coniugi.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi modificativi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51
c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative, in assenza di peraltro di figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, alla luce della natura non contenziosa della procedura.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi modificativi intervenuti fra le parti, come sopra integralmente riportati, provvedendo di conseguenza;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 01/09/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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