TRIB
Sentenza 26 agosto 2024
Sentenza 26 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/08/2024, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 2723 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvto PISENTI
FRANCESCO che la rappresenta e la C.F._1
difende
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA LIBIO 32 PORTO TORRES , presso lo studio dell'Avv. PIGA GIOVANNI C.F._2
che lo rappresenta e lo difende
APPELLATO
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace.
All'udienza del 15/06/2023 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art 190 cpc sulle seguenti
1 CONCLUSIONI come da verbale del 15/06/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto proponeva appello avverso la sentenza n. 2/2022 Parte_1
emessa in data 15.02.2022 dal Giudice di Pace di Sassari a definizione del procedimento contraddistinto al n. 67/2019 del R.G., di opposizione a ingiunzione di pagamento n. 52009/3358 del
12.12.2018.
Esponeva che, con atto di citazione notificato in data 08/02/2019
aveva proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento detta, emessa per euro 1.026,68.
Nel giudizio di primo grado aveva eccepito la nullità CP_1
dell'ingiunzione allegando che non aveva il potere di Pt_1
emettere titoli esecutivi;
nel merito aveva contestato l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione ritenendo la pretesa “contraria ai principi di partecipazione, efficacia ed efficienza, chiarezza e comprensibilità dei messaggi, trasparenza nel rapporto di fornitura, buona fede come sanciti dalla Carta del S.I.I., ed in conseguenza, ribadiva la non debenza delle somme ingiunte”; aveva sostenuto che i consumi non erano stati rilevati correttamente e, in particolare, che non erano state effettuate le letture con la periodicità prevista dal Regolamento e dalla Carta dei Servizi;
aveva allegato che i consumi registrati dalle fatture poste a base dell'ingiunzione erano abnormi tanto che, mentre nella lettura del contatore in data 31.12.2010 risultava pari a 191 mc, al 31.3.2011 risultava pari a 600 mc.
2 Lamentava che in data 23.2.2016 era stato sostituito il contatore e che era stata rilevato un consumo di 599 mc, cioè inferiore a quello rilevata nella fattura riportante n…937 del 18.11.2011.
Aveva concluso chiedendo l'annullamento o la dichiarazione di nullità dell'ingiunzione non essendo dovute le somme indicate.
Si era costituita in giudizio (in seguito ed Parte_1 Pt_1
aveva contestato l'avversa domanda.
Aveva eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito essendo competente il Tribunale di Cagliari;
aveva sostenuto che l'ingiunzione era legittima poiché Pt_1
quale società partecipata da enti pubblici era legittimata all'emissione di titoli esecutivi.
Nel merito aveva sostenuto che il credito era stato adeguatamente provato con la produzione delle fatture poste a base dell'ingiunzione peraltro già oggetto di avviso di mora;
che l'utente non aveva provveduto alla comunicazione dei consumi,
che il contatore era collocato all'interno della proprietà dell'utente e che ciò rendeva difficile la sua lettura;
che la sostituzione del contatore era stata effettuata poiché lo stesso aveva segnalato “contatore bloccato non segna il poco CP_1
consumo effettuato”; che, in esito alla sostituzione, era stata emessa la fattura del
14.8.2018 ad integrazione di quanto fatturato in acconto ed in ossequio al disposto del Regolamento e della Carta dei servizi.
Alla luce delle difese predette aveva chiesto il rigetto della domanda.
Con la sentenza impugnata il Giudice delle prime cure aveva respinto le eccezioni preliminari sollevate dall'attore ed aveva accolto l'opposizione nel merito sostenendo che l'onere della prova dei consumi incombeva sul fornitore del servizio e che spettava ad 3 procedere alla regolare lettura del contatore ed alla regolare Pt_1
emissione delle fatture, essendo la fatturazione in acconto del tutto eccezionale.
Aveva dunque dichiarato l'illegittimità dell'ingiunzione ed aveva condannato al pagamento delle spese del giudizio. Pt_1
Con il presente atto di appello chiedeva la riforma Parte_1
integrale della sentenza per i seguenti motivi: errata valutazione ed interpretazione da parte del Giudice di prime cure delle precise circostanze di causa e sulla non corretta applicazione della normativa di settore dettata in materia di fatturazione dei consumi in acconto ed a saldo;
sul punto sosteneva che, dall'esame dell'art 8.2 Carta dei Servizi emergeva chiaramente che la fatturazione in acconto era del tutto legittima ove la lettura del contatore era impossibile per cause non imputabili al gestore, come nel caso in esame in quanto il contatore era posto all'interno della proprietà dell'utente; che, in ogni caso, correttamente aveva emesso la fattura in Pt_1
conguaglio relativa al periodo della fatturazione in acconto;
che aveva agito nel pieno rispetto dell'art 8 Carta dei Pt_1
servizi e B35 del regolamento;
che la fattura n. 24189282, emessa il 06.10.2014 per un importo pari ad euro 132,24 era stata erroneamente valutata dal giudice delle prime cure poiché non era riferita a consumi ma al deposito cauzionale.
Errata valutazione, interpretazione ed applicazione da parte del
Giudice di prime cure della competente normativa di settore prevista in tema letture e verifica del contatore.
4 Sosteneva l'appellante che il giudice delle prime cure aveva errato poiché aveva trascurato di considerare gli obblighi dell'utente in tema di letture del contatore come previsti dall'art 6.1 Carta dei
Servizi.
Errata valutazione ed interpretazione del Giudice di prime cure della competente normativa di settore prevista in materia di sostituzione del contatore fermo e/o guasto.
Sosteneva che il giudice aveva omesso di considerare che il Pt_1
contatore fosse bloccato e che il guasto fosse stato segnalato dallo stesso utente, il quale aveva assistito alla sostituzione;
che in seguito alla sostituzione aveva correttamente Pt_1
verificato i consumi e provveduto ad emettere fattura in conguaglio rispetto alla fatturazione degli anticipi.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza anche con riferimento alla statuizione sulle spese.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del gravame CP_1
sostenendo che era infondato.
Richiamate le difese svolte nel giudizio di primo grado, sosteneva che non aveva provato la rispondenza tra il consumo Pt_1
presunto e quello reale;
che aveva omesso di effettuare le letture del contatore per Pt_1
cinque anni e ciò nonostante il contatore, oltre a essere intestato ad una attività commerciale;
quindi, aperta al pubblico 6 giorni su 7, risultava ubicato all'esterno dell'immobile, come poteva rilevarsi dalle riproduzioni fotografiche allegate da parte appellante;
5 che dunque non esisteva alcuna valida giustificazione per la mancata verifica dei consumi da parte del gestore;
che anche la fattura a conguaglio era errata poiché riportava due letture una eseguita sul contatore del ricorrente l'altra su altro contatore intestato ad un soggetto terzo;
Difatti dall'esame delle riproduzioni fotografiche si evince come le letture in data 13.03.2017 e 13.07.2017 riguardino il contatore con matricola I16BA047030G, mentre quella del 04.12.2017 sia relativa al contatore con matricola I16BA246030O, intestato al Dott.
. Persona_1
Deduceva che aveva violato le norme del Regolamento e Pt_1
della Carta dei servizi che prevedevano, in caso di fatturazione in acconto, che l'impossibilità di accertare i reali consumi doveva essere segnalata all'utente non oltre trenta giorni dalla rilevazione dei consumi e che successivamente doveva emettere la fattura in acconto.
Infine, contestava l'illegittimità del comportamento di che Pt_1
aveva provveduto alla sostituzione del contatore solo il 23.6.2016 cinque anni dopo l'emissione della prima fattura emessa sui consumi presunti;
che aveva emesso la fattura a conguaglio nel 2018 con riferimento a consumi del 2011 da considerarsi prescritti.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In diritto
E' necessario premettere che l'appello ha ad oggetto la sentenza nella parte in cui accoglie la domanda proposta dall'attore nel merito e che
6 l'appellato non ha contestato la decisione nella parte relativa al rigetto delle eccezioni preliminari.
***
L'atto di ingiunzione n. 52009/3358/2018, per cui è causa, riguarda il pagamento delle seguenti fatture emesse da in acconto: Pt_1
- fattura n. 2011022224435 emessa il 27.12.2011 per la somma di euro 134,70 e riferita al periodo dal 01.04.2011 al 30.09.2011;
- fattura n. 2012022116572 emessa il 30.05.2012 per la somma di euro 72,46 e riferita al periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012;
- fattura n. 201203538127 emessa il 28.09.2012 per la somma di euro 76,02 e riferita al periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012;
- fattura n. 201302294828 emessa il 27.09.2013 per la somma di euro 148,78, parzialmente pagata, con importo ancora residuo pari ad euro 99,19 e riferita al periodo dal 01.02.2013 al 31.07.2013;
- fattura n. 201403528884 emessa il 30.04.2014 per la somma di euro 141,55 e riferita al periodo dal 01.08.2013 al 31.12.2013;
- fattura n. 201502247870 emessa il 27.03.2015 per la somma di euro 188,26 e riferita al periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014;
- fattura n. 2015022116132 emessa il 23.07.2015 per la somma di euro 182,26 e riferita al periodo dal 01.01.2015 al 30.06.2015.
Tutte le fatture indicate sono riferite a consumi mai rilevati, non avendo proceduto alla lettura del contatore, non sono Pt_1
relative a consumi reali e sono richiesti pagamenti in acconto, con la sola esclusione della fattura n …89282 relativa al deposito cauzionale.
Per quest'ultima fattura si deve precisare che l'appello è fondato e la sentenza va riformata poiché l'addebito del deposito cauzionale non
è in alcun modo contestato e la sua determinazione esula dalla verifica dei consumi attraverso la lettura del contatore. 7 Per l'effetto la somma indicata nel documento e pari ad euro 132,24 deve ritenersi dovuta.
Con riferimento alle restanti fatture si osserva quanto segue:
è incontestato che le fatture poste a base dell'ingiunzione sono state emesse in acconto sulla base di consumi presunti e non sulla base dei consumi effettivi mai rilevati nell'arco del periodo 2011-2015.
Del pari è incontestato che secondo le disposizioni della Carta dei
Servizi e del Regolamento, è tenuta alla fatturazione sulla Pt_1
base dei consumi rilevati o di quelli che, eventualmente siano stati comunicati dall'utente a seguito di autolettura del contatore.
Solo in via residuale può procedere alla fatturazione in Pt_1
acconto.
In ogni caso, ove la fattura sia emessa in acconto, il gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.
Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare nel corso dell'anno la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.
In tal senso l'art B 16 del regolamento secondo cui il gestore è tenuto all'emissione di fatture con cadenza minima semestrale.
Secondo il chiaro disposto dell'art B35 Reg il gestore ove il contatore si trovi all'interno della proprietà privata, si riserva la facoltà di accedere attraverso i propri dipendenti e/o gli incaricati “muniti di tessera di riconoscimento” alla proprietà dell'utente per le periodiche verifiche dei consumi.
“Qualora, per fatto imputabile all'utente, non sia possibile effettuare la lettura:
l'incaricato lascerà presso il domicilio dell'utente (nella cassetta delle lettere o in luogo comune dell'edificio), una cartolina per la trascrizione dell'autolettura e l'utente è obbligato a comunicare la 8 lettura del proprio contatore, compilando il modulo suddetto, entro il termine indicato nella cartolina;
nel caso in cui l'impossibilità di lettura, sempre per fatto imputabile all'utente, si protragga per un anno, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione idrica, previo avviso (art. B.21);
il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una volta effettuata la lettura del contatore.”
La medesima norma precisa, inoltre, che in caso di malfunzionamento del contatore e sua sostituzione, come nel caso in esame, “il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore.”
Così riassunti i principi che regolano la verifica dei consumi e la fatturazione si osserva che, nel caso in esame, ha omesso di Pt_1
verificare i consumi per circa cinque anni (dal 2011 al 2015) emettendo solo fatture in acconto;
ha provveduto alla sostituzione del contatore su richiesta dell'utente che aveva segnalato il suo blocco, in data 23.2.2016; ha provveduto all'emissione della fattura di conguaglio per il periodo
31.3.2011-4.12.2017, solo in data 14.8.2018, per l'importo di euro
653,95.
9 Tale ultima fattura precisa che il corrispettivo richiesto è stato calcolato sulla base della lettura del 31.3.2011, del 23.2.2016 (data sostituzione contatore) e successive del 2016, 2017.
Nel documento detto si dà atto che dai consumi calcolati per il periodo 2011-2015 sono stati detratti gli importi fatturati in acconto.
Orbene è evidente che ha agito in violazione delle norme Pt_1
regolamentari e, in generale, in violazione delle norme di correttezza buona fede e trasparenza che regolano l'esecuzione dei contratti e, in particolare dei contratti che intervengono con i consumatori.
Va premesso che è principio ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza quello secondo cui grava sul somministrante l'onere di provare il credito e, in caso di contestazione sul corretto funzionamento del contatore, spetta al fornitore provare la sua effettiva attendibilità (ex multis Cassazione civile sez. III,
14/03/2024, n.6959).
Nel caso in esame è pacifico che i consumi oggetto delle fatture contestate non sono stati calcolati correttamente perché non è stata effettuata una lettura del contatore e, in ogni caso, perché il contatore
è risultato non funzionante.
A ciò si aggiunga che la fattura in conguaglio, oggi non contestata, lungi dal correggere gli errori precedenti (come previsto dall'art
B35.1) ha incluso i consumi per il periodo 2011-2015 considerando la lettura del contatore difettoso poi sostituito, per periodi che risultano prescritti.
Non solo, il corrispettivo nella fattura di conguaglio è stato determinato tenendo conto della lettura del contatore matricola n.
..5952, pacificamente intestato all'appellato, e di altro contatore n…7030 che l'appellato deduce essere intestato a soggetto terzo.
10 Tale circostanza non è stata contestata da e deve ritenersi Pt_1
provata ex art 115 cpc.
Ribadito che la fattura in conguaglio non è oggetto del giudizio, non si può non rilevare che anche attraverso il conguaglio, Pt_1
avrebbe dovuto determinare il corrispettivo, per il periodo 2011-2015, non sulla base della lettura del contatore non funzionante (o sulla base di contatori non riferibili all'utente), ma sulla base dell'art 6.2 Carta dei Servizi “ Nei casi in cui non fosse possibile per il Gestore disporre di dati certi di consumo per cause ad esso non imputabili o il consumo rilevato fosse 3 volte superiore alla media storica del cliente, nelle more che siano rilevate le misurazioni e verificata la correttezza del consumo, si procederà ad emettere la fattura in acconto in base al consumo accertato nel periodo precedente o in mancanza di questo in base al consumo medio stimato per utenze analoghe. La criticità sarà segnalata all'utente con specifica tempestiva comunicazione, da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione dei consumi.
Nel periodo successivo l'utente riceverà la fattura con il conguaglio sui consumi reali registrati nel periodo precedente.”
Come già detto la fatturazione in acconto è del tutto eccezionale ed è consentita solo quando la lettura non è consentita al gestore per cause ad esso non imputabili.
Considerato che la mera circostanza che il contatore sia collocato nella proprietà privata non costituisce motivo ostativo alla sua effettiva verifica, non certo per cinque anni;
che se è vero, come sostiene che l'utente è tenuto a Pt_1
“verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso” e che “È, in ogni caso, cura 11 dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore” (art.
B35.1, Regolamento) è vero però che, evidentemente, l'unico soggetto obbligato a verificare i consumi e ad emettere la fattura di pagamento è il creditore, cioè il gestore del servizio, e che l'eventuale mancato controllo dei consumi da parte dell'utente non può certo valere in alcun modo come riconoscimento di un debito, né può escludere o attenuare l'obbligo che incombe su e che Parte_1
include, non solo il regolare controllo dei consumi, ma soprattutto l'emissione di fatture su consumi effettivi.
Sul punto si osserva che, in applicazione dei principi ordinari in tema di onere probatorio, spetta al creditore provare e determinare il proprio credito ed il richiamo all'onere dell'utente relativo al controllo dei consumi non può certo esimere il creditore dall'obbligo detto.
In primo luogo l'art B35.1 richiamato da sul punto prevede Pt_1
che l'utente ha un diritto dovere di verificare i consumi, cioè una mera facoltà, a fronte dell'obbligo previsto in capo al gestore.
Inoltre, in assenza di un sistema di comunicazione dei reali consumi da parte dell'utente, di facile accesso e gratuito (nulla è allegato o provato in tal senso), non può ritenersi conforme a buone fede pretendere dall'utente di sostituirsi di fatto al gestore nella rilevazione dei consumi, poiché nessun obbligo è previsto dal contratto e perché
l'esecuzione del contratto secondo buona fede non può giungere fino ad imporre all'utente obblighi ed oneri ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto.
Dall'esame delle clausole dette, ed in applicazione dei generali principi di buona fede e correttezza nell'adempimento del contratto, si deve concludere che, trattandosi di contratto a tempo indeterminato 12 ed avendo ad oggetto la somministrazione di un bene primario, era essenziale per il cliente avere piena coscienza dei costi della fornitura in modo da poter adottare i comportamenti conseguenti e ritenuti più opportuni, quali la riduzione consumi o nel caso in esame la riparazione delle eventuali perdite.
Se invece, gli accertamenti vengono effettuati, non ogni due o sei mesi, ma, come nel caso di specie, ogni quattro/cinque anni, difficilmente il consumatore sarà in grado di accertare se effettivamente quei consumi siano stati effettuati e, in generale, diventerà estremamente difficile stabilire se i consumi registrati derivino dall'effettiva erogazione o piuttosto, come pacifico nel caso in esame, da un malfunzionamento del contatore.
La regolare fatturazione, dunque, non è solo un obbligo contrattuale espressamente previsto, ma anche espressione dell'esecuzione in buona fede del contratto.
Dalle precedenti considerazioni discende che il corrispettivo dovuto dall'appellato non può dirsi correttamente determinato né il credito vantato da adeguatamente provato. Pt_1
***
Tutto ciò premesso ritenuto che il credito portato dalle fatture poste a base dell'ingiunzione non sia stato correttamente determinato, con riferimento ai consumi;
che la fattura relativa al deposito cauzionale sia corretta e che il relativo credito deve essere riconosciuto;
riforma la sentenza e, revocata l'ingiunzione, accerta il credito di in misura di euro 132,24, conferma la sentenza nella Pt_1
restante parte.
13 Le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio sono compensate in ragione di 1/10 e sono poste a carico di per Pt_1
la restante quota.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
riforma la sentenza e, revocata l'ingiunzione, accerta il credito di in misura di euro 132,24, conferma la sentenza nella Pt_1
restante parte.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, come liquidate, in ragione di 1/10 ponendo la restante quota a carico di Pt_1
Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00 oltre spese Iva e
Cpa come per legge.
Dispone la compensazione in ragione di 1/10 e pone la restante quota a carico di Pt_1
Sassari li 26/08/2024.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M.Mossa
IL CANCELLIERE
14