Art. 7.
Con deliberazioni del comitato amministrativo, ai sensi dell' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvedera' a rivedere l'ordinamento interno e la consistenza organica del personale per renderli piu' rispondenti alle finalita' di cui allo articolo 1 della presente legge. In tale ambito oltre alle unita' organiche potranno prevedersi unita' operative per esigenze specifiche di carattere temporaneo.
Nel caso in cui la ristrutturazione di cui al precedente comma del presente articolo renda necessaria una riduzione della consistenza numerica del personale, i dipendenti che risulteranno in eccedenza saranno trasferiti, sentite le organizzazioni sindacali, ad altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero, su richiesta degli enti interessati e previa accettazione del dipendente, presso enti territoriali, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Nell'effettuazione dei trasferimenti dovra' essere data priorita' agli altri enti del parastato e, nell'ambito di questi, a quelli di ricerca ovvero al Ministero del bilancio e della programmazione economica e, successivamente, alle altre amministrazioni.
I trasferimenti presso altri enti del parastato verranno effettuati secondo le modalita' previste dall' articolo 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
I trasferimenti presso le altre amministrazioni pubbliche saranno disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di apposita tabella di equiparazione predisposta dal comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto, nei limiti delle esigenze funzionali dell'Istituto e delle disponibilita' presso le amministrazioni di destinazione, delle preferenze dei dipendenti interessati.
Nota all'art. 7, comma 1:
Il testo vigente dell' art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per l'argomento della legge v. nota precedente), e' il seguente:
"Art. 29. (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento".
Nota all'art. 7, comma 4:
Il testo vigente dell' art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per l'argomento della legge v. nota all'art. 6, comma 1), e' il seguente:
"Art. 7. (Trasferimenti). - In caso di riduzioni di organici, il trasferimento d'ufficio del personale esuberante ad altro ente e' disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facolta' impositive ivi previste.
Con deliberazione degli enti interessati, puo' essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.
I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.
Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianita' di qualifica nella stessa gia' maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianita', nonche' lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parita' di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente".
Con deliberazioni del comitato amministrativo, ai sensi dell' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvedera' a rivedere l'ordinamento interno e la consistenza organica del personale per renderli piu' rispondenti alle finalita' di cui allo articolo 1 della presente legge. In tale ambito oltre alle unita' organiche potranno prevedersi unita' operative per esigenze specifiche di carattere temporaneo.
Nel caso in cui la ristrutturazione di cui al precedente comma del presente articolo renda necessaria una riduzione della consistenza numerica del personale, i dipendenti che risulteranno in eccedenza saranno trasferiti, sentite le organizzazioni sindacali, ad altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero, su richiesta degli enti interessati e previa accettazione del dipendente, presso enti territoriali, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Nell'effettuazione dei trasferimenti dovra' essere data priorita' agli altri enti del parastato e, nell'ambito di questi, a quelli di ricerca ovvero al Ministero del bilancio e della programmazione economica e, successivamente, alle altre amministrazioni.
I trasferimenti presso altri enti del parastato verranno effettuati secondo le modalita' previste dall' articolo 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
I trasferimenti presso le altre amministrazioni pubbliche saranno disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di apposita tabella di equiparazione predisposta dal comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto, nei limiti delle esigenze funzionali dell'Istituto e delle disponibilita' presso le amministrazioni di destinazione, delle preferenze dei dipendenti interessati.
Nota all'art. 7, comma 1:
Il testo vigente dell' art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per l'argomento della legge v. nota precedente), e' il seguente:
"Art. 29. (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento".
Nota all'art. 7, comma 4:
Il testo vigente dell' art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per l'argomento della legge v. nota all'art. 6, comma 1), e' il seguente:
"Art. 7. (Trasferimenti). - In caso di riduzioni di organici, il trasferimento d'ufficio del personale esuberante ad altro ente e' disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facolta' impositive ivi previste.
Con deliberazione degli enti interessati, puo' essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.
I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.
Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianita' di qualifica nella stessa gia' maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianita', nonche' lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parita' di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente".