Articolo 4 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 settembre 1964
Art. 4. Ripartizione dei prodotti nella mezzadria

Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo e' effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilita' della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si puo' determinare prima della vendita in comune o per i quali non si puo' effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facolta' di fare propria la proposta dell'altra.
Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuita' durante l'anno.
Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e i mezzadri partecipano a parita' di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.
Se l'azienda e' provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni (comprese le modalita' di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresi' concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.
Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative pattuizioni.
Il mezzadro puo' in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
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