Articolo 8 della Legge 24 febbraio 1951, n. 84
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 marzo 1951
Art. 8.
L' art. 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'Ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede, "Il presidente, nel giorno di lunedi successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al piu' tardi la mattina del martedi, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.
Indi determina la cifra elettorale di lista, la cifra elettorale di gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato.
"La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.
"La cifra elettorale di gruppo e' costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.
"La cifra individuale di ciascun candidato e' costi - tuita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
"Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:
1°) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la piu' alta cifra elettorale, di gruppo o di lista; sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la piu' alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri; 33 seggi per i Comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i Comuni con 80 consiglieri.
"Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse e' operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo cosi' il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parita' dei resti a quella lista che abbia avuto la piu' alta cifra elettorale;
2°) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1.
"Se il gruppo di liste, o la lista non collegata di cui al numero 1°, abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al citato numero.
"Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali".
Entrata in vigore il 17 marzo 1951