Articolo 30 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 gennaio 1992
Art. 30. (Costituzione del terzo chiamato) 1. L' articolo 271 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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