Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 30. (Costituzione del terzo chiamato) 1. L' articolo 271 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".
"Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/11/2014, n. 25331Provvedimento: Svolgimento del processo 1. In data 19.5.2005 l'Amministrazione Finanziaria notificava a S.F. un avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), a mezzo del quale, rilevando la complessiva inattendibilità della contabilità tenuta dal medesimo, provvedeva a rettificarne le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2000, liquidava le maggiori imposte dovute ed applicava interessi e sanzioni. Appellava la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l'iniziale ricorso, confermando la legittimità dell'operato dell'ufficio, il contribuente, reiterando avanti al giudice del gravame le medesime difese già svolte nel pregresso grado di …Leggi di più...
- specificità motivi appello·
- critica sentenza impugnata·
- diritto di impugnazione·
- giurisdizione tributaria·
- accertamento analitico-induttivo·
- inammissibilità appello·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 53 D.Lgs. n. 546/1992