Decreto cautelare 12 giugno 2024
Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Ordinanza collegiale 27 gennaio 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/06/2025, n. 12055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12055 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6431 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DA CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Bello e Diego Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI FR Antonio, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ,
del Decreto nr. 0001471 del 6 giugno 2024, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio II - Dirigenti Scolastici e del successivo avviso n° 0082842 del 10 giugno 2024 di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione;
- e di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, mai notificati né comunicati, oltre che di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o collegati e comunque connessi se lesivi all’interesse della parte ricorrente, con il quale è stata disposta la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023 “ per mancanza dei requisiti richiesti per legge ”;
per l’accertamento
del diritto della parte ricorrente alla partecipazione al corso - concorso di che trattasi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente l’11 ottobre 2024:
per l’annullamento ,
previa sospensione dell’efficacia ,
- del Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023;
- dell’Avviso n. 124319 del 9 agosto 2024 emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui è stata avviata la procedura di assegnazione di n. 519 posti di dirigente scolastico nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto;
- del successivo Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024, con cui è stata approvata la rettifica alla graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023;
- nonché di tutti i conseguenti provvedimenti adottati dai singoli UU.SS.RR. di tutte le Regioni che sulla base della graduatoria di merito e della tabella di assegnazioni ha assegnato i vincitori del concorso alle rispettive sedi, assumendoli ed immettendoli in ruolo, oltre i successivi formali provvedimenti individuali di conferimento incarico e i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato dei singoli n. 519 nuovi Dirigenti ove già stipulati;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi, anche di ulteriori eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria definitiva e di assegnazione di nuovi incarichi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’11 giugno 2024, depositato in pari data, DA CA ha premesso, in punto di fatto, di aver partecipato al “corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”, bandito dal Ministero dell’Istruzione con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e, all’esito della prova scritta, di averne contestato il mancato superamento, instaurando il giudizio n. 13144/2019 R.G. dinanzi a questo Tribunale, rigettato con sentenza n. 1181/2023, pubblicata in data 23 gennaio 2023.
La parte ricorrente ha, quindi, dedotto che, con il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), il Legislatore aveva indetto una procedura per il reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico di cui al D.M. n. 107/2023, rivolto a coloro che, alla data del 28 febbraio 2023, avessero un giudizio pendente relativo all’impugnazione delle prove scritte/orali del citato concorso, indetto con il Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017.
In data 15 gennaio 2024 la odierna parte ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e, come previsto dall’avviso, sosteneva in data 6 maggio 2024 la prova scritta di ammissione al corso intensivo, conseguendo inizialmente il punteggio utile di 6,9, poi rettificato in 7,1, superando pertanto la prova.
Tuttavia, con il provvedimento n. 1471 del 6 giugno 2024, in questa sede impugnato, l’Amministrazione - sulla base del presupposto che il giudizio indicato nella domanda di partecipazione non rientrasse tra le ipotesi dei giudizi pendenti contemplati dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023 - disponeva l’esclusione dalla procedura di reclutamento de qua della odierna parte ricorrente.
Ciò premesso, con il presente ricorso, la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge ed erronea applicazione, in relazione all’art. 5, comma 11 quinquies , lett. a ) del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 e dell’art. 2 del D.M. n. 107/2023 - eccesso di potere per motivazione insufficiente ed erronea, per avere l’Amministrazione ritenuto, erroneamente, che la posizione della ricorrente non rientrasse tra quelle previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 107/2023, sebbene la stessa avesse proposto ricorso nei termini di legge ed avesse pendente - alla data del 28 febbraio 2023 - un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta.
Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accertamento del proprio diritto alla partecipazione al corso - concorso de quo.
2. Con decreto monocratico n. 2449/2024 del 12 giugno 2024, il Presidente della Sezione III bis - illo tempore competente per materia - ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente “ tenuto conto che le allegazioni invocate a sostegno della stessa attengono all’ammissione al corso intensivo di formazione, mentre nessun concreto pregiudizio è stato comprovato, tantomeno in termini di irreparabilità alla luce della complessiva e concreta situazione, anche economica e finanziaria " e fissato per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale la Camera di Consiglio del 2 luglio 2024.
3. Con ordinanza n. 3040/2024, pubblicata in data 4 luglio 2024, la Sezione III bis ha poi accolto la domanda cautelare “ considerato che la specifica posizione della ricorrente appare meritevole di tutela in quanto sussistevano tutte le condizioni affinché la stessa potesse partecipare alla procedura di cui Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 107 del 08.06.2023, atteso che alla data del 28.02.2023 il suo ricorso avverso la esclusione dalla prova orale risultava ancora pendente poiché la sentenza di rigetto era stata pubblicata in data 23.01.2023 e quindi al 28 febbraio 2023 pendevano ancora i termini per il relativo ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato” .
4. Con atto recante motivi aggiunti, notificato in data 11 ottobre 2024, depositato in pari data, la parte, premesso di aver frequentato, in esecuzione alla suddetta ordinanza cautelare, il corso intensivo e di aver superato con profitto anche prova finale, ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura di reclutamento de qua , approvata con Decreto Dipartimentale del M.I.M. n. 2187 del 9 agosto 2024, come poi rettificata con il Decreto n. 2206 del 19 agosto 2024 del M.I.M., nella parte in cui ella è risultata vincitrice con riserva, e gli atti conseguenti di assegnazione dei vincitori alle sedi di destinazione, chiedendone l’annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse, previa adozione di misure cautelari sulla base delle medesime censure contenute nel ricorso introduttivo.
4.1. Con memoria depositata il 16 ottobre 2024, la parte ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.
5. In data 1° novembre 2024, si è costituita in giudizio con comparsa di stile l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
6. Alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare interposta con i motivi aggiunti, il Presidente di questa Sezione, preso atto della dichiarazione a verbale di rinuncia da parte del difensore della ricorrente alla tutela cautelare, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
7. Con memoria depositata il 20 dicembre 2024 parte ricorrente, nel ribadire le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e nell’atto recante motivi aggiunti, ha concluso per l’accoglimento.
8. RI FR Antonio, intimato quale controinteressato, non si è costituito in giudizio.
9. Con ordinanza n. 1592/2024, pubblicata il 27 gennaio 2025, resa all’esito della pubblica udienza del 22 gennaio 2025 - fissata per la trattazione nel merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti - è stata poi disposta l’integrazione del contraddittorio con pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria finale, come rettificata, e fissato per il prosieguo l’udienza pubblica del 10 giugno 2025 per la trattazione nel merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
10. Con documentazione depositata il 28 gennaio 2025, la parte ricorrente ha attestato l’avvenuta integrazione del contraddittorio.
11. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata infine introitata per la decisione.
12. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
12.1. La parte ricorrente, premesso di aver tempestivamente impugnato il mancato superamento della prova scritta del concorso di cui al D.G. n. 1259/2017, con giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 per essere stata la relativa sentenza (di rigetto) emessa da questo T.A.R. il 23 gennaio 2023, si duole, in questa sede, della sua esclusione dalla partecipazione alla (successiva) procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetta con il D.M. n. 107/2023, per la carenza dei requisiti di legge.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe errato nell’adozione del provvedimento impugnato, perché (verosimilmente) essa avrebbe considerato non utile, ai fini della verifica della pendenza del giudizio - requisito indispensabile ai fini della partecipazione - , i termini per la proposizione dell’appello, sulla base di un’interpretazione restrittiva della lex specialis , nel senso di considerare pendenti esclusivamente quei giudizi non ancora definiti con una statuizione giurisdizionale.
Tale impostazione, infatti, non sarebbe coerente con il dato testuale contenuto nell’art. 2 del D.M. n. 107/2023, emanato in attuazione del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, né con un’interpretazione sistematica e teleologica dalla legge, finalizzata, per l’appunto, alla deflazione del contenzioso insorto a seguito delle numerose impugnazioni degli esiti della procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 1259/2017.
Peraltro, l’interpretazione restrittiva del concetto di pendenza seguita dall’Amministrazione non potrebbe trovare neanche un sicuro ancoraggio nella giurisprudenza amministrativa e civile, che avrebbe, invece, sempre considerato utile, ai fini che qui interessano, anche i termini per l’eventuale proposizione di gravami. Opinare diversamente, invero, determinerebbe l’insorgere di ulteriore contenzioso, in contrasto con le finalità deflattive del D.L. n. 198/2022, per cui il provvedimento di esclusione non potrebbe essere in alcun modo essere condiviso.
12.2. Ritiene il Collegio, in conformità con quanto già affermato da questo Tribunale in sede cautelare, che tali doglianze siano condivisibili e meritino accoglimento.
In punto di diritto, giova richiamare l’art. 5, comma 11 quinquies del D.L. n. 198/2022, secondo cui “ Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato. ”.
L’art. 2 del D.M. n. 107/2023 (rubricato “soggetti destinatari”), emanato in esecuzione del predetto dato legislativo, ha quindi previsto che:
“ 1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale ”.
Il comma 2 dell’art. 2 del D.M. n. 107/2023 ha, poi, specificato che “ Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. ”.
Il successivo comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 10/2023 ha, poi, ulteriormente precisato che “ 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte. Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.”.
Infine, il comma 5 dell’art 2 D.M. n. 107/2023 ha disposto che “ 5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 .”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la risoluzione della presente controversia discenda inevitabilmente dalla definizione del concetto di “giudizio pendente”, indicato dal citato art. 2 del D.M. n. 107/2023.
Orbene, sul punto, giova premettere che non esiste nel codice del processo amministrativo una specifica disposizione che chiarisca cosa si intenda per giudizio pendente, per cui deve farsi necessariamente riferimento alle disposizioni contenute nel codice del processo civile giusta il rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 3 luglio 2012, n. 24).
Il concetto di pendenza deve quindi desunto dall’art. 324 c.p.c., in tema di cosa giudicata formale, secondo cui “ Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 ”. La formula "cosa giudicata formale" indica quindi una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini. Il giudicato formale è causa di quello sostanziale, che consiste nel valore vincolante della sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.).
È vero che l’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo (in rito o nel merito) determina la fine della “pendenza” (c.d. pendenza in senso stretto) del procedimento giurisdizionale, ma è altrettanto vero che la stabilizzazione degli effetti della pronuncia del Giudice non possa che avvenire una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento ovvero nel caso in cui la parte abbia prestato acquiescenza mediante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza ovvero ancora qualora essa abbia espressamente rinunciato al gravame (art. 329 c.p.c.) (c.d. pendenza in senso lato).
Che il concetto di pendenza debba essere interpretato in senso lato risulta confermato dal rilievo secondo cui l’ordinamento ha previsto, in ipotesi del tutto eccezionali, strumenti di impugnazione straordinaria in tutte quelle ipotesi in cui il processo non sia più, per l’appunto, pendente ovvero le parti non abbiamo avuto la possibilità di partecipare al processo (vedi: revocazione straordinaria di cui all’art. 395, n. 1, 2, 3, 6 e opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.).
Applicando le conclusioni di cui sopra al processo amministrativo, deve quindi affermarsi il principio per il quale il giudizio deve considerarsi non (più) pendente qualora sia stata emessa una pronuncia giurisdizionale non (più) soggetta ad impugnazione ordinaria.
Queste affermazioni sono state, peraltro, confermate dal Consiglio di Stato, che ha, sul punto, precisato che “ sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778). ” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 aprile 2019, n. 2252).
Quanto, poi, all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, si osserva che il dato testuale della norma non pone alcuna restrizione al concetto di pendenza del giudizio (c.d. pendenza in senso stretto), essendosi limitato a disporre che, per l’appunto, il giudizio stesso dovesse essere pendente alla data del 28 febbraio 2023; ritenere quindi che si debba distinguere, ai fini della verifica della legittimazione alla partecipazione al concorso de quo , tra i soggetti che, alla suddetta data, abbiano o meno presentato appello non trova quindi alcuna corrispondenza nel dato normativo e si pone in contrasto con gli scopi deflattivi del D.L. n. 198/2022, come convertito nella Legge n. 14/2023.
Peraltro, diversamente ragionando si verrebbe a determinare anche un’evidente violazione del principio di non discriminazione tra coloro che, proposto il ricorso, non avevano avuto (ancora) alcuna decisione dal Giudice ovvero coloro che, ottenuta la pronuncia, avevano avuto il tempo di interporre appello (e che, quindi, potevano partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento) e coloro che, invece, proposto comunque il ricorso, avevano ricevuto l’esito del giudizio a ridosso della scadenza del termine del 28 febbraio 2023 nell’evidente impossibilità di predisporre utilmente il gravame prima del predetto termine.
Inoltre, questa Sezione, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare su casi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, ha, per l’appunto, aderito alla tesi estensiva del concetto di pendenza, affermando che “ l’art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale prevedeva, tra l’altro, che potessero partecipare al corso intensivo di formazione di che trattasi i soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta e tale circostanza sembrerebbe essere sicuramente sussistere nel caso concreto, quanto meno con riferimento alla interposta impugnazione avverso il mancato superamento della prova scritta mediante ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. (omissis) - circostanza non contestata dall’Amministrazione intimata - con giudizio di primo grado conclusosi con sentenza (omissis), depositata il 3 novembre 2022, il cui termine (lungo) per la proposizione del giudizio di appello scadeva il 3 maggio 2023 ” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , ordinanza del 6 novembre 2024, n. 4996); decisione peraltro confermata in appello anche dal Consiglio di Stato, sez. VII, con l’ordinanza del 22 gennaio 2025, n. 297.
12.3. Tanto chiarito, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dichiarato nella propria domanda di avere pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio avverso il mancato superamento della prova scritta relativamente alla procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 1259/2017, avente n. 13194/2019 R.G., giudizio definito con sentenza del T.A.R. Lazio n. 1181/2023, pubblicata il 23 gennaio 2023, ossia quando erano ancora pendenti i termini per la proposizione dell’appello.
Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, dovendo essere accertato il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua.
12.4. L’accoglimento del ricorso principale determina l’accoglimento anche dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la graduatoria definitiva, così come rettificata, e gli atti conseguenti relativi all’assegnazione delle sedi da parte dei soggetti risultati vincitori.
A tal proposito, questo Collegio precisa che l’accoglimento dei motivi aggiunti determina il consolidamento della posizione della parte ricorrente all’interno della graduatoria definitiva, con salvezza degli effetti degli altri provvedimenti impugnati, salvi comunque i conseguenti provvedimenti successivi dell’Amministrazione circa l’assegnazione della sede.
12.5. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini suindicati.
13. Tenuto conto dell’assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti notificati l’11 ottobre 2024, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua , nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, i provvedimenti impugnati, accerta il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua e all’inserimento nella graduatoria di concorso, salvi i provvedimenti successivi dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO