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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10496/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 10496/2022
TRA
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Francesco Tozzi Parte_1
Ricorrente
E
, in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, rapp.to e difeso Controparte_1
come in atti dall'avv. Nunzia Laino
Resistente
OGGETTO: impugnativa di licenziamento e spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di , esercente Controparte_1
attività di produzione di accessori per scarpe e borse, per il periodo dal 14/01/2014 al
31/01/2022, con mansioni di operaio jolly addetto a molteplici mansioni nella produzione di accessori per scarpe e borse quali laccetti in pelle, in camoscio, in sintetico ecc. utilizzando appositi macchinari quali la c.d. bucatrice e la taglierina grande e piccola nonché ad effettuare le consegne ed è stato regolarmente inquadrato nel 2° livello del C.C.N.L. Tessili,
Moda e Chimica Ceramica - Aziende Artigiane;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la fabbrica gestita dal convenuto sita in
Arzano (Na), Via Vittorio Emanuele III, 209/E;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore
17.30, con 1 ora di pausa dalle ore 13.00 alle ore 14.00, per un totale di 40 ore settimanali;
1 - di aver sempre lavorato secondo le direttive che gli venivano impartite dal sig. CP_1
ed era tenuto ad osservare sempre l'orario di lavoro che gli veniva ordinato
[...]
nonché a chiedere preventiva autorizzazione in caso di assenza per permessi o per qualsiasi altro titolo;
- di aver percepito la retribuzione mensile come indicato nei cedolini paga;
- di aver percepito la 13a mensilità in proporzione alla paga ricevuta;
- di aver goduto di tre settimane di ferie retribuita in proporzione alla paga ricevuta e di non aver percepito nulla a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
- di aver ricevuto la somma netta di € 4.000,00 a titolo di acconto sul trattamento di fine rapporto;
- di non aver percepito nulla a titolo di retribuzione per il mese di gennaio 2022, di indennità di fine lavoro e di trattamento di fine rapporto residuo;
- di aver diffidato il convenuto al pagamento di tali competenze, il quale gli ha corrisposto la somma di €. 1.424,74 a titolo di retribuzione per il mese di gennaio 2022 in data 17/06/2022 ed €. 3.969,91 a titolo di competenze di fine rapporto in data 30/06/2022;
- di essere stato licenziato con lettera del 20/12/2021 per giustificato motivo oggettivo di aver impugnato il licenziamento con pec del 03-04/02/2022 con la quale diffidava il sig. CP_1
al pagamento dei crediti di lavoro e alla consegna dei cedolini paga con pec del
[...]
27/05/2022 nonché con pec del 30/05/2022 alla consegna della Certificazione Unica 2022.
Chiedeva pertanto, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento e, per l'effetto, condannare a riassumerlo entro il Controparte_1
termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad
€1.525,52; in ogni caso, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a tempo indeterminato e con regime orario full-time, tra e Parte_1 CP_1
per il periodo dal 14/01/2014 al 31/01/2022, con mansioni di operaio jolly ed
[...]
inquadramento nel 2° livello del C.C.N.L. Tessili, Moda e Chimica Ceramica - Aziende Artigiane e, per l'effetto, condannare a pagare all'istante la somma complessiva di € Controparte_1
10.304,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare il convenuto al pagamento del compenso professionale, oltre IVA, C.P.A. e spese generali pari al 15% con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva parte resistente chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
In corso di causa veniva sentito il titolare della ditta individuale, , ed ammessa ed Controparte_1
espletata la prova testimoniale.
2 Rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, osserva il Tribunale che nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo.
Sul punto, si osserva come, in punto di oneri probatori, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 5 l. 604/1966, l'onere della prova in ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento è posto inderogabilmente a carico della parte datoriale, la quale deve allegare e dimostrare l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva,
l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda, la sussistenza di un nesso causale tra tali ragioni e la soppressione della posizione lavorativa (in termini di riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione) nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione quanto alla verifica giudiziale circa la sussistenza del giustificato motivo, “(…) Il controllo in sede giudiziale della sussistenza del giustificato motivo si sostanzia dunque: - in primo luogo, nella verifica della effettività e non pretestuosità della ragione obiettiva, per come dichiarata dall'imprenditore (sicchè ove lo stesso datare di lavoro abbia motivato il licenziamento sulla base di situazioni sfavorevoli o spese straordinarie la mancanza di prova delle medesime produce la illegittimità del licenziamento non già perché non integranti in astratto il giustificato motivo obiettivo ma perchè in concreto si accerta che il motivo dichiarato non sussiste ed è pretestuoso;
cfr. Cass. Civ. sez. lav. 15.2.2017 n. 4015); -di poi, del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa (in termini di riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione)”.
In tal senso anche la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui “5. In via generale, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, giova ribadire che la L. n. 604 del
1966, art. 3, richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purchè effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c)
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante
3 ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (v., da ultimo, in tali termini, Cass. n. 24882 del 2018).
6. Occorre pure ribadire che la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017). E' sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201 del 2017, ma in tal senso v. anche ex multis Cass. 9468/2019;
Cass. 10435/2018; Cass. 5592/2016, Cass. 12101/2016, Cass. 20436/2016, Cass. 27792/2017).
Nel caso in esame la società resistente ha motivato il licenziamento del ricorrente con la seguente giustificazione: “Oggetto: licenziamento giustificato motivo oggettivo In seguito ai colloqui già intercorsi, in considerazione della congiuntura economica sfavorevole da cui l'azienda mai si è ripresa, determinando un forte calo del fatturato ed un incremento notevole di insoluti ovvero di mancati pagamenti da parte dei clienti, dell'impossibilità di adibirla a mansioni differenti all'interno dell'azienda, sono costretto mio malgrado a comunicarLe la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo a far data dal 01/02/2022 (ultimo giorno di lavoro
31/01/2022)”.
Ciò posto, deve evidenziarsi che dall'esame della documentazione in atti e dall'istruttoria espletata non possono ritenersi confermate le ragioni addotte da parte resistente.
Difatti il resistente si è limitato a depositare documentazione dalla quale emerge un calo del fatturato della società (dal 2019 al 2021) senza però specificare in quale misura tale calo avrebbe inciso sulle sorti della società e sulla forza lavoro impiegata.
Non è possibile stabilire, in altri termini, in difetto di qualsiasi allegazione sul punto, se tale riduzione consentisse comunque la prosecuzione delle attività produttive e il fronteggiamento delle spese e della gestione della società o meno.
Il datore si è infatti limitato a depositare un documento, senza nulla allegare in ordine alle conseguenze desumibili dalla sua analisi, esonerando, quindi, il Tribunale dalla valutazione delle
4 circostanze ad esso relative (è principio ormai noto quello della insufficienza del mero deposito di un documento, senza una adeguata contestuale allegazione delle circostanze che mediante esso si intendono dimostrare).
Risultano, infine, generiche anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi per parte resistente sul punto.
In particolare, il teste consulente dell'azienda dal 2018, ha dichiarato: “Adr Testimone_1
a:confermo, risulta anche dai dichiarativi fiscali una diminuzione del fatturato ed un aumento dei crediti vantati nei confronti della clientela;
”
Il secondo teste escusso per parte resistente, , zio del ricorrente, sul punto ha Testimone_2 dichiarato: “preciso che c'è stato un periodo in cui so che la ditta del ha lavorato di meno;
CP_1 lo so perché se ne parlava a lavoro.”
Il licenziamento, pertanto, deve ritenersi illegittimo, non avendo il datore di lavoro provato, come era suo onere fare, la sussistenza di motivi di carattere oggettivo idonei a giustificare la decisione datoriale di risoluzione.
Il resistente deve pertanto essere condannato a riassumere l'istante entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità di servizio quasi decennale del ricorrente nonché della sua situazione familiare all'atto del licenziamento.
Pertanto, tenuto conto dei criteri appena indicati, parte resistente va condannata a riassumere l'istante entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando in suo favore un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.525,52, come da busta paga allegata al ricorso), per un totale di € (1.525,52 x 6=) 9.153,12.
Quanto alle differenze retributive richieste dal ricorrente, deve innanzitutto precisarsi che deve essere rigettata la domanda relativa al pagamento del TFR, avendo accolto la domanda di reintegra del ricorrente.
Circa le altre somme richieste, visto il materiale probatorio in atti, e tenuto conto dei conteggi formulati, parte resistente va condannata al pagamento della somma di € 4.075,91 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, secondo il decisum, e l'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento nei confronti del ricorrente alla complessiva somma di € 13.229,03 per le causali specificate in motivazione;
5 condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.580,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Aversa, 28.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 10496/2022
TRA
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Francesco Tozzi Parte_1
Ricorrente
E
, in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, rapp.to e difeso Controparte_1
come in atti dall'avv. Nunzia Laino
Resistente
OGGETTO: impugnativa di licenziamento e spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di , esercente Controparte_1
attività di produzione di accessori per scarpe e borse, per il periodo dal 14/01/2014 al
31/01/2022, con mansioni di operaio jolly addetto a molteplici mansioni nella produzione di accessori per scarpe e borse quali laccetti in pelle, in camoscio, in sintetico ecc. utilizzando appositi macchinari quali la c.d. bucatrice e la taglierina grande e piccola nonché ad effettuare le consegne ed è stato regolarmente inquadrato nel 2° livello del C.C.N.L. Tessili,
Moda e Chimica Ceramica - Aziende Artigiane;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la fabbrica gestita dal convenuto sita in
Arzano (Na), Via Vittorio Emanuele III, 209/E;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore
17.30, con 1 ora di pausa dalle ore 13.00 alle ore 14.00, per un totale di 40 ore settimanali;
1 - di aver sempre lavorato secondo le direttive che gli venivano impartite dal sig. CP_1
ed era tenuto ad osservare sempre l'orario di lavoro che gli veniva ordinato
[...]
nonché a chiedere preventiva autorizzazione in caso di assenza per permessi o per qualsiasi altro titolo;
- di aver percepito la retribuzione mensile come indicato nei cedolini paga;
- di aver percepito la 13a mensilità in proporzione alla paga ricevuta;
- di aver goduto di tre settimane di ferie retribuita in proporzione alla paga ricevuta e di non aver percepito nulla a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
- di aver ricevuto la somma netta di € 4.000,00 a titolo di acconto sul trattamento di fine rapporto;
- di non aver percepito nulla a titolo di retribuzione per il mese di gennaio 2022, di indennità di fine lavoro e di trattamento di fine rapporto residuo;
- di aver diffidato il convenuto al pagamento di tali competenze, il quale gli ha corrisposto la somma di €. 1.424,74 a titolo di retribuzione per il mese di gennaio 2022 in data 17/06/2022 ed €. 3.969,91 a titolo di competenze di fine rapporto in data 30/06/2022;
- di essere stato licenziato con lettera del 20/12/2021 per giustificato motivo oggettivo di aver impugnato il licenziamento con pec del 03-04/02/2022 con la quale diffidava il sig. CP_1
al pagamento dei crediti di lavoro e alla consegna dei cedolini paga con pec del
[...]
27/05/2022 nonché con pec del 30/05/2022 alla consegna della Certificazione Unica 2022.
Chiedeva pertanto, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento e, per l'effetto, condannare a riassumerlo entro il Controparte_1
termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad
€1.525,52; in ogni caso, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a tempo indeterminato e con regime orario full-time, tra e Parte_1 CP_1
per il periodo dal 14/01/2014 al 31/01/2022, con mansioni di operaio jolly ed
[...]
inquadramento nel 2° livello del C.C.N.L. Tessili, Moda e Chimica Ceramica - Aziende Artigiane e, per l'effetto, condannare a pagare all'istante la somma complessiva di € Controparte_1
10.304,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare il convenuto al pagamento del compenso professionale, oltre IVA, C.P.A. e spese generali pari al 15% con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva parte resistente chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
In corso di causa veniva sentito il titolare della ditta individuale, , ed ammessa ed Controparte_1
espletata la prova testimoniale.
2 Rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, osserva il Tribunale che nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo.
Sul punto, si osserva come, in punto di oneri probatori, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 5 l. 604/1966, l'onere della prova in ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento è posto inderogabilmente a carico della parte datoriale, la quale deve allegare e dimostrare l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva,
l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda, la sussistenza di un nesso causale tra tali ragioni e la soppressione della posizione lavorativa (in termini di riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione) nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione quanto alla verifica giudiziale circa la sussistenza del giustificato motivo, “(…) Il controllo in sede giudiziale della sussistenza del giustificato motivo si sostanzia dunque: - in primo luogo, nella verifica della effettività e non pretestuosità della ragione obiettiva, per come dichiarata dall'imprenditore (sicchè ove lo stesso datare di lavoro abbia motivato il licenziamento sulla base di situazioni sfavorevoli o spese straordinarie la mancanza di prova delle medesime produce la illegittimità del licenziamento non già perché non integranti in astratto il giustificato motivo obiettivo ma perchè in concreto si accerta che il motivo dichiarato non sussiste ed è pretestuoso;
cfr. Cass. Civ. sez. lav. 15.2.2017 n. 4015); -di poi, del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa (in termini di riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione)”.
In tal senso anche la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui “5. In via generale, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, giova ribadire che la L. n. 604 del
1966, art. 3, richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purchè effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c)
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante
3 ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (v., da ultimo, in tali termini, Cass. n. 24882 del 2018).
6. Occorre pure ribadire che la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017). E' sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201 del 2017, ma in tal senso v. anche ex multis Cass. 9468/2019;
Cass. 10435/2018; Cass. 5592/2016, Cass. 12101/2016, Cass. 20436/2016, Cass. 27792/2017).
Nel caso in esame la società resistente ha motivato il licenziamento del ricorrente con la seguente giustificazione: “Oggetto: licenziamento giustificato motivo oggettivo In seguito ai colloqui già intercorsi, in considerazione della congiuntura economica sfavorevole da cui l'azienda mai si è ripresa, determinando un forte calo del fatturato ed un incremento notevole di insoluti ovvero di mancati pagamenti da parte dei clienti, dell'impossibilità di adibirla a mansioni differenti all'interno dell'azienda, sono costretto mio malgrado a comunicarLe la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo a far data dal 01/02/2022 (ultimo giorno di lavoro
31/01/2022)”.
Ciò posto, deve evidenziarsi che dall'esame della documentazione in atti e dall'istruttoria espletata non possono ritenersi confermate le ragioni addotte da parte resistente.
Difatti il resistente si è limitato a depositare documentazione dalla quale emerge un calo del fatturato della società (dal 2019 al 2021) senza però specificare in quale misura tale calo avrebbe inciso sulle sorti della società e sulla forza lavoro impiegata.
Non è possibile stabilire, in altri termini, in difetto di qualsiasi allegazione sul punto, se tale riduzione consentisse comunque la prosecuzione delle attività produttive e il fronteggiamento delle spese e della gestione della società o meno.
Il datore si è infatti limitato a depositare un documento, senza nulla allegare in ordine alle conseguenze desumibili dalla sua analisi, esonerando, quindi, il Tribunale dalla valutazione delle
4 circostanze ad esso relative (è principio ormai noto quello della insufficienza del mero deposito di un documento, senza una adeguata contestuale allegazione delle circostanze che mediante esso si intendono dimostrare).
Risultano, infine, generiche anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi per parte resistente sul punto.
In particolare, il teste consulente dell'azienda dal 2018, ha dichiarato: “Adr Testimone_1
a:confermo, risulta anche dai dichiarativi fiscali una diminuzione del fatturato ed un aumento dei crediti vantati nei confronti della clientela;
”
Il secondo teste escusso per parte resistente, , zio del ricorrente, sul punto ha Testimone_2 dichiarato: “preciso che c'è stato un periodo in cui so che la ditta del ha lavorato di meno;
CP_1 lo so perché se ne parlava a lavoro.”
Il licenziamento, pertanto, deve ritenersi illegittimo, non avendo il datore di lavoro provato, come era suo onere fare, la sussistenza di motivi di carattere oggettivo idonei a giustificare la decisione datoriale di risoluzione.
Il resistente deve pertanto essere condannato a riassumere l'istante entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità di servizio quasi decennale del ricorrente nonché della sua situazione familiare all'atto del licenziamento.
Pertanto, tenuto conto dei criteri appena indicati, parte resistente va condannata a riassumere l'istante entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando in suo favore un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.525,52, come da busta paga allegata al ricorso), per un totale di € (1.525,52 x 6=) 9.153,12.
Quanto alle differenze retributive richieste dal ricorrente, deve innanzitutto precisarsi che deve essere rigettata la domanda relativa al pagamento del TFR, avendo accolto la domanda di reintegra del ricorrente.
Circa le altre somme richieste, visto il materiale probatorio in atti, e tenuto conto dei conteggi formulati, parte resistente va condannata al pagamento della somma di € 4.075,91 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, secondo il decisum, e l'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento nei confronti del ricorrente alla complessiva somma di € 13.229,03 per le causali specificate in motivazione;
5 condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.580,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Aversa, 28.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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