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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 707/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5833/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Ilario Dello Ionio - Corso Umberto I[, 71 89040 Sant'Ilario Dello Ionio RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1454 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in atti indicato , notificato il 30.7.2025 e relativo a
Tari richiesta dal Comune di Sant' Ilario dello Ionio per il 2018.
Ha dedotto l'avvenuto pagamento dell'imposta anche se è riuscito a reperire solo la quietanza della prima rata ed il Comune interessato, benchè sollecitato per le necessarie verifiche del caso, ha riscontrato la richiesta del contribuente negativamente (avendo riferito allo stesso di non aver reperito alcun versamento relativo all'imposta di che trattasi, da cui il sollecito notificato nel 2021 e l'avviso di accertamento esecutivo oggi opposto).
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso, adducendo la condotta illegittima della p.a. a fronte dell'avvenuto pagamento dell'intero, con vittoria di spese e competenze di lite (da distrarsi).
L'ente impositore si è costituito (nel termine) invocando il rigetto del ricorso attesa la dovutezza dell'imposta delle cui rate (3) risultava pagata solo la prima.
Con successiva memoria parte ricorrente ha contestato il dedotto di controparte insistendo per l'accoglimento delle già tratte conclusioni.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il contribuente ha allegato in atti la quietanza di una delle tre rate previste per il versamento dell'imposta dovuta, sicchè, sebbene sia singolare la circostanza per cui tale pagamento non risulti all'ente impositore, sino a prova del contrario di detto pagamento deve tenersi conto, emergendo lo stesso da prova documentale (neanche contestata dalla resistente).
Per altro verso, non giova alle ragioni del contribuente addurre l'asserito pagamento dell'intero e che l'ente avrebbe dovuto reperire prova di ciò tra i propri atti, atteso che il contribuente ha l'onere di conservare la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Non essendo stata allegata tale prova (del pagamento delle residue rate), i relativi importi sono da ritenersi ancora dovuti.
Accoglie il ricorso, dunque, limitatamente alla prima rata di cui consta l'avvenuto pagamento;
lo rigetta nel resto, essendo ancora dovuti dal contribuente altri due ratei della TARI 2018.
Le sanzioni sono state legittimamente applicate stante il parzialmente omesso versamento.
Spese compensate
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5833/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Ilario Dello Ionio - Corso Umberto I[, 71 89040 Sant'Ilario Dello Ionio RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1454 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in atti indicato , notificato il 30.7.2025 e relativo a
Tari richiesta dal Comune di Sant' Ilario dello Ionio per il 2018.
Ha dedotto l'avvenuto pagamento dell'imposta anche se è riuscito a reperire solo la quietanza della prima rata ed il Comune interessato, benchè sollecitato per le necessarie verifiche del caso, ha riscontrato la richiesta del contribuente negativamente (avendo riferito allo stesso di non aver reperito alcun versamento relativo all'imposta di che trattasi, da cui il sollecito notificato nel 2021 e l'avviso di accertamento esecutivo oggi opposto).
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso, adducendo la condotta illegittima della p.a. a fronte dell'avvenuto pagamento dell'intero, con vittoria di spese e competenze di lite (da distrarsi).
L'ente impositore si è costituito (nel termine) invocando il rigetto del ricorso attesa la dovutezza dell'imposta delle cui rate (3) risultava pagata solo la prima.
Con successiva memoria parte ricorrente ha contestato il dedotto di controparte insistendo per l'accoglimento delle già tratte conclusioni.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il contribuente ha allegato in atti la quietanza di una delle tre rate previste per il versamento dell'imposta dovuta, sicchè, sebbene sia singolare la circostanza per cui tale pagamento non risulti all'ente impositore, sino a prova del contrario di detto pagamento deve tenersi conto, emergendo lo stesso da prova documentale (neanche contestata dalla resistente).
Per altro verso, non giova alle ragioni del contribuente addurre l'asserito pagamento dell'intero e che l'ente avrebbe dovuto reperire prova di ciò tra i propri atti, atteso che il contribuente ha l'onere di conservare la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Non essendo stata allegata tale prova (del pagamento delle residue rate), i relativi importi sono da ritenersi ancora dovuti.
Accoglie il ricorso, dunque, limitatamente alla prima rata di cui consta l'avvenuto pagamento;
lo rigetta nel resto, essendo ancora dovuti dal contribuente altri due ratei della TARI 2018.
Le sanzioni sono state legittimamente applicate stante il parzialmente omesso versamento.
Spese compensate
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese del giudizio.