Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 22/05/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 01626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele De Francesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n.348/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro, emessa nell’ambito del giudizio iscritto al RG n.925/2019, depositata il 17.3.2022, passata in giudicato, confermata dalla sentenza n. 495/2024 della Corte d’Appello di Messina, Sez. Lavoro, anch’essa passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 348/2022, il Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l’indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 nella misura prevista per la categoria 8^ della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834, conseguentemente condannando il Ministero resistente al pagamento di detto indennizzo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre interessi sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in €. 43,00 per spese ed in €. 1.775,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La predetta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata al Ministero a mezzo PEC in data 23.3.2022, come da attestazione in atti, e veniva impugnata dal Ministero resistente.
All’esito del giudizio di appello, la sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Messina con la pronuncia n. 495/2024, pubblicata il 24.6.2024, anch’essa passata in giudicato.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato che il Ministero intimato non ha spontaneamente dato esecuzione al sopra citato titolo esecutivo, seppure ritualmente notificato, come da attestazione in atti, e seguito da atto di precetto, contenente l’analitico conteggio di quanto dovutole; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta, con condanna del Ministero al pagamento anche delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
All’udienza camerale del 20 maggio 2025, il ricorso è strato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Ministero intimato di quanto disposto nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Ministero l’onere di provare l’estinzione del diritto della stessa a seguito di integrale adempimento di quanto dovuto, ma esso, pur costituitosi in giudizio, non ha allegato di aver corrisposto quanto dovuto, né ha fornito valida giustificazione del proprio inadempimento.
Ne deriva che, a fronte della fornita prova del credito, non risulta provata l’estinzione dello stesso.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare al Ministero intimato di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di CA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, o il dirigente/funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna il Ministero alla rifusione delle spese del presente di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri di legge, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.