Sentenza 11 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di contratto di assicurazione per la garanzia dai rischi derivanti da eventi invalidanti, qualora siano ritenuti inopponibili o inutilizzabili il questionario o la proposta allegati alla relativa polizza, non può parlarsi di contratto inesistente, poiché lo stesso è da considerarsi valido dovendosi integrare - per il principio generale di conservazione del contratto previsto dall'art. 1424 cod. civ. - con la disciplina generale del cod. civ. (artt. 1882 e segg.) la parte relativa a detti documenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2006, n. 21737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21737 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2006 |
Testo completo
O S C U R A TA 2 17 37/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Assicurazione rischio salute. SEZIONE TERZA CIVILE Perfezionamento del contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2975/03 Presidente Dott. Michele VARRONE 5462/03 Dott. Fabio Consigliere MAZZA 5698/03 Dott. Giovanni AT PETTI Rel. Consigliere Cron.21737 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 5136 VIVALDI Consigliere Dott. Roberta Ud.04/07/06 ha pronunciato la seguente CORNING uniflcate SENTENZA sul ricorso proposto da: S.R. non in proprio ma quale procuratore di D.H. D.F. D.L. D.V. e elettivamenteD.R. CELIMONTANA 38, presso lodomiciliato in ROMA VIA studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che lo difende giusta FORTE FERRARONI, unitamente all'avvocato GRAZIELLA BOLLO delega in atti;
ricorrente Euro
contro
ASSITALIA SPA, C.C. FALL CO.GI. 2006 intimati 1133 e sul 2° ricorso n° 05462/03 proposto da: 1 O S C U R A T A ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona - Procuratore Speciale Avv. C.S. del suo elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VITTORIO CORTE con studio in 50131 FIRENZE VIA N.BIXIO N.2 FIDOLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
S.R. C.C. FALL CO.GI. intimati - e sul 3° ricorso n° 05698/03 proposto da: C.C. elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 38, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MANDARA, che lo difende unitamente agli avvocati PIER LUIGI SANTORO, ROBERTO SANTORO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
S.R. ASSITALIA SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 1206/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione prima civile emessa il 14/06/02, depositata il 01/10/02; RG.1251+1304/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/06 dal Consigliere Dott. Giovanni 2 л O S C U R À T À AT PETTI;
udito l'Avvocato BENITO PANARITI;
udito l'Avvocato PIER LUIGI SANTORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per il rigrtto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale e l'accoglimento del ricorso condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Un breve antefatto giova alla comprensione delle D.M.P.vicende processuali: il 23 dicembre 1988 stipulò con l'impresa ASSITALIA una polizza, denominata caso di"salute prima" che prevedeva una indennità nel evento lesivo della salute e produttivo della invalidi- tà permanente, con massimale di 200 milioni. Nel corso del 1990 il D.M.P. denunciava uno stato di malattia, con conseguente invalidità permanente ed aggravamento delle condizioni di salute (per lo stato conclamato di HIV positivo con ARC); che lo portavano a morte prema- tura. Il D.M.P. provvid sempre a pagare i premi alle relative scadenze, ed a denunciare tempestivamente la malattia. L'assicuratrice con raccomandata comunicò di voler recedere dal contratto. Successivamente la compagnia precisava di non poter ritenere operante la copertura 3 O S C U R A TA assicurativa, ai sensi dell'art.1892 c.c. sul rilievo che in sede di stipula del contratto non erano state + rilevanti per l'apprezzamento denunciate circostanze del rischio. In relazione a tale rifiuto ad adempiere prende avvio la lunga lite in esame. Con citazione del 24 marzo 1993 l'assicurato D.M.P. zio provvide a convenire dinanzi al Tribunale di Firen- ze la Assitalia e ne chiese la condanna al pagamento dell'indennizzo, in relazione al rischio assicurato ed alla gravissima malattia. L'impresa si costituiva, non contestando la invali- dità del contratto, ma negando la copertura del rischio sulla base dei patti, e produceva copia della polizza e relativo questionario e originale della proposta. I tre documenti recavano la sottoscrizione dell'assicurato. Il D.M.P. disconosceva formalmente l'autenticità del- le firme apposte sulla proposta e sul formulario, la cui apocrifia era poi accertata da consulenza grafolo- gica disposta dal giudice e non contestata. L'Assitalia chiedeva di essere autorizzata a chiamare in lite il proprio agente generale, ing. C.G. nonché la per la società UAP ITALIANA assicuratrice del C. responsabilità professionale. La chiamata in causa era autorizzata e la lite era definita, dal Tribunale di Firenze, nel contraddittorio 4 з O S C U R A T A tra le parti, con sentenza depositata il 28 marzo 2000. +Per quanto qui interessa il Tribunale riteneva re- golarmente stipulato il contratto sottoscritto dalle parti, valida la garanzia, inutilizzabili i documenti falsificati per la firma del D.M.P. e condannava l'Assitalia al pagamento di un indennizzo di 134 milio- ni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con- dannava inoltre i chiamati in lite C. quale agente generale, a rilevare indenne l'Assitalia ed il CO.GI. quale sub agente (poi fallito e rappresentato da curatore) a rilevare lo agente. La decisione era appellata: .con appello principale dal C. e dall'assicurato, con autonomi atti;
.con appello incidentale dall'Assitalia, che dedu- ceva l'operatività dell'art.1982 c.c. I gravami veni- vano riuniti. Il processo subiva due interruzioni, per la morte del D.M.P. e successivamente per la morte del suo erede universale D.M. (cui succedevano gli eredi ex lege: D.H. D.L. D.V. D.E. D.F. e veniva quindi riassunto e deciso dalla Corte di appello di Firenze con sentenza depositata il primo ottobre 2002. з O S C U R A T A La Corte di appello, in riforma della sentenza del tribunale, rigettava la domanda dello assicurato e col- tivata dai suoi aventi causa nei confronti + dell'Assitalia e delle altre parti. Per effetto del ri- getto di tale domanda la Corte rigettava anche le do- mande di rivalsa dall'impresa verso 10 agente e dell'agente verso il subagente. Gli aventi causa dal D.M.P. erano condannati alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio in favore del C. mentre le spese erano compensate per entrambi i gradi tra i primi e l'Assitalia. Contro la decisione hanno proposto: a. ricorso principale gli aventi causa dal D.M.P. affidato a tre motivi di censura ed illustrato con me- moria;
(2975/03) b.ricorso incidentale l'Assitalia, affidato a due motivi (5642/03), c.ricorso incidentale condizionato il C. af- fidato ad unico motivo (5698/03) ed illustrato da memo- ria. C. ed Assitalia con controricorso resistono al ricorso principale. I ricorsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE Merita accoglimento il ricorso principale in rela- M O S C U R À T À zione ai primi due motivi, assorbito il terzo ed assor- biti anche i ricorsi incidentali, per le seguenti con- siderazioni. Precede l'esame del ricorso principale. A. ESAME DEL RICORSO D. (aventi causa dell'assicurato) I primi due motivi del ricorso vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione tra le denuncia degli errores in iudicando ( primo motivo) ed il riparto del regime probatorio ( secondo motivo). Nel primo motivo si deduce una serie di errores in iudicando (in relazione agli artt. 1325, 1326, 1887, 1888, 1892 c.c. e 215 c.p.c) sul rilievo che nessuna invalidità contrattuale (neppure a titolo di annulla- mento) era stata dedotta, nel decorso del contratto, da parte dell'impresa assicuratrice, alla quale erano sta- ti regolarmente corrisposti i premi. Solo al tempo del- la denuncia della malattia l'impresa aveva dichiarato di volere recedere, e l'unica eccezione, di merito, ri- guardava le pretese dichiarazioni inesatte o reticenti, senza tuttavia darne la prova. Quanto alla nullità rilevata d'ufficio dal giudice dell'appello sul rilievo che il questionario (la cui sottoscrizione da parte del contraente era apocrifa) doveva ritenersi parte integrante del contratto, si os- servava che il contratto e le sue condizioni generali 7 3 O S C U R A T A non includevano tra le clausole di esclusione le perso- ne affette da epatite virale di tipo B né malattie da " immunodeficienza, sicchè la inutilizzabilità dei docu- menti falsificati nessun effetto invalidante poteva avere sulla validità di un contratto regolarmente con- cluso, sottoscritto dall'assicuratore o da suoi agenti, e regolarmente adempiuto dall'assicurato, con il pun- tuale pagamento dei premi. Quanto alla prova scritta del contratto si osservava che essa era ad probationem e che il contenuto del contratto era completo, al tempo della sua sottoscrizione, coprendo il rischio della compromissione della salute tale da determinare una in- validità permanente. NEL SECONDO MOTIVO si deduce ancora l'error in iu- dicando (per la violazione degli articoli 1337, 1375, 1710, 2697 c.c.) sotto il profilo dello stravolgimento dell'onere della prova. L'assicurato aveva infatti dato la prova del contratto concluso e del proprio adempi- mento e del rischio verificato, l'onere di provare il fatto impeditivo od estintivo era a carico dell'assicuratore e dei suoi chiamati in lite (agente e sub agente). La condotta dell'assicuratrice era contraria a buo- na fede nell'esecuzione del rapporto concluso, e vi era prova di ciò nel tentativo di utilizzare documenti fal- 3 O S C U R A T A sificati, quanto alla firma dell'assicurato. Così riassunti e interpretati i motivi di censura, gli stessi risultano fondati: ed in vero appare illogi- co dedurre (vedi sentenza impugnata ff 3) la inesi- stenza o la nullità del contratto di assicurazione, in relazione alla inopponibilità o inutilizzabilità del questionario o della proposta. Ed in vero, pur essendo questi documenti richiamati nel frontespizio della polizza sottoscritta delle par- ti, come "parte integrante della polizza", tale richia- mo formale non è tale da rendere addirittura inesisten- te il contratto, non potendo lo assicuratore apprezzare il grado del rischio. Infatti, per il principio genera- le della conservazione del contratto (art.1424 c.c.), il contratto di assicurazione per il rischio salute be- ne poteva essere integrato e produrre gli effetti del contratto di assicurazione codificato, con le norme di garanzia previste negli artt. 1882 e ss del codice civi- le. Ed in vero è questa la sola coerente linea difensi- va seguita dall'assicuratore, e corretta dai giudici dell'appello. Il contratto non è stato mai nullo per la inesi- stenza del rischio (art.1895 cod. civile) posto che il rischio "prima salute" copriva il rischio della invali- dità permanente, mentre poteva essere annullato 9 O S C U R A T A (art. 1892 cod.civ.). nel caso di dichiarazioni inesatte о reticenti all'atto della stipula. Ma è noto che r l'azione di annullamento dev'essere specificamente pro- posta dalla parte che se ne giova. Neppure risulta provato il dolo o la colpa grave dell'assicurato, posto che la eziologia della malattia non è stata oggetto di verifica a prova scientifica e la sua denuncia è avvenuta nei termini previsti dal contratto. In conclusione, il giudice del riesame ha errato nel ritenere inesistente un contratto valido, dovendosi integrare, con la disciplina generale del codice civi- le, la parte relativa al questionario, la cui funzione era quella di attestare le condizioni di salute e la esattezza delle dichiarazioni o delle reticenze;
dove- va inoltre la Corte, quanto al riparto dell'onere della prova, tener conto che l'assicurato, avendo pagato i premi senza riserve od eccezioni della controparte, aveva dato la prova del proprio adempimento, sicchè la prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo, era а carico delle parti convenute, la cui mala fede era evidenziata dalla tentata utilizzazione processuale di documentazione falsificata, non risulta data. Resta così assorbito il terzo motivo in cui si de- duce l'error in procedendo per extrapetizione, posto 10 Z O S C U R A T A che l'accoglimento dei primi due rimette l'esame della materia del contendere negli esatti limiti di cognizio- ne. B. ESAME DEI RICORSI INCIDENTALI ASSORBITI. B.
1. Ricorso incidentale dell'Assitalia. La impresa in un primo motivo lamenta la omessa pronuncia sulla condanna degli aventi causa dell'assicurato alla restituzione di somme indebitamen- te percepite;
lamenta inoltre il vizio della motivazio- ne sulla condanna al pagamento delle spese verso il proprio agente e sulla compensazione verso altre parti. Il motivo è assorbito posto che la cassazione con rinvio in accoglimento dei primi due motivi condurrà ad una pronuncia in merito alla congruità dell'indennità e delle somme versate, e che in tale sede il giudice del rinvio rideterminerà le spese, incluse quelle del pre- sente giudizio. B.
2. Ricorso incidentale condizionato del C. (agente generale). L'agente generale sostiene che, nel caso di riforma della decisione, la responsabilità in ordine a pretese di rivalsa da parte dell'assicuratore deve far capo esclusivamente al subagente. Il motivo resta assorbito dal riesame del merito in sede di rinvio, dove i rapporti tra l'impresa assicura- 11 3 O S C U R A T A trice ed i suoi agenti, che non riguardano le pretese indennizzatorie dell'assicurato (o dei suoi aventi cau- sa) potranno essere considerati nei limiti del recipro- co devolutum. All'accoglimento del ricorso principale segue dun- que la Cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che si atterrà ai principi di diritto come sopra indicati, e provvederà alla li- quidazione anche delle spese di questo giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo;
di- chiara assorbiti i ricorsi incidentali;
cassa in rela- zione e rinvia anche per le spese del giudizio di cas- sazione ad altra sezione della Corte di appello di Fi- renze. Roma 4 luglio 2006. Il Presidente. M. Varrone Schewan Il relatore B. Petti Ich EN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 011 2006 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Oggi EN AT 12