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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13191/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13191/2024
Il Giudice, Dott. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate da parte attrice, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13191/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Laboragine ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 6, presso il difensore avv. Andrea Laboragine
ATTORE contro
in qualità di successore e socio accomandatario dell'estinta Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IVA rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Roberto Castellani ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Ferraris n.
101, presso il difensore avv. Roberto Castellani
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l'istruttoria occorrente,
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la risoluzione di diritto per inadempimento ex art. 1454 c.c. del contratto d'opera per inutile decorso del termine intimato;
pagina 2 di 7 - Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciati dal ricorrente in data
28.11.2023 tramite pec alla società convenuta;
- Condannare e dichiarare tenuto il Sig. in qualità di successore e socio accomandatario CP_1 dell'estinta al risarcimento in favore del Sig. Controparte_2 dei danni patrimoniali ex artt. 2226 e 1668 c.c. nella misura di € 35.624,00 o nella diversa e Parte_1 anche veriore somma ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al relativo soddisfo;
- Accertare e dichiarare che la (il Sig. Controparte_2
) non ha partecipato al primo incontro del procedimento di mediazione in difetto di CP_1 giustificato motivo e, per gli effetti,
- Condannare e dichiarare tenuto il Sig. in qualità di successore e socio accomandatario CP_1 dell'estinta al versamento all'entrata del Controparte_2 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- Condannare e dichiarare tenuto il Sig. in qualità di successore e socio accomandatario CP_1 dell'estinta per la mancata partecipazione alla Controparte_2 mediazione, al pagamento in favore del Sig. di una somma equitativamente determinata in Parte_1 misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
In via istruttoria: omissis
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in relazione al presente procedimento, oltre a onorari relativi al procedimento di mediazione ed € 190,00 per esborsi.
Per parte convenuta
Contrariis rejectis;
Voglia il Tribunale Ill.mo, respingere la domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni espresse in premessa.
Con il favore delle spese legali, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA per legge.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., datato 12 giugno 2024, il Sig. riferiva Parte_1 di aver affidato nel maggio 2022 alla la Controparte_2 progettazione e realizzazione di arredi e porte, con montaggio all'interno della propria abitazione in
Moncalieri Strada Devalle n. 71, per un importo complessivo di Euro 52.790,00 al lordo Iva.
Ne lamentava la mancata consegna in opera di parti della merce ordinata, a fronte di acconti corrisposti per complessivi Euro 38.108,48 e la sussistenza di vizi e difetti occulti nella merce consegnata e montata, per l'eliminazione dei quali altra ditta interpellata, ha formulato un Controparte_3 preventivo di Euro 29.200,00 oltre Iva, comprensivo delle forniture mai consegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 3 gennaio 2025 il convenuto Controparte_1 in qualità di successore e socio accomandatario dell'estinta CP_2 Controparte_2
contestava le deduzioni avversarie ed evidenziava di aver tenuto in deposito la merce
[...] dal settembre 2022 al giugno 2023, in quanto il cantiere in corso nell'edificio del ricorrente non era stato ultimato, con un costo di custodia di Euro 3.294,00. A fronte del mancato pagamento di tale somma da parte del Sig. in via di eccezione di inadempimento, sospendeva il Parte_1 completamento delle opere di montaggio.
Con ordinanza datata 5.02.2025, resa fuori udienza, il Giudice respingeva i capi di prova dedotti da parte ricorrente in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e disponeva
CTU avente ad oggetto la descrizione dei beni oggetto degli ordini per cui è causa, l'accertamento dell'esistenza di vizi lamentati da parte attrice - anche tenuto conto della mancata ultimazione delle opere di montaggio - e la conseguente quantificazione del danno eventualmente riscontrato con riferimento ai costi necessari per l'eliminazione degli eventuali vizi verificati.
A seguito di deposito di CTU, il Giudice confermava per la precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 11 dicembre 2025, disponendo che fosse tenuta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), mediante deposito telematico di “note scritte”.
Seguiva il deposito di note scritte unicamente da parte ricorrente.
***
La domanda di parte attrice è da ritenersi fondata e deve trovare parziale accoglimento.
pagina 4 di 7 In via preliminare, si rileva che parte resistente non ha contestato specificatamente i fatti dedotti dal
Sig. limitandosi a riferire di aver tenuto in deposito la merce dal settembre 2022 al giugno Parte_1
2023, in quanto il cantiere non era accessibile, ma non fornendo alcuna prova a riguardo.
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla non risulta fondata in quanto la diffida ad CP_2 adempiere è stata inviata da parte ricorrente a parte resistente in epoca successiva rispetto all'avvenuto deposito della merce e, precisamente, il 24.10.2023 e che la richiesta del pagamento della somma di
Euro 3.294 quale costo di deposito, in attesa di consegna presso il cantiere, non è stata reiterata in questa sede e non era prevista contrattualmente, pertanto non giustifica il mancato corretto adempimento dell'obbligazione contratta.
A ciò si aggiunga che non è stata allegata da parte resistente la prova d'adempimento, che nessuna contestazione nel merito è stata mossa e che nessuna osservazione, in prova contraria, in sede di Ctu è stata presentata.
Alla luce di tale aspetto, si formulano le seguenti considerazioni sull'operato peritale del CTU incaricato.
Il CTU ha rilevato come, nel corso del mese di maggio 2022, il Sig. abbia effettuato tre Parte_1 ordini alla per un totale di Euro 52.790. Controparte_2
Il primo ordine del 6 maggio 2022 aveva ad oggetto il progetto della cucina per un totale di Euro
29.000 (compresa IVA), compresi materiali e montaggio.
Il secondo ordine del 15 maggio 2022 aveva ad oggetto il progetto di una cabina armadio per un totale di Euro 10.370 (compresa IVA), compresi materiali e montaggio.
Il terzo ordine del 22 maggio 2022 aveva ad oggetto il parziale rifacimento di tre camere da letto per un totale di Euro 13.420 (compresa IVA).
A seguito di sopralluoghi effettuati presso l'abitazione del Sig. è emerso come la Parte_1 CP_3
ditta incaricata dal ricorrente al fine di eliminare i vizi e terminare i lavori iniziati dalla
[...] [...]
fosse già intervenuta e, pertanto, allo stato, il CTU non potesse che basarsi sulle fotografie CP_2 allegate all'offerta della al fine di accertare l'eventuale esistenza dei vizi lamentati da Controparte_3 parte ricorrente.
E' emerso come la non abbia effettuato il montaggio dell'armadio della e CP_2 Parte_2 come mancassero cerniere e basette per il montaggio dell'armadio angolare della e Parte_3 quindi fosse da ultimare e, pertanto, il CTU ritiene congruo valutare in Euro 1.375, oltre Iva, il costo per l'eliminazione di tali vizi.
In merito, invece, ai vizi riscontrati da parte ricorrente, relativamente alla cucina, il CTU rileva che alcuni moduli siano stati sostituiti dalla e che sia stato necessario anche modificare il CP_3
pagina 5 di 7 progetto iniziale fatto dalla e riconosce pertanto quali costi di ripristino e completamento di CP_2 tale ambiente la somma di Euro 11.650, oltre IVA.
Infine, in relazione alla “Camera Bianca”, il CTU ritiene che il valore della fornitura sia di Euro 3.900, oltre IVA.
In conclusione, il CTU quantifica i costi per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere, di cui ai tre ordini effettuati dal Sig. alla nel maggio 2022 in complessivi Euro Parte_1 CP_2
16.925,00, oltre IVA, rilevando come la somma richiesta dalla e pari ad Euro Controparte_3
35.624,00 non sia congrua in ragione della circostanza che i progetti iniziali concordati con la
[...] siano stati modificati e integrati dalla CP_2 CP_3
Parte resistente, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., precisa che il CTU si è attenuto ai prezzi indicati nel ricorso introduttivo, al fine di quantificare il costo degli interventi, ad eccezione che per il prezzo relativo alla fornitura del top in gres porcellanato per base cucina, quantificato dal CTU in Euro 3.500 oltre IVA, anziché in Euro 5.700, oltre IVA. Tale osservazione merita accoglimento in quanto tale fornitura era prevista nel contratto stipulato tra le parti ed è stato provato in corso di causa il versamento di tale somma a favore della CP_3
Pertanto, si quantificano i costi complessivi per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere in Euro 19.125,00, oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri di cui alla
Cass SU 1712/95 dal 24.10.2023 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Dunque, in merito alla domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento ex art. 1454 c.c., si rileva che, con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 24.10.2023 (Doc. 3 prodotto unitamente al ricorso introduttivo), parte resistente – a seguito della mancata consegna di parte della merce e della mancata ultimazione dei lavori – diffidava la ad adempiere nel termine di giorni quindici. Non seguiva adempimento di parte resistente. CP_2
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., pertanto, il contratto si dichiara risolto.
Infine, risulta integrato il presupposto previsto dall'art. 12 bis n. 2 del D.lgs. 28/2010, modificato dal
D.lgs. 149/2022, affinchè il Giudice condanni la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, alla luce dell'allegazione dell'instaurazione del procedimento per impulso di parte resistente e la conseguente mancata adesione della senza CP_2 giustificato motivo (Doc. n. 15 allegato al ricorso introduttivo).
Per le ragioni esposte, pertanto, le domande proposte da parte ricorrente devono essere ritenute fondate e devono trovare parziale accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto d'opera stipulato tra le parti.
Condanna al risarcimento in favore del Sig. dell'importo di Euro Controparte_2 Parte_1
19.125,00, otre IVA, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri di cui alla Cass SU
1712/95 dal 24.10.2023 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Controparte_2 importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver aderito al procedimento di mediazione in difetto di giustificato motivo.
Condanna altresì a rimborsare al Sig. le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 Parte_1 in Euro 4.576,00 (di cui Euro 919,00 per fase studio, Euro 777,00 per fase introduttiva, Euro 1.680,00 per fase istruttoria ed Euro 1.200,00 per fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, oltre Euro 190,00 per esborsi relativi alla procedura di mediazione.
Pone le spese di CTU a carico integrale di parte resistente.
Torino, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13191/2024
Il Giudice, Dott. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate da parte attrice, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13191/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Laboragine ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 6, presso il difensore avv. Andrea Laboragine
ATTORE contro
in qualità di successore e socio accomandatario dell'estinta Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IVA rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Roberto Castellani ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Ferraris n.
101, presso il difensore avv. Roberto Castellani
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l'istruttoria occorrente,
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la risoluzione di diritto per inadempimento ex art. 1454 c.c. del contratto d'opera per inutile decorso del termine intimato;
pagina 2 di 7 - Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciati dal ricorrente in data
28.11.2023 tramite pec alla società convenuta;
- Condannare e dichiarare tenuto il Sig. in qualità di successore e socio accomandatario CP_1 dell'estinta al risarcimento in favore del Sig. Controparte_2 dei danni patrimoniali ex artt. 2226 e 1668 c.c. nella misura di € 35.624,00 o nella diversa e Parte_1 anche veriore somma ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al relativo soddisfo;
- Accertare e dichiarare che la (il Sig. Controparte_2
) non ha partecipato al primo incontro del procedimento di mediazione in difetto di CP_1 giustificato motivo e, per gli effetti,
- Condannare e dichiarare tenuto il Sig. in qualità di successore e socio accomandatario CP_1 dell'estinta al versamento all'entrata del Controparte_2 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- Condannare e dichiarare tenuto il Sig. in qualità di successore e socio accomandatario CP_1 dell'estinta per la mancata partecipazione alla Controparte_2 mediazione, al pagamento in favore del Sig. di una somma equitativamente determinata in Parte_1 misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
In via istruttoria: omissis
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in relazione al presente procedimento, oltre a onorari relativi al procedimento di mediazione ed € 190,00 per esborsi.
Per parte convenuta
Contrariis rejectis;
Voglia il Tribunale Ill.mo, respingere la domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni espresse in premessa.
Con il favore delle spese legali, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA per legge.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., datato 12 giugno 2024, il Sig. riferiva Parte_1 di aver affidato nel maggio 2022 alla la Controparte_2 progettazione e realizzazione di arredi e porte, con montaggio all'interno della propria abitazione in
Moncalieri Strada Devalle n. 71, per un importo complessivo di Euro 52.790,00 al lordo Iva.
Ne lamentava la mancata consegna in opera di parti della merce ordinata, a fronte di acconti corrisposti per complessivi Euro 38.108,48 e la sussistenza di vizi e difetti occulti nella merce consegnata e montata, per l'eliminazione dei quali altra ditta interpellata, ha formulato un Controparte_3 preventivo di Euro 29.200,00 oltre Iva, comprensivo delle forniture mai consegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 3 gennaio 2025 il convenuto Controparte_1 in qualità di successore e socio accomandatario dell'estinta CP_2 Controparte_2
contestava le deduzioni avversarie ed evidenziava di aver tenuto in deposito la merce
[...] dal settembre 2022 al giugno 2023, in quanto il cantiere in corso nell'edificio del ricorrente non era stato ultimato, con un costo di custodia di Euro 3.294,00. A fronte del mancato pagamento di tale somma da parte del Sig. in via di eccezione di inadempimento, sospendeva il Parte_1 completamento delle opere di montaggio.
Con ordinanza datata 5.02.2025, resa fuori udienza, il Giudice respingeva i capi di prova dedotti da parte ricorrente in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e disponeva
CTU avente ad oggetto la descrizione dei beni oggetto degli ordini per cui è causa, l'accertamento dell'esistenza di vizi lamentati da parte attrice - anche tenuto conto della mancata ultimazione delle opere di montaggio - e la conseguente quantificazione del danno eventualmente riscontrato con riferimento ai costi necessari per l'eliminazione degli eventuali vizi verificati.
A seguito di deposito di CTU, il Giudice confermava per la precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 11 dicembre 2025, disponendo che fosse tenuta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), mediante deposito telematico di “note scritte”.
Seguiva il deposito di note scritte unicamente da parte ricorrente.
***
La domanda di parte attrice è da ritenersi fondata e deve trovare parziale accoglimento.
pagina 4 di 7 In via preliminare, si rileva che parte resistente non ha contestato specificatamente i fatti dedotti dal
Sig. limitandosi a riferire di aver tenuto in deposito la merce dal settembre 2022 al giugno Parte_1
2023, in quanto il cantiere non era accessibile, ma non fornendo alcuna prova a riguardo.
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla non risulta fondata in quanto la diffida ad CP_2 adempiere è stata inviata da parte ricorrente a parte resistente in epoca successiva rispetto all'avvenuto deposito della merce e, precisamente, il 24.10.2023 e che la richiesta del pagamento della somma di
Euro 3.294 quale costo di deposito, in attesa di consegna presso il cantiere, non è stata reiterata in questa sede e non era prevista contrattualmente, pertanto non giustifica il mancato corretto adempimento dell'obbligazione contratta.
A ciò si aggiunga che non è stata allegata da parte resistente la prova d'adempimento, che nessuna contestazione nel merito è stata mossa e che nessuna osservazione, in prova contraria, in sede di Ctu è stata presentata.
Alla luce di tale aspetto, si formulano le seguenti considerazioni sull'operato peritale del CTU incaricato.
Il CTU ha rilevato come, nel corso del mese di maggio 2022, il Sig. abbia effettuato tre Parte_1 ordini alla per un totale di Euro 52.790. Controparte_2
Il primo ordine del 6 maggio 2022 aveva ad oggetto il progetto della cucina per un totale di Euro
29.000 (compresa IVA), compresi materiali e montaggio.
Il secondo ordine del 15 maggio 2022 aveva ad oggetto il progetto di una cabina armadio per un totale di Euro 10.370 (compresa IVA), compresi materiali e montaggio.
Il terzo ordine del 22 maggio 2022 aveva ad oggetto il parziale rifacimento di tre camere da letto per un totale di Euro 13.420 (compresa IVA).
A seguito di sopralluoghi effettuati presso l'abitazione del Sig. è emerso come la Parte_1 CP_3
ditta incaricata dal ricorrente al fine di eliminare i vizi e terminare i lavori iniziati dalla
[...] [...]
fosse già intervenuta e, pertanto, allo stato, il CTU non potesse che basarsi sulle fotografie CP_2 allegate all'offerta della al fine di accertare l'eventuale esistenza dei vizi lamentati da Controparte_3 parte ricorrente.
E' emerso come la non abbia effettuato il montaggio dell'armadio della e CP_2 Parte_2 come mancassero cerniere e basette per il montaggio dell'armadio angolare della e Parte_3 quindi fosse da ultimare e, pertanto, il CTU ritiene congruo valutare in Euro 1.375, oltre Iva, il costo per l'eliminazione di tali vizi.
In merito, invece, ai vizi riscontrati da parte ricorrente, relativamente alla cucina, il CTU rileva che alcuni moduli siano stati sostituiti dalla e che sia stato necessario anche modificare il CP_3
pagina 5 di 7 progetto iniziale fatto dalla e riconosce pertanto quali costi di ripristino e completamento di CP_2 tale ambiente la somma di Euro 11.650, oltre IVA.
Infine, in relazione alla “Camera Bianca”, il CTU ritiene che il valore della fornitura sia di Euro 3.900, oltre IVA.
In conclusione, il CTU quantifica i costi per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere, di cui ai tre ordini effettuati dal Sig. alla nel maggio 2022 in complessivi Euro Parte_1 CP_2
16.925,00, oltre IVA, rilevando come la somma richiesta dalla e pari ad Euro Controparte_3
35.624,00 non sia congrua in ragione della circostanza che i progetti iniziali concordati con la
[...] siano stati modificati e integrati dalla CP_2 CP_3
Parte resistente, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., precisa che il CTU si è attenuto ai prezzi indicati nel ricorso introduttivo, al fine di quantificare il costo degli interventi, ad eccezione che per il prezzo relativo alla fornitura del top in gres porcellanato per base cucina, quantificato dal CTU in Euro 3.500 oltre IVA, anziché in Euro 5.700, oltre IVA. Tale osservazione merita accoglimento in quanto tale fornitura era prevista nel contratto stipulato tra le parti ed è stato provato in corso di causa il versamento di tale somma a favore della CP_3
Pertanto, si quantificano i costi complessivi per l'eliminazione dei vizi ed il completamento delle opere in Euro 19.125,00, oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri di cui alla
Cass SU 1712/95 dal 24.10.2023 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Dunque, in merito alla domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento ex art. 1454 c.c., si rileva che, con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 24.10.2023 (Doc. 3 prodotto unitamente al ricorso introduttivo), parte resistente – a seguito della mancata consegna di parte della merce e della mancata ultimazione dei lavori – diffidava la ad adempiere nel termine di giorni quindici. Non seguiva adempimento di parte resistente. CP_2
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., pertanto, il contratto si dichiara risolto.
Infine, risulta integrato il presupposto previsto dall'art. 12 bis n. 2 del D.lgs. 28/2010, modificato dal
D.lgs. 149/2022, affinchè il Giudice condanni la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, alla luce dell'allegazione dell'instaurazione del procedimento per impulso di parte resistente e la conseguente mancata adesione della senza CP_2 giustificato motivo (Doc. n. 15 allegato al ricorso introduttivo).
Per le ragioni esposte, pertanto, le domande proposte da parte ricorrente devono essere ritenute fondate e devono trovare parziale accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto d'opera stipulato tra le parti.
Condanna al risarcimento in favore del Sig. dell'importo di Euro Controparte_2 Parte_1
19.125,00, otre IVA, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri di cui alla Cass SU
1712/95 dal 24.10.2023 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Controparte_2 importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver aderito al procedimento di mediazione in difetto di giustificato motivo.
Condanna altresì a rimborsare al Sig. le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 Parte_1 in Euro 4.576,00 (di cui Euro 919,00 per fase studio, Euro 777,00 per fase introduttiva, Euro 1.680,00 per fase istruttoria ed Euro 1.200,00 per fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, oltre Euro 190,00 per esborsi relativi alla procedura di mediazione.
Pone le spese di CTU a carico integrale di parte resistente.
Torino, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 7 di 7