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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2024, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1573/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORESTE ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 24/06/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 31/03/1979, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di NO (al N. 10, Parte II, serie A , anno 1979).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 19/11/2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 15/11/2024.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
2) La casa coniugale, di comune accordo, verrà assegnata alla IG.ra , mentre il IG. Parte_1 Parte_2 provvederà a trasferire e a comunicare la nuova residenza, appena possibile;
3) Il mobilio e le suppellettili presenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità della IG.ra ; Parte_1
4) Il IG. verserà mensilmente, entro il 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro Parte_2
100,00 per la coniuge, IG.ra ; Parte_1
5) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato le loro posizioni debito-creditorie ed essendo a tutt'oggi la situazione stabilizzata, non esiste alcuna pendenza di carattere patrimoniale tra gli stessi;
2 6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
7) Infine essi assicurano che, benché separati, si porteranno reciproco rispetto e terranno una condotta morale corretta.
8) I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di NO, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P. R. 396/2000”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/10/1960, e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a NO (NA) il 31/03/1979 (atto n. 10, Parte II, Serie A, anno
1979);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 19/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1573/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORESTE ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 24/06/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 31/03/1979, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di NO (al N. 10, Parte II, serie A , anno 1979).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 19/11/2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 15/11/2024.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
2) La casa coniugale, di comune accordo, verrà assegnata alla IG.ra , mentre il IG. Parte_1 Parte_2 provvederà a trasferire e a comunicare la nuova residenza, appena possibile;
3) Il mobilio e le suppellettili presenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità della IG.ra ; Parte_1
4) Il IG. verserà mensilmente, entro il 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro Parte_2
100,00 per la coniuge, IG.ra ; Parte_1
5) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato le loro posizioni debito-creditorie ed essendo a tutt'oggi la situazione stabilizzata, non esiste alcuna pendenza di carattere patrimoniale tra gli stessi;
2 6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
7) Infine essi assicurano che, benché separati, si porteranno reciproco rispetto e terranno una condotta morale corretta.
8) I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di NO, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P. R. 396/2000”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/10/1960, e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a NO (NA) il 31/03/1979 (atto n. 10, Parte II, Serie A, anno
1979);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 19/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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