TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/07/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 11769/2024, pendente tra
, rappresentato, assistito e difeso dagli avv.ti Stefano Chiusolo ed Parte_1
RA IN ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Fogazzaro n. 14/a, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Roberto Mangione e dall'avv. Marzia Cortesi, presso i quali viene eletto domicilio, in virtù di delega allegata alla memoria difensiva convenuta
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
NEL MERITO
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme e conseguentemente condannare il datore di lavoro a corrispondergli le somme di seguito indicate (o le diverse somme ritenute di giustizia), oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo: € 18.333,33 a titolo di differenze retributive;
€ 72.500,00 a titolo di retribuzione variabile arretrata (o, in subordine a titolo di risarcimento del danno);
€ 10.508,45 a titolo di rimborso spese mediche;
in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi professionali e alla restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato
Per la convenuta:
1 nel merito, per tutte le ragioni di cui sopra e come meglio: respingersi le domande svolte dal sig nei confronti d in quanto Pt_1 Parte_2 del tutto infondate in fatto ed in diritto
Svolgimento del processo
Il sig. ha convenuto in giudizio deducendo: - di avere Parte_1 Pt_2 Parte_2 lavorato al della convenuta;
- che al r esiste alcuna lettera di assunzione firmata, ma le condizioni contrattuali erano state oggetto di di email tra l'esponente e il legale rappresentante della convenuta, signor;
- Persona_1 che lo scambio era terminato con la email con la email 3/11/20201, con cui l'esponente aveva avanzato alcune controproposte alla proposta formulata da controparte;
- che la regolamentazione che ne risultava prevedeva: l'assunzione del ricorrente in data 03/11/2020, quale quadro CCNL Terziario (in luogo di dirigente come in precedenza richiesto dall'esponente), con mansioni di direttore artistico e di comunicazione;
un trattamento economico annuo pari a € 56.855,74 sino al superamento del periodo di prova pari a 6 mesi e, successivamente, un trattamento pari a € 66.855,74 annui;
un bonus annuo variabile “fino ad € 30.000,00 lordi in funzione degli obiettivi che verranno condivisi e stabiliti dalla Società e, in seguito una volta all'anno”; l'attivazione da parte della convenuta di una polizza sanitaria per il dipendente e la sua famiglia “atta a integrare le coperture sanitarie” del fondo assistenza QuAS, già previsto dal CCNL applicato;
- che a seguito dell'e-mail indicata e della controproposta ivi contenuta, il ricorrente aveva preso concretamente servizio con effetto dal 5/11/2020 (lavorando assieme al legale rappresentante della convenuta), senza ulteriori indicazioni né obiezioni da parte della convenuta;
- che nonostante gli accordi presi, la convenuta non aveva riconosciuto all'esponente l'aumento di retribuzione a seguito della fine del periodo di prova nel maggio 2021; - che solo nel gennaio 2021, la convenuta aveva attivato la polizza sanitaria integrativa per le spese sanitarie del ricorrente e dei suoi familiari, ma sin dalla prima richiesta di rimborso l'agenzia di assicurazione aveva affermato oralmente di non poter procedere al rimborso per inadeguatezza della polizza e comunque per l'inadempimento dello stipulante;
- che nel corso del rapporto, la convenuta non aveva fissato alcun obiettivo da raggiungere entro il novembre 2021, nessuno da raggiungere entro il novembre 2022 e nessuno neppure successivamente;
- che dall'ottobre 2022 la convenuta aveva interrotto i pagamenti delle retribuzioni spettanti al ricorrente e con effetto dal 31/03/2023 aveva licenziato il sig. per Pt_1 giustificato motivo oggettivo;
- che nel corso del rapporto, l'esponente e i s iliari si erano sottoposti a diverse visite non rimborsabili dal fondo QuAS, con conseguente maturazione, dal novembre 2020 al marzo 2023, del diritto al rimborso delle spese mediche per complessivi € 10.508,45; - che le retribuzioni arretrate erano state percepite dal ricorrente solo nei primi mesi del 2024 a seguito dell'intervento di un legale.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 22.5.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere respinte.
2 1. Il ricorrente chiede, in primo luogo, il pagamento della somma di € 18.333,33 quale importo che asserisce spettargli a titolo di differenze retributive per il mancato adeguamento della retribuzione decorso il periodo di prova.
La pretesa si fonda sul testo del contratto inviato dallo stesso ricorrente alla società in data 3.11.2020 (doc. 1, fascicolo ricorrente) quale controproposta rispetto al precedente testo trasmesso dalla società e contenente condizioni differenti: tale testo, a differenza della versione precedente del contratto inviata dalla società, prevedeva un trattamento economico annuo pari a € 56.855,74 sino al superamento del periodo di prova pari a 6 mesi e, successivamente, un trattamento pari a € 66.855,74 annui.
Pacifico che a tale scambio di mail non sia seguita la sottoscrizione di alcun contratto, il ricorrente afferma che il fatto che il rapporto di lavoro sia iniziato senza alcuna obiezione da parte della società in ordine alla controproposta formulata dal ricorrente, implichi l'accettazione tacita di detta controproposta, con la conseguenza di dover fare riferimento per la regolamentazione del rapporto alle condizioni in questione.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, se è vero che in linea generale il contratto può essere concluso per fatti concludenti, nell'incertezza circa il contenuto degli accordi, in applicazione delle regole generali di cui all'art. 1362 c.c., deve indagarsi quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando il comportamento complessivo delle stesse anche posteriore alla conclusione del contratto.
Orbene, nel caso di specie, il rapporto è stato regolarmente eseguito con la corresponsione della medesima retribuzione anche successivamente alla scadenza del periodo di prova e sino alla cessazione del rapporto avvenuta nel marzo del 2023.
Non risulta che il ricorrente abbia mai formulato alcuna richiesta, nemmeno informale, in relazione a detto aumento di retribuzione, né vi è alcun accenno alla questione in una eventuale corrispondenza tra le parti nel corso del rapporto.
Non essendovi, quindi, prova dell'accordo alla base dell'aumento di retribuzione, le differenze pretese non possono essere riconosciute.
2. Quanto agli importi chiesti a titolo di risarcimento del danno per la mancata percezione della retribuzione variabile, si osserva quanto segue.
Il ricorrente afferma di avere diritto, a titolo risarcitorio, ad una somma pari al massimo della retribuzione variabile concordata, in quanto la convenuta avrebbe omesso di comunicare annualmente al ricorrente gli obiettivi aziendali cui sarebbe stata subordinata la percezione del bonus.
In relazione a tale pretesa, tuttavia, non vi sono allegazioni specifiche in relazione alle prestazioni e ai risultati ottenuti dal ricorrente in relazione all'andamento dell'azienda, sicché non può valutarsi, già in punto di prospettazione, se il ricorrente avesse o meno diritto al premio, né se possa effettivamente lamentare un danno da perdita di chance, per eventuale mancanza degli obiettivi da raggiungere.
In tema di mancata erogazione di somme pattuite a titolo di retribuzione variabile in relazione a vicende quali la mancata fissazione di obiettivi, la fissazione di obiettivi irraggiungibili, o la mancata riparametrazione di obiettivi, la giurisprudenza
3 maggioritaria ricostruisce la fattispecie in termini di risarcimento del danno da perdita di chance.
Compete, quindi, al lavoratore che si duole della mancata erogazione di quanto spettante, l'onere di dimostrare i presupposti di accoglimento della propria domanda.
In particolare, “è evidente come la parte che chieda comunque il pagamento della retribuzione variabile (o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione di essa) debba dar conto dei risultati raggiunti, del fatto che detti risultati possono essere ritenuti in linea e logici in relazione all'andamento dell'azienda, ovvero, ancora e soprattutto in un caso (…) in cui gli obiettivi sono stati comunicati, del fatto che si trattava di obiettivi sostanzialmente irraggiungibili, delle iniziative che si sarebbero potute assumere per raggiungerli laddove essi fossero stati comunicati nella prima parte dell'anno e non verso la fine del periodo di riferimento, etc.” (cfr. Trib. Milano, est. Greco, 6/11/2013).
Ciò risponde al più generale principio secondo cui il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chances ha l'onere di provare la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2015, n. 4170; conf. Trib. Milano, n. 1396/2019, del 24/07/2019).
Come si è detto, non vi sono allegazioni utili in tal senso in ricorso, mentre la convenuta, dal canto suo, ha dimostrato che l'azienda, quantomeno dalla fine del 2022, versava in uno stato di crisi che l'aveva condotta nel 2023 ad attivare la procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa (cfr. doc. 5, fascicolo convenuta).
Di tale stato di crisi doveva essere consapevole anche il ricorrente, posto che lo stesso ha riferito di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 10.3.2023.
3. Quanto al rimborso delle spese mediche, deve osservarsi che non vi è prova che il ricorrente abbia richiesto il rimborso delle spese indicate in ricorso e che l'assicurazione abbia respinto la richiesta per “inadeguatezza della polizza e comunque per l'inadempimento dello stipulante”.
In atti non è, infatti, documentata alcuna richiesta di rimborso, né è documentato alcun rigetto da parte dell'assicurazione.
La relativa domanda risarcitoria deve, quindi, essere respinta.
4. Stante la particolarità delle questioni oggetto di causa, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
4 fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
5