Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 615 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DAMATO CLAUDIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZI FABRIZIO, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
15.01.2007 in Durres (Albania), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Savona al numero 142, parte II, serie C, anno 2020, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Savona alla via
Pippo Garibaldi n. 13 int. 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, già di proprietà esclusiva della
SI , presso la quale è collocata la prole, alla SI . Parte_1 Parte_1
3. Confermare l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna;
4/a). Compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il padre, avrà facoltà di vedere e tener con sé
entrambi i figli minori:
- il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- il sabato o la domenica di ciascuna settimana, rispettando i seguenti orari:
- il sabato dalle ore 15:00 sino alle ore 18:00;
- la domenica dalle ore 15:00 sino alle ore 18:00;
4/b) Durante le feste natalizie, ovvero dal 24 dicembre al 6 gennaio, il padre, previo accordo con la madre circa l'individuazione dell'esatto periodo, potrà tenere con sé i minori anche cinque giorni consecutivi, allo stato senza pernottamento;
4/c) Durante le festività pasquali, il padre, previo accordo con la madre circa l'individuazione dell'esatto periodo, potrà tenere con sé entrambi i minori anche tre giorni consecutivi, allo stato senza pernottamento;
4/d) Per le altre festività gli incontri verranno concordati di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di trascorrere pari tempo i figli minori;
4/e). Durante le ferie estive, il padre, previo accordo con la madre, circa l'individuazione dell'esatto periodo, potrà tenere con sé i minori anche 10 giorni consecutivi, allo stato senza pernottamento.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili (€ 250,00
per ciascun figlio), che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8. il Sig. si impegna a pagare l'intera rata di mutuo relativo all'immobile di proprietà CP_1
esclusiva della SI , allorché corrisponderà sul conto corrente intestato a quest'ultima, Parte_1
n. 000047334585 acceso presso Banca Bper, a titolo di liberalità, la somma di € 250,00 mensili entro e non oltre il giorno 27 di ciascun mese, sino all'integrale estinzione del mutuo in questione.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)