Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 386/2025
N. R.G. 296/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 296/2025, avverso la sentenza n.
4106/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Franco Caroleo, promossa da:
A FAVORE DEI Parte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa, anche Parte_3
disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, in Corso Monforte n. 15.
APPELLANTE
C/
DOTT. (C.F. ), CP_1 Parte_4 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni pagina 1 di 15
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello:
Nel merito:
- riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 4106/2024, pubblicata in data 24.9.2024,
non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano Pt_2
n.4106/2024 pubblicata il 24.09.2024 – R.G. 5429-2024 non notificata, sempre nel rispetto della prescrizione decennale dei ratei in restituzione, così come richiesta ed ottenuta in primo grado, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore degli scriventi difensori quali antistatari.
pagina 2 di 15 FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado, ha convenuto in giudizio la Parte_5 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in Persona_1
diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della
C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Pt_2
Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre
2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023. Pt_1
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare,
così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore Parte_6
dei è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza Parte_2
l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza
CONDANNARE
La alla Controparte_3
restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo dalla data di avvenuta restituzione a seguito della sentenza di prime cure a tutto il 2023”.
pagina 3 di 15 Il Tribunale di Milano – preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso -
ha accolto il ricorso, richiamando in materia le numerose sentenze della Suprema Corte, ed ha così disposto: “- DICHIARA l'illegittimità dell'art. 22 del nuovo Regolamento della
[...]
approvato con decreto Controparte_3
interministeriale del 14.7.2004, e delle relative deliberazioni dell'assemblea dei delegati della n. 4/08/AdD del 28.10.2008, n. 3/13/AdD 6 del 27.6.2013, nella parte in cui Pt_1
introducono il contributo di solidarietà di causa;
- DICHIARA l'illegittimità del prelievo operato dalla parte convenuta sulle rate di pensione della parte attrice a titolo di contributo di solidarietà;
- CONDANNA la parte convenuta a restituire, in favore della parte attrice, quanto trattenuto sui singoli ratei nel periodo indicato in ricorso;
- CONDANNA la parte convenuta, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
In particolare il primo Giudice - ricordato che l'oggetto del contendere è la legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla sulle pensioni già in corso di erogazione, Pt_2
come quella del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del proprio Regolamento di disciplina del regime previdenziale, dal 01.01.2004 per il successivo quinquennio, poi rinnovato ad ogni successiva scadenza quinquennale – ha affermato che, sul contributo di solidarietà la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass .17742/2015) ha precisato che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n.
509 del 1994 (quale la nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e Pt_1
periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di pagina 4 di 15 riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995,
sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, della L. n. 147 del 2013.
Proseguendo nella disamina della disciplina, il primo Giudice ha ritenuto che la norma contenuta nell'art. 1 comma 488 della Legge sopra richiamata, ha dunque una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che legittimano l'intervento interpretativo del legislatore.
Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della di rendere CP_4
efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (ed in special modo quella del 28.06.97 applicabile al caso di specie), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06
n. 296.
Sulla base delle considerazioni che precedono il Tribunale statuisce nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Avverso detta decisione ha interposto appello la
[...]
Parte_7
pagina 5 di 15 Primo motivo di appello intestato: “Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della Pt_2
e successive delibere;
violazione degli artt. 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n.
296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto
Salva Italia”); 3, 23 e 38 Cost.”
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità
dell'articolo 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della , Pt_2
approvato con D.M. del 14.7.2014, che ha introdotto il contributo di solidarietà,
successivamente prorogato con riferimento ai quinquenni 2009 – 2013, 2014 – 2018 e 2019 -
2023, in quanto, in contrasto con la disciplina applicabile in materia, oltrepassa i limiti all'autonomia normativa conferita agli Enti previdenziali privatizzati e si pone in contrasto con l'articolo 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007) e successivamente autenticamente interpretato dall'art. 1,
comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
Sul punto l'appellante ha dedotto che il richiamato articolo 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale”, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non si pone in contrasto con alcuna norma dell'ordinamento giuridico ma, anzi, dà applicazione non solo all'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994, ma anche all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) e come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), nonché,
più in generale, alle norme disciplinanti l'ordinamento previdenziale italiano.
pagina 6 di 15 Secondo motivo di appello intestato:” Violazione degli artt. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge
Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere.” Pt_2
L'appellante ha censurato la sentenza anche nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato all'appellato condannando, per l'effetto, la al Pt_2
pagamento degli importi richiesti per mezzo del ricorso di primo grado – deducendone l'erroneità per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di
Stabilità 2014) atteso che detta norma ha significativamente ampliato il potere normativo degli enti previdenziali privatizzati, divenendo, a differenza del passato, norma generale di disciplina del potere normativo degli Enti previdenziali privatizzati.
Ha resistito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 13 Maggio 2025, dopo la discussione orale, la causa è decisa come da dispositivo in calce trascritto.
**********
Il ricorso proposto da è infondato per le considerazioni che seguono. Parte_2
I motivi dell'appello, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non colgono nel segno e devono essere respinti.
Le questioni oggetto di gravame sono già state decise, in senso sfavorevole a parte appellante, da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito anche da recenti pronunce (cfr. Corte di Cassazione n. 28054/2020, n.28055/2020 e n.27340/2020, con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti).
pagina 7 di 15 Con le ordinanze citate n. 28054 e n. 28055, depositate in data 9 dicembre 2020, la Corte di
Cassazione, ribadendo il suo ormai consolidato orientamento in materia, ha rigettato il ricorso proposto dalla avverso le ordinanze con le quali la Corte di Appello di Torino aveva Pt_1
ritenuto inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. proposto dalla perché, Pt_1
proprio alla luce di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
Si legge testualmente nella Ordinanza 28055/2020 della Corte di Cassazione:“ con il primo motivo di censura, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della del Pt_1
2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma
763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del
2011, art. 24; violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione, tutti, all'art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3; con il secondo motivo, è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, L. n. 335
del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n.
509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della tutto in Pt_1
relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni,
assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n.
16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_3
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare
[...]
pagina 8 di 15 l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n.
31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata,
richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà
in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può
essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non pongono elementi di Pt_1
valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati”.
pagina 9 di 15 Il Collegio ritiene di dover aderire a tale consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
peraltro già recepito in numerose pronunce di questa Corte territoriale relative a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento.
Si richiamano in particolare, fra numerose altre, ai sensi e per gli effetti dell'art.118 disp. att.
c.p.c. la sentenza n.1046/2020, depositata il 12.1.2021 (Presidente Estensore Vitali) e la sentenza n.506/2019 (Presidente Picciau, Estensore Dossi).
In tali pronunce trovano risposta le argomentazioni riproposte dall'appellante con i sopra enucleati motivi di gravame.
In particolare, ha osservato questa Corte territoriale nella richiamata sentenza n. 506/2019:”
Sulle questioni oggetto del motivo in esame si è di recente pronunciata la Corte di
Cassazione con sentenza 3 gennaio 2019 n. 20, che ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà di cui è causa, introdotto dall'art. 22 Regolamento di disciplina del regime previdenziale della a favore dei Dottori Parte_1
In particolare la pronuncia anzidetta ha statuito quanto segue: “questa Corte CP_3
ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa Controparte_3
(Cass.n. 25212 del 2009) che l'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n.
509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare,
identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già
maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e pagina 10 di 15 risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. Ed
invero sul punto deve evidenziarsi che l'imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti,
che al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su
"ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura. Nè a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può
giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
pagina 11 di 15 La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale Pt_1
è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della legge n.
147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. n. 6702 del
2016, ord. n. 7568 del 2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che,
comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in Pt_1
esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel pagina 12 di 15 genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità
di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000;
ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome,
non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare Pt_1
ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che possa incidere sulle conclusioni qui assunte la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486 della legge finanziaria del
2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum" ( ….).
Da ultimo, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 689 /2023 ha così statuito” A tale riguardo, la
Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del
2022, n. 31642/22), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come,
nella specie, la non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare Pt_1
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere pagina 13 di 15 sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult.,Cass.
nn. 27340, 28055, 28054 del 2020) ed in merito all' l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2984 c.c., formulata dalla ha ribadito che “Questa Corte di legittimità (Cass. Pt_1
n.41320 del 2021 e n.31642/22) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D. Lgs. n.509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. n. 1827
del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere «pagabile»,
ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria.”
Il Collegio condivide tali argomentazioni ed intende dare continuità all'orientamento assunto in pagina 14 di 15 materia anche da questa Corte territoriale.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di parte appellata,
tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, ai sensi del
D.M.147/2022, come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Si dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4106/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 13 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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