Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Caorsi e Paolo Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Genova, via Assarotti 29;
contro
il Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
di -OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Genova del-OMISSIS-, avente ad oggetto ammonimento ex art. 8 del d.l. 28 febbraio 2009, n. 11;
nonché per l'annullamento
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, nessuno escluso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 13 aprile 2021,
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Genova del 23 dicembre 2020, notificat-OMISSIS-, avente ad oggetto ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, nonché
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, nessuno escluso
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2021 e depositato in data 25 febbraio 2021 la nominata in epigrafe ha dedotto quanto segue.
2. In data 2 novembre 2020 la ricorrente ha ricevuto una comunicazione di avvio del procedimento teso all’emissione di un ammonimento questorile su richiesta di -OMISSIS- vicina di casa, fondata sulla base di un comportamento persecutorio tenuto nei suoi confronti.
Ha avanzato un’istanza di accesso e ha depositato delle memorie provvisorie. In seguito all’evasione della richiesta di accesso, la ricorrente ha presentato una memoria integrativa, nella quale ha sottolineato la natura condominiale dei contrasti, ha negato il carattere persecutorio delle condotte e ha indicato alcune persone informate sui fatti.
Con provvedimento notificato in data 29 dicembre 2020 il Questore di Genova ha ammonito la ricorrente.
3. Avverso tale atto vengono articolate le censure così sintetizzabili: violazione degli artt. 7 e 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto non sono state escusse le persone indicate nelle memorie e non è stato instaurato il contraddittorio sui file audio prodotti dalla vittima; violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 2729 c.c., nonché eccesso di potere, in quanto gli indizi raccolti non sarebbero sufficienti a integrare gli estremi per l’emissione dell’ammonimento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
La sig.ra -OMISSIS- pur evocata in giudizio, è rimasta intimata.
3.1. Con motivi aggiunti notificati in data 2 aprile 2021 e depositati il successivo 13 aprile 2021 la ricorrente ha integrato gli originari motivi di ricorso con ulteriori argomentazioni, in seguito al deposito in giudizio di quattro verbali di sommarie informazioni e di una relazione su alcuni file audio e video.
All’udienza pubblica del 4 aprile 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
5. I motivi possono essere trattati congiuntamente e meritano accoglimento.
5.1. Il Collegio premette che il provvedimento di ammonimento non presuppone l'acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking , ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto atto a determinare un perdurante e grave stato di “ansia e paura” nella vittima e potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2023, n. 2394).
Considerata la funzione preventiva della misura, la fondatezza dell’istanza di ammonimento deve « essere accertata secondo il paradigma causale del “più probabile che non”, proprio delle misure di prevenzione, e non secondo quello della “elevata credibilità razionale”, proprio del diritto sanzionatorio ». Tuttavia, « ciò da cui l’accertamento del Questore non può tuttavia prescindere è la sussistenza in concreto di comportamenti connotati dal requisito oggettivo della persecutorietà, ovvero di atti atipici univocamente diretti a molestare o a minacciare il destinatario, in difetto dei quali verrebbe meno la stessa ratio preventiva dell’istituto dell’ammonimento » (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. I, 9 febbraio 2023, n. 349).
5.2. Inquadrando la vicenda alla luce di tali coordinate, il Collegio ritiene, anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla controinteressata e delle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente, che i comportamenti posti in essere da quest’ultima, seppur idonei a ingenerare qualche sospetto, non posseggano una connotazione univoca, dalla quale si possa evincere, secondo un criterio di regolarità causale, il carattere potenzialmente persecutorio e dunque la loro idoneità a sfociare nella commissione di futuri reati.
5.2.1. Anzitutto, dall’istanza risultano due occasioni circostanziate nelle quali l’odierna ricorrente avrebbe rivolto insulti alla -OMISSIS-: una, che l’istante non è riuscita a collocare cronologicamente con precisione (pag. 1), e l’altra in data 26 ottobre 2020; quest’ultima risulta confermata nelle dichiarazioni rilasciate dalla -OMISSIS-, convivente della -OMISSIS- (doc. 9 resistente). Dal corpo della richiesta emerge a più riprese che le preoccupazioni dell’istante sono rivolte al figlio dell’odierna ricorrente, il -OMISSIS-: « l-OMISSIS- […] -OMISSIS- »; « -OMISSIS- […] -OMISSIS- »; « -OMISSIS- […], -OMISSIS- […] -OMISSIS- ».
5.2.2. Anche tra i soggetti escussi a sommarie informazioni, la -OMISSIS- ha riferito che « -OMISSIS- ».
Le altre persone ascoltate dalla Polizia hanno confermato di conoscere i dissidi tra i due nuclei familiari, senza tuttavia essere in grado di circostanziare ulteriormente altri accadimenti significativi dei quali sarebbe protagonista l’odierna ricorrente.
5.3. Ad avviso del Collegio, gli accertamenti effettuati dall’Amministrazione non raggiungono, quanto alla-OMISSIS-, quella soglia di univoca attendibilità, pur fondata su base indiziaria, che giustifica l’emissione della misura. A ciò si aggiunga che, stando alle stesse dichiarazioni della vittima e della sua convivente, i contegni vessatori della-OMISSIS- si sarebbero attenuati nel periodo precedente rispetto all’ammonimento.
5.4. A fronte di un quadro indiziario solo parzialmente significativo, risulta conseguentemente fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative: non si può infatti ritenere con certezza che, in seguito ad ulteriori approfondimenti istruttori, anche sulla base del contraddittorio con la ricorrente, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21- octies della l. n. 241 del 1990.
6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. Le spese possono essere compensate, considerato che il contegno della ricorrente, anche sulla scorta della rappresentazione offerta dalla controinteressata, ha comunque ingenerato motivi di sospetto non del tutto ingiustificati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, co.1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.