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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5749 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1639/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA ER Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio) iscritto al n. r.g. 1639/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PEDERSOLI BATTISTA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. COEN RAFFAELE CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(come da udienza del 2.12.2025)
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza in ordine alla separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e . Parte_1 CP_1
3. Tra le parti non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento e/o di natura divorzile stante la reciproca e riconosciuta autosufficienza economica ed in ogni caso la sig.ra Parte_1 rinunzia ad ogni domanda in tal senso formulata sia per la fase di separazione sia per la fase divorzile.
4. Nulla sarà dovuto dai genitori per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1
, attesa la sua maggiore età e sopraggiunta e riconosciuta autosufficienza economica.
[...] 5. Le parti concordano che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e sita in Lograto (BS) via Dott. Pasquale Castigliego 60, catastalmente identificata al NCT Foglio 8, Mapp. 293 sub. 17 e sub 5, e gravata da mutuo ipotecario, venga venduta entro e non oltre il 31.12.2029 p.v..
6. Le parti entro l'1.1.2029 conferiranno apposito mandato a vendere ad agenzia immobiliare scelta di comune accordo entro il 30.11.2028. Il prezzo di vendita verrà stabilito in base alla stima che la suddetta agenzia redigerà in base alle condizioni dell'immobile e del mercato. In caso di disaccordo sull'agenzia o sul prezzo di vendita, quest'ultimo verrà definito in base ad una media delle stime che ciascuno avrà cura di richiedere a propria agenzia immobiliare di fiducia alla quale ciascuna delle parti potrà conferire incarico non in esclusiva per la vendita. Gli incarichi comunque conferiti alle agenzie immobiliari, sia concordemente che singolarmente, dovranno avere una durata non superiore ad anni 1.
7. Nell'ipotesi in cui ciascuna delle parti si rifiutasse di incaricare entro il termine suddetto l'agenzia immobiliare per la vendita della casa coniugale sopra identificata, ovvero ritardasse la consegna di documentazione ovvero ancora, per fatto e colpa propria, impedisse di porre comunque l'immobile sopra identificato in vendita e/o di alienarlo a terzi, dovrà riconoscere alla parte non inadempiente una penale pari ad € 1.000,00 per ciascun mese di ritardo sino al proprio adempimento.
8. Sino al 31.12.2029 ovvero in ogni caso sino alla data di effettiva vendita a terzi dell'immobile, la sig.ra e il figlio potranno occupare lo stesso ed ivi mantenere Parte_1 Persona_1 la propria residenza. Tutte le spese di natura ordinaria per la manutenzione dello stesso saranno a carico della sig.ra , la quale si occuperà in ogni caso del pagamento integrale Parte_1 della rata di mutuo dovuto dall'Istituto mutuante (Sede legale: viale Controparte_2
Bodio 37 Palazzo 4 – 20158 Milano) e rinunziando ad ogni diritto di regresso nei confronti del sig.
il quale nulla sarà tenuto a corrispondere alla sig.ra e/o al figlio Per_1 Parte_1
per alcun titolo e/o ragione direttamente e/o indirettamente connessa Persona_1 all'immobile ed alla sua occupazione.
9. Al riguardo la sig.ra rinuncia a qualsiasi diritto di regresso per tutte le rate di Parte_1 mutuo già corrisposte e/o da corrispondersi alla Banca sino al 31.12.2029 ed in ogni caso sino all'effettiva vendita dell'immobile. Così come anche il sig. rinuncia a qualsiasi diritto di Per_1 regresso per tutte le rate di mutuo già anche dallo stesso ad oggi corrisposte. Pertanto, le parti dichiarano sin d'ora che il prezzo di vendita, al netto della somma che risulterà ancora dovuta alla e al netto degli oneri provvigionali e delle eventuali spese che verranno reciprocamente CP_3 sostenute in pari quota, saranno suddivise al 50% tra le parti.
10. Le parti concordano che, ove possibile, le stesse entro il 30.09.2028 avranno cura di offrire a titolo oneroso il trasferimento al figlio delle rispettive quote di proprietà della casa Per_1 coniugale al valore di mercato, previa eventuale stima. In tal caso, i trasferimenti suddetti verranno effettuati con richiesta di esenzione delle imposte di bollo, di registro ipotecaria e catastale e dell'imposta INVIM, ove vigente, a norma dell'art. 19 della legge n. 74/1987, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare della direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 Febbraio 2014.
11. In difetto di accettazione e/o diversa volontà da manifestarsi per iscritto dal sig. Per_1
entro il 31.10.2028 p.v., le parti saranno libere di procedere alla vendita dell'immobile
[...] secondo le modalità sopra indicate. 12. Le parti entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione, formalizzeranno i seguenti passaggi di proprietà delle autovetture di seguito indicate: a) Lexus targata BJ316CM, sarà trasferita in proprietà esclusiva al sig. ; b) Fiat 500 L targata ET235PL sarà trasferita Per_1 in proprietà alla sig.ra Pt_1
13. I trasferimenti suddetti verranno effettuati con richiesta di esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, e dell'imposta INVIM, ove vigente, a norma dell'art. 19 della legge 74/1987, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare della direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 Febbraio 2014, trovando ragione nella composizione della crisi coniugale.
14. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione e chiedono, all'esito del passaggio in giudicato della stessa, emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni sopra riportate, previa fissazione di apposita udienza e richiedendo espressamente la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte.
15. Spese legali integralmente compensate sia per la fase di separazione sia per la fase divorzile”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11.12.2002, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villanuova sul Clisi (BS) al n. 7, parte I, anno 2002, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (il 5.10.2003). Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, l'adozione di provvedimenti consequenziali ai profili di carattere economico, e, contestualmente, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, decorsi i necessari termini di legge.
La parte resistente si è ritualmente costituita in giudizio.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire il giudizio e, all'udienza del 2.12.2025, celebrata in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni congiunte sopra trascritte;
il Giudice, quindi, ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
4) spese al definitivo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
La Presidente
LA ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA ER Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio) iscritto al n. r.g. 1639/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PEDERSOLI BATTISTA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. COEN RAFFAELE CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(come da udienza del 2.12.2025)
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza in ordine alla separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e . Parte_1 CP_1
3. Tra le parti non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento e/o di natura divorzile stante la reciproca e riconosciuta autosufficienza economica ed in ogni caso la sig.ra Parte_1 rinunzia ad ogni domanda in tal senso formulata sia per la fase di separazione sia per la fase divorzile.
4. Nulla sarà dovuto dai genitori per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1
, attesa la sua maggiore età e sopraggiunta e riconosciuta autosufficienza economica.
[...] 5. Le parti concordano che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e sita in Lograto (BS) via Dott. Pasquale Castigliego 60, catastalmente identificata al NCT Foglio 8, Mapp. 293 sub. 17 e sub 5, e gravata da mutuo ipotecario, venga venduta entro e non oltre il 31.12.2029 p.v..
6. Le parti entro l'1.1.2029 conferiranno apposito mandato a vendere ad agenzia immobiliare scelta di comune accordo entro il 30.11.2028. Il prezzo di vendita verrà stabilito in base alla stima che la suddetta agenzia redigerà in base alle condizioni dell'immobile e del mercato. In caso di disaccordo sull'agenzia o sul prezzo di vendita, quest'ultimo verrà definito in base ad una media delle stime che ciascuno avrà cura di richiedere a propria agenzia immobiliare di fiducia alla quale ciascuna delle parti potrà conferire incarico non in esclusiva per la vendita. Gli incarichi comunque conferiti alle agenzie immobiliari, sia concordemente che singolarmente, dovranno avere una durata non superiore ad anni 1.
7. Nell'ipotesi in cui ciascuna delle parti si rifiutasse di incaricare entro il termine suddetto l'agenzia immobiliare per la vendita della casa coniugale sopra identificata, ovvero ritardasse la consegna di documentazione ovvero ancora, per fatto e colpa propria, impedisse di porre comunque l'immobile sopra identificato in vendita e/o di alienarlo a terzi, dovrà riconoscere alla parte non inadempiente una penale pari ad € 1.000,00 per ciascun mese di ritardo sino al proprio adempimento.
8. Sino al 31.12.2029 ovvero in ogni caso sino alla data di effettiva vendita a terzi dell'immobile, la sig.ra e il figlio potranno occupare lo stesso ed ivi mantenere Parte_1 Persona_1 la propria residenza. Tutte le spese di natura ordinaria per la manutenzione dello stesso saranno a carico della sig.ra , la quale si occuperà in ogni caso del pagamento integrale Parte_1 della rata di mutuo dovuto dall'Istituto mutuante (Sede legale: viale Controparte_2
Bodio 37 Palazzo 4 – 20158 Milano) e rinunziando ad ogni diritto di regresso nei confronti del sig.
il quale nulla sarà tenuto a corrispondere alla sig.ra e/o al figlio Per_1 Parte_1
per alcun titolo e/o ragione direttamente e/o indirettamente connessa Persona_1 all'immobile ed alla sua occupazione.
9. Al riguardo la sig.ra rinuncia a qualsiasi diritto di regresso per tutte le rate di Parte_1 mutuo già corrisposte e/o da corrispondersi alla Banca sino al 31.12.2029 ed in ogni caso sino all'effettiva vendita dell'immobile. Così come anche il sig. rinuncia a qualsiasi diritto di Per_1 regresso per tutte le rate di mutuo già anche dallo stesso ad oggi corrisposte. Pertanto, le parti dichiarano sin d'ora che il prezzo di vendita, al netto della somma che risulterà ancora dovuta alla e al netto degli oneri provvigionali e delle eventuali spese che verranno reciprocamente CP_3 sostenute in pari quota, saranno suddivise al 50% tra le parti.
10. Le parti concordano che, ove possibile, le stesse entro il 30.09.2028 avranno cura di offrire a titolo oneroso il trasferimento al figlio delle rispettive quote di proprietà della casa Per_1 coniugale al valore di mercato, previa eventuale stima. In tal caso, i trasferimenti suddetti verranno effettuati con richiesta di esenzione delle imposte di bollo, di registro ipotecaria e catastale e dell'imposta INVIM, ove vigente, a norma dell'art. 19 della legge n. 74/1987, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare della direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 Febbraio 2014.
11. In difetto di accettazione e/o diversa volontà da manifestarsi per iscritto dal sig. Per_1
entro il 31.10.2028 p.v., le parti saranno libere di procedere alla vendita dell'immobile
[...] secondo le modalità sopra indicate. 12. Le parti entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione, formalizzeranno i seguenti passaggi di proprietà delle autovetture di seguito indicate: a) Lexus targata BJ316CM, sarà trasferita in proprietà esclusiva al sig. ; b) Fiat 500 L targata ET235PL sarà trasferita Per_1 in proprietà alla sig.ra Pt_1
13. I trasferimenti suddetti verranno effettuati con richiesta di esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, e dell'imposta INVIM, ove vigente, a norma dell'art. 19 della legge 74/1987, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare della direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 Febbraio 2014, trovando ragione nella composizione della crisi coniugale.
14. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione e chiedono, all'esito del passaggio in giudicato della stessa, emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni sopra riportate, previa fissazione di apposita udienza e richiedendo espressamente la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte.
15. Spese legali integralmente compensate sia per la fase di separazione sia per la fase divorzile”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11.12.2002, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villanuova sul Clisi (BS) al n. 7, parte I, anno 2002, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (il 5.10.2003). Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, l'adozione di provvedimenti consequenziali ai profili di carattere economico, e, contestualmente, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, decorsi i necessari termini di legge.
La parte resistente si è ritualmente costituita in giudizio.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire il giudizio e, all'udienza del 2.12.2025, celebrata in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni congiunte sopra trascritte;
il Giudice, quindi, ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
4) spese al definitivo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
La Presidente
LA ER