Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.11172/23 R.G.L. vertente tra in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_2
Annantonia Romano in Quarto (NA), al Corso Italia n.5, in virtù di procura in calce al ricorso
Opponente – convenuto attore in ricovenzionale
C O N T R O
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 633 CP_1
c.p.c., dagli Avv.ti Nerino Allocati e Luca Raffaele , con i quali elett.te domicilia in alla via R. Gomez D'Ayala n° 6 Pt_1
Opposta – attrice convenuta in riconvenzionale
OGGETTO: spettanze – conguaglio ore lavoro prestate in eccedenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13 giugno 2023 la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.523/2023 del 29.4.2023 e notificato in data
15/05/2023 reso in suo danno ad istanza della sig. con il quale le si CP_1 ingiungeva il pagamento di € 441,12 per pagamento di ore di lavoro prestate in eccedenza tra il 2017 e il 2020 oltre accessori. Ha eccepito l'inapplicabilità della normativa contrattuale invocata, l'erronea interpretazione degli statini paga e la mancata prova del diritto azionato in via monitoria
Ha dedotto che :
-la natura “in house” della Società comporta che siano escluse le attribuzioni patrimoniali non previste dalla normativa legislativa e contrattuale collettiva applicata tanto che, a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti, sono stati introdotti dei correttivi tra cui figura la mancata corresponsione della cd. Voce
“conguaglio ore”;
- l'art 19 del ccnl di settore va interpretato nel senso che vadano riconosciute le sole ore lavorate mentre, essendo la busta paga non chiara essa è soggetta alla libera valutazione del giudice e non ha dignità di prova legale tanto più che la voce conguaglio ore non è contemplata dalla contrattazione collettiva né un eventuale accordo di segno contrario impedirebbe all'azienda la disdetta restando intatto il principio di adeguatezza ex art. 36 Cost.Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo mancando la prova del credito vantato.
Assumendo di aver corrisposto al lavoratore somme non dovute fino al gennaio 2015 rispetto a quelle previste dal CCNL di settore, chiede in via riconvenzionale, la
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in via gradata, venisse offerta un'interpretazione dell'art.19 del CCNL di settore con ogni conseguente applicazione anche a mente di quanto previsto dall'art.420 bis c.p.c., in ogni caso, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'indebita percezione delle somme percepite a titolo di “conguaglio ore anno” fosse accertato il diritto alla restituzione della somma ritenuta congrua con condanna dell'opposta alla restituzione oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., col favore delle spese.
Incardinatasi la lite, l'opposto ha resistito confutando estensivamente l'avversa prospettazione sia per l'irrilevanza della natura in house dell'azienda, sia per l'ammissione stessa della opponente della operatività del conguaglio ore come rappresentata nelle buste paga, avvenuto fino al 2015, insistendo nell'inadempimento datoriale il quale è pure in contrasto con il precetto di cui all'art. 36 Cost. da parte. Ha protestato, infine, l'infondatezza della riconvenzionale eccependo in ogni caso la prescrizione estintiva e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale per infondatezza con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, spese vinte da distrarsi
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, autorizzato il deposito di note difensive, la causa viene decisa mediante separata sentenza dopo la trattazione in modalità cartolare.
L'opposizione è infondata è infondata e va respinta.
La lavoratrice ha chiesto in via monitoria il pagamento di somme dovute per gli anni dal 2017 al 2020 per ore di lavoro prestate in eccedenza e non retribuite. L'opposta ha illustrato in modo completo e dettagliato in che modo la Parte_1 abbia operato conguagli mese per mese ed, infine, il conguaglio annuale, onde pareggiare le ore di lavoro prestate in più e risultanti dalla somma algebrica delle ore mensilmente conguagliate, assumendo quali valori positivi le ore trattenute “a debito” e quali valori negativi quelle erogate “a credito”. La lavoratrice ha esposto in dettaglio l'analisi delle buste paga emesse proprio dall'opponente, la quale ha sostenuto la tesi che le buste paga vanno liberamente valutate dal giudice, senza negare che fino al 2015 aveva provveduto proprio ad effettuare mese per mese il conguaglio delle ore trattenute “ a debito” e quelle
2 erogate “a credito” e, a fine anno solare, il conguaglio annuale in cui sono sempre risultate somme a favore del lavoratore. E' pacifico tra le parti che il divisore orario è quello di 173 ore sicchè il lavoratore , ha diritto per contratto ed è tenuto, allo svolgimento di 173 ore lavorative mensili, includendovi in queste anche le ore per assenze quali ferie permessi festività. L'art.19 del CCNL di settore recita: “- DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
- La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile
è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali.” .
Dall'esame delle buste paga emerge che la corrisponde al lavoratore Parte_1 sempre e solo il corrispettivo delle 173 ore mensili, applicando il correttivo del
“conguaglio ore mese”. Tale metodo contabile rispecchiava esattamente la corrispettività solo mediante l'ulteriore correttivo del “conguaglio annuale” di cui si è detto e che portava sempre un credito per il lavoratore.
In mancanza del conguaglio annuale, la verifica delle ore lavorative , nel senso detto, porta per gli anni in questione ad un eccedenza di ore lavorate che non sono state retribuite. Nelle note autorizzate in replica, l'opposta ha dimostrato come l'esempio contabile fatto dalla relativo all'anno 2017, sia fallace. Parte_1 La società opponente, quantifica in 2080 le ore lavorative dell'anno sommando le ore lavorate mese per mese e le divide poi per il numero di mesi (12). Tuttavia il risultato della divisione non è 173 , bensì 173,3333.
Troncando i decimali risultanti dalla divisione (lo 0,33 periodico) di ore per ciascun mese, si accumula uno scarto totale per l'anno 2017 pari a 4 ore (0,33 x 12), ossia l'esatto numero di ore non retribuite richieste con il ricorso ex art. 633 c.p.c. per il medesimo anno. Similmente questo accade nelle altre annualità. E' dimostrato, dunque, che con tale metodo contabile la si è sottratta Parte_1 al pagamento delle ore lavorate in più, in questa sede rivendicate, violando sia l'art.19 del CCNL che l'art. 36 della Costituzione, essendosi avvantaggiata di ore lavorative senza compensarle.
Né tale riduzione della retribuzione in danno del lavoratore può giustificarsi in ragione della natura in house dell'opponente. Le Sezioni Unite della S.C. da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U.
n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016). L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.
3 Stat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».(conf. Cassazione civile sez. lav., 01/09/2023, n.25600).
Conclusivamente la domanda va respinta con la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato immediatamente esecutivo.
Sulle somme recate dal decreto ingiuntivo sono dovuti, altresì, ulteriori rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai valori medi con attribuzione.
Pqm
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 523/2023 che dichiara immediatamente esecutivo;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 700,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi. Napoli lì 7 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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