Decreto cautelare 17 giugno 2017
Ordinanza cautelare 29 giugno 2017
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/10/2022, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01634/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale della Prefettura di Lecce, notificato in data 10 Maggio 2017 dalla Legione Carabinieri Puglia, con il quale è stata revocata la patente di guida ctg. “B” n. -OMISSIS-, rilasciata dalla M.C.T.C. di Lecce il 5.11.1999, intestata al ricorrente;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame -OMISSIS- impugna il provvedimento con cui è stata revocata in suo danno la patente di guida rilasciatagli in data 5.11.1999 e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto, assumendo sostanzialmente la tenuità della fattispecie penale per la quale aveva riportato condanna, nonché l’omessa adeguata valutazione della condotta successivamente serbata dal ricorrente, nonché il percorso riabilitativo in atto e la necessità della patente di guida per lo svolgimento di attività lavorativa.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- della Terza Sezione di questo Tribunale è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 22 settembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che ricorre nella specie il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario.
Ed invero il provvedimento di revoca della patente è stato adottato in applicazione dell’art. 120 del D. Lgs 285/92 e ss.mm..
Tale norma individua i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio del titolo, il cui venir meno determina – in guisa di attività vincolata – il diniego di rilascio o la revoca della patente, statuendo in particolare al primo comma, che “ Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…), le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…) ”.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata (anche di questo Tribunale) ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 120 del Codice della Strada spetta alla cognizione dell’A.G.O., “ trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell’esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 06/04/2016, n. 1694; nello stesso
senso, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 20/11/2018, n. 1718; Sezione Terza, 27.9.2019, n. 1517; Sezione Terza, 23.7.2021, n. 1185; Terza Sezione 13.9.2021, n. 1349).
Peraltro la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) in riferimento all’art. 3 (oltre che agli artt. 4, 16 e 35) della Costituzione.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore del Giudice Ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.