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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/09/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2101/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in S. Martino di Taurianova (RC), via Giovanni Parte_1
XXIII, presso lo studio dell'avv. Rosario Vispo (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
di Vibo Valentia, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana e Fortunato Ranieli (PEC: t) che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 26.9.2024, il ricorrente, agiva in questa sede presentando opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 49/2024 (di importo pari a 7.200€) emessa dall' di Vibo Valentia e notificata, in data 7.9.2024, con cui gli Controparte_1 veniva contestata occupazione irregolare di taluni lavoratori. Il ricorrente, in particolare, deduceva: I) che, il 20.7.2023, gli agenti di P.G. provvedevano ad effettuare un accesso ispettivo in Briatico (VV) alla via Brace, n. 2, presso la sua struttura abitativa in fase di costruzione;
II) che all'atto del controllo erano stati trovati intenti a tamponare la struttura i sig.ri e Parte_2
, i quali avrebbero fatto emergere un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione;
Persona_1
III) che in virtù di detto accesso veniva redatto verbale unico di accertamento e notificazione con Prot. N. 44/2–2/2023, con il quale si comminavano sanzioni amministrative per irregolare
1 occupazione;
IV) che, in occasione dell'omesso versamento delle sanzioni irrogategli, riceveva (il 7.9.2024) l'ordinanza ingiunzione, oggetto di impugnazione, con la quale gli veniva intimato di pagare la somma di € 7.200,00 pretesa a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 3 commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23.04.2002 e successive modifiche (occupazione “in nero” dei signori suddetti). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “L'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione N.49/2024 notificata in data 07.09.2024 dall' Controparte_1
di Vibo Valentia, per mezzo del quale è stata avanzata la richies
[...] di euro 7.200,00 Rif. Rapporto N. 50/2024 –prot. N. 5668 del 19.07.2024 –Stazione Carabinieri Briatico (VV). e di ogni effetto legale e processuale alla stessa collegato;
In subordine l'applicazione minima dell'importo a titolo di erario, sanzione e maxisanzione”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_1
di Vibo Valentia, il quale chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
[...]
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente impugnando l'ordinanza ingiunzione, agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo preteso, sostenendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i lavoratori e , non essendo – lo stesso – committente dei Parte_2 Persona_1 Pt_1 lavori e/o un'azienda e stante un mero rapporto di amicizia con i suddetti signori.
3. La contestazione avanzata nei confronti di parte ricorrente è di aver occupato irregolarmente i lavoratori , indentificando il ricorrente come un “datore di lavoro privato” che, Pt_2 prescindendo, dal mancato rivestimento della qualifica di imprenditore, risulta responsabile dell'organizzazione, esercitando i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b del TU n. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”).
4. Peraltro, durante la fase ispettiva da parte dell' i due lavoratori affermavano di aver CP_2 svolto attività lavorativa per , ottenendo, altresì, il compenso giornaliero direttamente dallo Pt_1 stesso. Infatti, affermava: «Circa quattro cinque mesi addietro sono stato contattato dal Parte_2 sig. , il quale è stato da me conosciuto in precedenza quando stavo lavorando in Parte_1 altro in un altro cantiere in Briatico, se non ricordo male circa due anni fa. Circa 4-5 mesi addietro lo stesso mi chiedeva se volessi lavorare per lui, io per impegni all'epoca gli riferivo Parte_1 che ero già impegnato. Verso la fine del mese di maggio sono stato contattato nuovamente dal
[...]
e io gli ho detto che dal mese di giugno ero disponibile. Il 06.07.2023 abbiamo iniziato Parte_1 unitamente allo stesso a procacciare e stimare i materiali occorrenti per il lavoro che lui voleva fare. Voglio precisare che già inizialmente al sig. gli è stato da me riferito che io non ero Parte_1 titolare di ditta edile e per tale motivo, prima di iniziare i lavori da lui commissionati, doveva provvedere alla regolarizzazione degli stessi. Alla sua affermazione che era tutto regolare, come prima detto, abbiamo iniziato a stimare i materiali occorrenti, i quali erano da lui forniti. Inizialmente ho lavorato da solo, poi vedendo che il lavoro era incompatibile per una persona, mi chiedeva se conoscevo un manuale da assumere;
in quella occasione gli riferivo che mio FR , Per_1 pur essendo in pensione, aveva bisogno di lavorare per arrivare a fine mese, allo scopo di mandare avanti la sua famiglia. Il mio compenso giornaliero è stato pattuito per euro 100,00 giornaliero direttamente con il sig. . Il mio lavoro inizia alle ore 07,00 di mattina e alle ore Parte_1
2 16,00 termina, con un'ora di pausa pranzo. Dal lunedì al venerdì. Infine, specifico che il committente sig. fornisce il materiale occorrente al lavoro» e dichiarava: «Sì, sto Parte_1 Persona_1 lavorando a casa del sig. , ho iniziato lunedì scorso giorno 17.07.2023. La mia Parte_1 mansione è di manuale edile, il lavoro mi è stato commissionato dal sig. , il quale Parte_1 aveva già contattato mio FR , il quale aveva iniziato il suo lavoro già dal giorno Parte_2
06.07.2023. Specifico che il sig. a mio FR aveva specificato che era casa sua e Parte_1 che possedeva tutte le autorizzazioni del caso. Mio FR è mastro muratore, per lavorare Pt_2
e arrivare a fine mese cerca di eseguire qualche giornata di lavoro. Il mio compenso giornaliero è stato pattuito per 70,00 euro giornaliero direttamente con il . Quando questa Parte_1 mattina siete venuti voi Carabinieri avete visto io e mio FR, stavamo lavorando normalmente poiché eravamo convinti che il lavoro da noi svolto era regolare. Il mio lavoro inizia alle ore 7,00 di mattina e alle ore 16,00 termina con un'ora di pausa pranzo. Dal lunedì al venerdì. Infine, specifico che il committente sig. fornisce il materiale occorrente al lavoro». Parte_1
5. Segnalando, preliminarmente, che: «In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione di lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (Cass. Sez. Lav. 14.05.2014, n. 10427) e «I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i Funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (Cass. Sez. Lav. 06.06.2008, n. 15073), le dichiarazioni rese dai lavoratori durante la fase ispettiva sono sufficienti a stabilire la sussistenza di un rapporto di lavoro “in nero” con parte ricorrente, anche in occasione della mancata articolazione dei capitoli di prova di cui parte ricorrente chiede l'assunzione, escludendo, pertanto, a giustificare le ricostruzioni fattuali poste alla base del ricorso.
6. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato e l'ordinanza ingiunzione notificata a parte ricorrente deve ritenersi legittima.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1 Co 1.600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 17.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in S. Martino di Taurianova (RC), via Giovanni Parte_1
XXIII, presso lo studio dell'avv. Rosario Vispo (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
di Vibo Valentia, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari Tiziana Meligrana e Fortunato Ranieli (PEC: t) che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 26.9.2024, il ricorrente, agiva in questa sede presentando opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 49/2024 (di importo pari a 7.200€) emessa dall' di Vibo Valentia e notificata, in data 7.9.2024, con cui gli Controparte_1 veniva contestata occupazione irregolare di taluni lavoratori. Il ricorrente, in particolare, deduceva: I) che, il 20.7.2023, gli agenti di P.G. provvedevano ad effettuare un accesso ispettivo in Briatico (VV) alla via Brace, n. 2, presso la sua struttura abitativa in fase di costruzione;
II) che all'atto del controllo erano stati trovati intenti a tamponare la struttura i sig.ri e Parte_2
, i quali avrebbero fatto emergere un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione;
Persona_1
III) che in virtù di detto accesso veniva redatto verbale unico di accertamento e notificazione con Prot. N. 44/2–2/2023, con il quale si comminavano sanzioni amministrative per irregolare
1 occupazione;
IV) che, in occasione dell'omesso versamento delle sanzioni irrogategli, riceveva (il 7.9.2024) l'ordinanza ingiunzione, oggetto di impugnazione, con la quale gli veniva intimato di pagare la somma di € 7.200,00 pretesa a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 3 commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23.04.2002 e successive modifiche (occupazione “in nero” dei signori suddetti). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “L'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione N.49/2024 notificata in data 07.09.2024 dall' Controparte_1
di Vibo Valentia, per mezzo del quale è stata avanzata la richies
[...] di euro 7.200,00 Rif. Rapporto N. 50/2024 –prot. N. 5668 del 19.07.2024 –Stazione Carabinieri Briatico (VV). e di ogni effetto legale e processuale alla stessa collegato;
In subordine l'applicazione minima dell'importo a titolo di erario, sanzione e maxisanzione”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_1
di Vibo Valentia, il quale chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
[...]
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente impugnando l'ordinanza ingiunzione, agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo preteso, sostenendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i lavoratori e , non essendo – lo stesso – committente dei Parte_2 Persona_1 Pt_1 lavori e/o un'azienda e stante un mero rapporto di amicizia con i suddetti signori.
3. La contestazione avanzata nei confronti di parte ricorrente è di aver occupato irregolarmente i lavoratori , indentificando il ricorrente come un “datore di lavoro privato” che, Pt_2 prescindendo, dal mancato rivestimento della qualifica di imprenditore, risulta responsabile dell'organizzazione, esercitando i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b del TU n. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”).
4. Peraltro, durante la fase ispettiva da parte dell' i due lavoratori affermavano di aver CP_2 svolto attività lavorativa per , ottenendo, altresì, il compenso giornaliero direttamente dallo Pt_1 stesso. Infatti, affermava: «Circa quattro cinque mesi addietro sono stato contattato dal Parte_2 sig. , il quale è stato da me conosciuto in precedenza quando stavo lavorando in Parte_1 altro in un altro cantiere in Briatico, se non ricordo male circa due anni fa. Circa 4-5 mesi addietro lo stesso mi chiedeva se volessi lavorare per lui, io per impegni all'epoca gli riferivo Parte_1 che ero già impegnato. Verso la fine del mese di maggio sono stato contattato nuovamente dal
[...]
e io gli ho detto che dal mese di giugno ero disponibile. Il 06.07.2023 abbiamo iniziato Parte_1 unitamente allo stesso a procacciare e stimare i materiali occorrenti per il lavoro che lui voleva fare. Voglio precisare che già inizialmente al sig. gli è stato da me riferito che io non ero Parte_1 titolare di ditta edile e per tale motivo, prima di iniziare i lavori da lui commissionati, doveva provvedere alla regolarizzazione degli stessi. Alla sua affermazione che era tutto regolare, come prima detto, abbiamo iniziato a stimare i materiali occorrenti, i quali erano da lui forniti. Inizialmente ho lavorato da solo, poi vedendo che il lavoro era incompatibile per una persona, mi chiedeva se conoscevo un manuale da assumere;
in quella occasione gli riferivo che mio FR , Per_1 pur essendo in pensione, aveva bisogno di lavorare per arrivare a fine mese, allo scopo di mandare avanti la sua famiglia. Il mio compenso giornaliero è stato pattuito per euro 100,00 giornaliero direttamente con il sig. . Il mio lavoro inizia alle ore 07,00 di mattina e alle ore Parte_1
2 16,00 termina, con un'ora di pausa pranzo. Dal lunedì al venerdì. Infine, specifico che il committente sig. fornisce il materiale occorrente al lavoro» e dichiarava: «Sì, sto Parte_1 Persona_1 lavorando a casa del sig. , ho iniziato lunedì scorso giorno 17.07.2023. La mia Parte_1 mansione è di manuale edile, il lavoro mi è stato commissionato dal sig. , il quale Parte_1 aveva già contattato mio FR , il quale aveva iniziato il suo lavoro già dal giorno Parte_2
06.07.2023. Specifico che il sig. a mio FR aveva specificato che era casa sua e Parte_1 che possedeva tutte le autorizzazioni del caso. Mio FR è mastro muratore, per lavorare Pt_2
e arrivare a fine mese cerca di eseguire qualche giornata di lavoro. Il mio compenso giornaliero è stato pattuito per 70,00 euro giornaliero direttamente con il . Quando questa Parte_1 mattina siete venuti voi Carabinieri avete visto io e mio FR, stavamo lavorando normalmente poiché eravamo convinti che il lavoro da noi svolto era regolare. Il mio lavoro inizia alle ore 7,00 di mattina e alle ore 16,00 termina con un'ora di pausa pranzo. Dal lunedì al venerdì. Infine, specifico che il committente sig. fornisce il materiale occorrente al lavoro». Parte_1
5. Segnalando, preliminarmente, che: «In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione di lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (Cass. Sez. Lav. 14.05.2014, n. 10427) e «I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i Funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (Cass. Sez. Lav. 06.06.2008, n. 15073), le dichiarazioni rese dai lavoratori durante la fase ispettiva sono sufficienti a stabilire la sussistenza di un rapporto di lavoro “in nero” con parte ricorrente, anche in occasione della mancata articolazione dei capitoli di prova di cui parte ricorrente chiede l'assunzione, escludendo, pertanto, a giustificare le ricostruzioni fattuali poste alla base del ricorso.
6. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato e l'ordinanza ingiunzione notificata a parte ricorrente deve ritenersi legittima.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1 Co 1.600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 17.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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