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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19474/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19474/2025 v.g. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio CP_1 Parte_1 dell'avv. RISSO GIULIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito concordatario in CP_1 Parte_1 TORINO il 17/05/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 387 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il giorno 8 novembre 2011.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05/04/2017.
Con ricorso depositato il 08/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori ed , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile CP_1 Parte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore a entrambi i genitori;
Per_2
DISPONE che la stessa avrà residenza anagrafica e domicilio prevalente presso l'abitazione della madre in Collegno (TO), via Boves, con modalità di visita libere che già sono praticate e che prevedono:
− 1 giorno infrasettimanale con pernotto e a fine settimana alternati;
− per 7 giorno consecutivi durante le vacanze natalizie ad anni alterni coincidenti con il Natale o il Capodanno;
− per 3 giorni nelle vacanze Pasquali con alternanza tra Pasqua e Pasquetta;
− per le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di euro 200,00, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative della figlia minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19474/2025 v.g. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio CP_1 Parte_1 dell'avv. RISSO GIULIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito concordatario in CP_1 Parte_1 TORINO il 17/05/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 387 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il giorno 8 novembre 2011.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05/04/2017.
Con ricorso depositato il 08/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori ed , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile CP_1 Parte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore a entrambi i genitori;
Per_2
DISPONE che la stessa avrà residenza anagrafica e domicilio prevalente presso l'abitazione della madre in Collegno (TO), via Boves, con modalità di visita libere che già sono praticate e che prevedono:
− 1 giorno infrasettimanale con pernotto e a fine settimana alternati;
− per 7 giorno consecutivi durante le vacanze natalizie ad anni alterni coincidenti con il Natale o il Capodanno;
− per 3 giorni nelle vacanze Pasquali con alternanza tra Pasqua e Pasquetta;
− per le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di euro 200,00, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative della figlia minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.