Ordinanza presidenziale 10 agosto 2023
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2024
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/02/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04265/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4265 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Bailo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Fracassini18;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione della integrale retribuzione stipendiale per il periodo compreso tra il 23 maggio 2014 e il 27 luglio 2015, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 339/1982;
nonché per la condanna
del Ministero dell’Interno a corrispondere l’importo che risulterà accertato in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di essere stato assunto nei ruoli della Polizia di Stato a far data dal novembre 1996 raggiungendo la qualifica di Sovrintendente, nonché di essere stato assente dal servizio per infermità per complessivi 398 giorni, tra il 16.12.2012 e il 19.12.2013.
All’esito della visita del -OMISSIS- con verbale n. -OMISSIS- da parte della Commissione Medica Ospedaliera il suddetto veniva dichiarato “permanentemente non inidoneo nella forma assoluta al servizio nei ruoli della P.S.” ; contestualmente veniva ritenuto idoneo, dalla stessa Commissione, ad essere reimpiegato nei ruoli civili dello Stato, sicché presentava istanza datata 24.12.2013 chiedendo di essere assegnato ai ruoli civili ex art. 8 del D.P.R. n. 339/1982.
Con decreto del 12.02.2014, il ricorrente veniva collocato in aspettativa come previsto dallo stesso art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/1982, con decorrenza 24.12.2013, mentre la domanda di transito datata 24.12.2013 veniva accolta per silenzio assenso a far data dal 23.05.2014, visto il decorso il termine di legge di 150 giorni senza risposta da parte dell’Amministrazione.
Tale meccanismo è infatti espressamente previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 339/1982, laddove dispone che “l’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all’art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta” .
Nonostante la formazione del silenzio assenso sulla domanda di trasferimento ai ruoli civili, il ricorrente continuava però a percepire il 50% del trattamento stipendiale sino alla effettiva sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro avvenuta soltanto in data 27.07.2015.
Chiede pertanto il ricorrente che venga accertamento il proprio diritto a vedersi corrispondere l’integrale retribuzione per il periodo compreso tra il 23.05.2014 (giorno di accoglimento per silentium della domanda di trasferimento per decorso del termine di 150 giorni dalla presentazione della predetta istanza) e il 27.07.2015 (giorno di stipula del contratto di assegnazione ai ruoli civili).
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, per non avere il ricorrente allegato e tantomeno dimostrato alcun colposo comportamento inerte dell’Amministrazione nel definire il procedimento di transito, la cui durata sarebbe da ricondurre unicamente alla complessa attività connessa (es. visite mediche le quali peraltro coinvolgono organi esterni, quali le ASL, alla stessa Amm.ne procedente, individuazione della sede di assegnazione ecc.).
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2025, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova sul punto osservare, alla luce del consolidato e orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, che “il transito nei ruoli civili del personale militare dichiarato permanentemente inabile al servizio, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, nr. 266 (…) configura una fattispecie peculiare di trasferimento interno alla medesima amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2009, nr. 1598), formando oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo dell’interessato, la cui attuazione è subordinata soltanto all’accertamento tecnico-discrezionale della C.M.O. sull’idoneità fisica e psichica al servizio e che non può essere negato per altre e diverse ragioni (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, nr. 4127; id., 6 novembre 2009, nr. 6951; id., 31 luglio 2009, nr. 4864; id., 31 dicembre 2007, nr. 6825)” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3141/2015).
Nel caso di specie l’idoneità del ricorrente a transitare nei ruoli civili del personale della Polizia di Stato è stata accertata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera con verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a mezzo del quale il suddetto: da un lato, veniva dichiarato “permanentemente non inidoneo nella forma assoluta al servizio nei ruoli della P.S.” ; dall’altro, veniva ritenuto idoneo, dalla stessa Commissione, ad essere reimpiegato nei ruoli civili dello Stato.
Ciò vale ad escludere che nell’arco temporale che va dalla data di formazione del silenzio assenso (ovvero dal 23.05.2014, data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito del 24.12.2013 di assegnazione ai ruoli civili ex art. 8 del D.P.R. n. 339/1982) il ricorrente avrebbe dovuto impegnarsi in ulteriori accertamenti sanitari finalizzati al definitivo trasferimento nei ruoli civili, posto e considerato che l’accertamento tecnico-discrezionale sull’idoneità fisica e psichica al servizio era già stato compiuto dalla competente C.M.O. all’esito della visita del -OMISSIS-.
In altri termini, il permanere in capo al ricorrente del trattamento economico precedente alla data definizione tacita della domanda di transito ai ruoli civili, discendente dal suo collocamento in aspettativa con decreto del 12.02.2014, come previsto dall’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/1982, non può in alcun modo considerarsi giustificabile, ancor più se dipendente da inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione da parte dell’Amministrazione, non potendo ciò implicare in alcun modo il mantenimento in capo all’interessato del vecchio trattamento economico, che risentiva evidentemente di una “inidoneità” venuta meno, ovvero non più rilevante, dopo la formalizzazione per silentium del passaggio nei ruoli civili, (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sent. n. 108/09).
Ne consegue che, “una volta scaduto il termine dei 150 giorni, unitamente al tacito accoglimento dell’istanza di transito, deve essere riconosciuto anche il diritto del soggetto a percepire il trattamento economico in godimento prima della fase di aspettativa, senza alcuna decurtazione.
In sostanza, con il formarsi del silenzio-assenso e con il conseguente accoglimento dell’istanza di transito, cessa la situazione di sospensione, tipica del periodo di aspettativa, e di fatto viene superata la condizione di inidoneità al servizio che ha inizialmente giustificato le decurtazioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 5 maggio 1976, n. 187.
Con l’accettazione tacita al transito, pertanto, il dipendente viene nuovamente riconosciuto idoneo al servizio (nei ruoli civili), con il conseguente diritto a sottoscrivere immediatamente il nuovo contratto di lavoro, ovvero – in caso di ritardi imputabili all’Amministrazione – a godere del trattamento economico spettante prima dell’aspettativa”. (CdS, Sez., Sez. II, sent. n. 6529/2021).
Discende da quanto sopra il pieno diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’integrale retribuzione per il periodo compreso tra il 23.05.2014 (data di scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito) e il 27.07.2015 (data di convocazione per la sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del relativo importo.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente del corrispettivo dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data del 23.05.2014 fino alla data del 27.07.2015, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere le spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.